5 giugno 2013

IMPIANTI FOTOVOLTAICI detrazione al 36% o 50%

a) Il decreto «Salva Italia» ha previsto una modifica al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con l’inserimento del nuovo art. 16-bis , recante disposizioni sulla 

«Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ».

In particolare, viene confermata la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che diventa un’agevolazione permanente, senza più scadenza, con una percentuale di detrazione pari al 36%
Il tetto massimo di spesa viene fissato ad € 48.000 per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo nell’ anno di sostenimento ed in quelli successivi.

dal 26.6.2012  al 30.6.2013

b) Con il decreto «Sviluppo 2012», la detrazione Irpef del 36%, prevista dall’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, è elevata al 50%. 
Anche il limite massimo di spesa viene incrementato da € 48.000 ad € 96.000 per unità immobiliare da ripartire in 10 quote costanti di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese stesse e in quelli successivi.

Con la R.M. 2.4.2013, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche l’installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici può beneficiare della detrazione Irpef del 50%, dall’1/7/2013 tornerà al 36%.

17 maggio 2013

IMU: STOP ALLA RATA DI GIUGNO


Stop al pagamento della rata di giugno dell' IMU sulla prima casa fino al 16 settembre
A meno che non sia pronta la riforma complessiva della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto
La sospensione del pagamento riguarderà: 
- la prima casa e
- le relative pertinenze (garage, cantine, ecc.);

E S C L U S E
le ville, i castelli, e gli immobili signorili e di pregio. 

Non si verserà la rata di giugno neanche per gli immobili residenziali concessi a famiglie a basso reddito utilizzati come abitazioni principali, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp.

14 maggio 2013

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: limite dei 36 mesi


Il comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, della L. n. 247/2007, stabilisce che 

qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine;

tale limite non trova comunque applicazione nei confronti delle 
- attivita' stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonche´ 
- di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai c.c.n.l. 

In base alle novita` introdotte dalla L. n. 92/2012 ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresı` conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

ECCEZIONE

Un ulteriore e successivo contratto a termine puo` essere stipulato per una sola volta presso la competente Direzione del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. 
La durata di tale contratto e` stabilita con avvisi comuni dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu` rappresentative (con l’accordo interconfederale del 10 aprile 2008 e` stato fissato in 8 mesi il limite massimo dell’ulteriore contratto a termine).
 In caso di mancato rispetto della procedura il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

6 maggio 2013

INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA E TRATTAMENTI ESTETICI


Corte di Giustizia Ue, Sez. III, Sentenza 21.3.2013, in causa C-91/1

La Corte di Giustizia Ue fornisce l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. b) e c), Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE del Consiglio, che dispone: 
- l’esenzione da Iva delle operazioni di ospedalizzazione e delle cure mediche, così come delle operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per tali strutture, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici ed altri istituti riconosciuti, aventi la stessa natura, 
- l’esenzione da Iva delle prestazioni mediche effettuate nell’ esercizio delle professioni mediche e paramediche così come definite dallo Stato membro interessato.
La norma citata, in particolare, va interpretata nel senso che 

le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche», beneficiando quindi dell’esenzione Iva, 
qualora 

tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. 

Lo SCOPO di tali operazioni, dunque, assume importanza fondamentale, di modo che se esse nello specifico sono volte a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o a causa di un handicap fisico congenito, necessitino di un intervento estetico, possono rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona», e dunque sono esenti da Iva, mentre non vi rientrano se il loro scopo è puramente estetico.
A tale riguardo, l’opinione del paziente circa le finalità dell’intervento, vale a dire la sua semplice convinzione soggettiva al riguardo, non è di per sé determinante per la valutazione del possibile scopo terapeutico dell’intervento stesso. 
Al contrario, è la circostanza che tali tipi di intervento siano forniti o effettuati da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che tale professionista ne determini lo scopo, che assume rilevanza ai fini della valutazione se essi possano rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona». 

2 maggio 2013

UITILIZZO DEL DENARO CONTANTE per il pagamento di salari e stipendi


A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.)

Non sussiste alcun obbligo da parte del lavoratore di apertura di un conto corrente bancario o postale. Se il lavoratore non accetta il bonifico, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale
L’eventuale assegno bancario o circolare di importo pari o superiore a 1.000,00 € deve contenere l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
Resta fermo, che il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo  rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato per il cambio dell’assegno. 

ESEMPI

- Non è ammissibile il pagamento di un salario in contanti ad esempio in quattro tranche di 200 euro : il contratto di lavoro fa riferimento normalmente all'importo mensile. 
Una ripartizione dei compensi in più rate non è prassi commerciale abituale e quindi deve considerarsi preclusa.

- È ammissibile pagare uno stipendio di euro 1.000 attraverso un anticipo in contanti di 700 euro ed un assegno bancario di 300: una parte del compenso viene erogata con strumento tracciabile.

23 aprile 2013

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO


Inps, Circolare n.49, 29/03/2013
Limite nell’ mpiego dei buoni lavoro per i committenti imprenditori e professionisti

La Legge n.92/12 e la Legge n.134/12 hanno apportato una significativa innovazione nella
disciplina del lavoro occasionale accessorio. 
Le prestazioni lavorative di lavoro accessorio sono quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi percepiti dal prestatore superiori a € 5.000 netti nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

L’Inps ha chiarito che le prestazioni accessorie svolte in favore di imprenditori commerciali e professionisti non possono superare per il prestatore l’ammontare di € 2.000 netti (pari a €2.666 lordi) per ciascun committente
È stata modificata, pertanto, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di €5.000 nell’ anno solare nei confronti del medesimo committente.

16 aprile 2013

"DISTRUZIONE DEI BENI" COME VINCERE LA PRESUNZIONE DI VENDITA


E' necessario:

comunicare la distruzione del bene all’ Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti, l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione;

La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del  costo dei beni stessi non sia superiore ad 5.164,57.

effettuare la distruzione dinanzi a Pubblici funzionari o dinanzi al notaio che redigeranno apposito verbale; 
in tal caso se il costo dei beni distrutti non supera € 10.000,00 (importo così elevato dall’art.7 del D.L. n.70/11 convertito dalla L. n.106/11) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68. Sia dal verbale che dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Qualora il contribuente provveda al trasporto in altro luogo del bene distrutto è necessario compilare un documento di trasporto.
La procedura di cui si è detto non si applica nel caso in cui la distruzione non dipenda dalla volontà dell’imprenditore.
È previsto anche che il contribuente distrugga il bene previa consegne dei medesimi a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in conto terzi; in tal caso, non deve essere osservato alcun adempimento da parte dell’imprenditore in quanto la distruzione mediante soggetti autorizzati viene attestata dal “formulario di identificazione” oggi previsto dall’art.193 del D.Lgs. n.152/06 e dal D.M. n.145/98.
I formulari di identificazione dei rifiuti devono essere vidimati dall’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti, la vidimazione è gratuita e non soggetta a diritti. 
Il formulario, redatto in quattro esemplari, va firmato dal produttore o dal detentore dei beni da distruggere e controfirmato dal trasportatore, una copia resta presso l’imprenditore che è tenuto a conservarla per cinque anni.

9 aprile 2013

ACCERTAMENTO CON ADESIONE


È un’opportunità per il contribuente, che ha subito accessi, ispezioni,verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, di aprire una finestra di dialogo con il fisco, presentare nuovi elementi o dati e ridiscutere la propria posizione.
Se il contraddittorio va a buon fine, si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo contenzioso.

ESEMPIO

In caso di infedele dichiarazione è prevista una sanzione che va dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa, quindi – ad esempio – su 

un’imposta evasa pari a 100   
+ la sanzione può arrivare fino a 200
 = con una richiesta complessiva di 300 

Se invece il contribuente si avvale dell’accertamento con adesione e in sede di contraddittorio fornisce documenti di cui l’Agenzia non disponeva, sulla base dei quali la richiesta del fisco
 viene rideterminata in 90 (rispetto agli originari 100) 
+ la sanzione sarà pari a 30 cioè un terzo del minimo (100% di 90)
= l’importo finale che il contribuente dovrà versare entro 20 giorni per chiudere l’accertamento con adesione sarà pari a 120 

Infine, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali,il pagamento delle somme dovute rappresenta una circostanza attenuante. Le sanzioni penali previste vengono ridotte fino a un terzo e quelle accessorie non vengono applicate.

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26 marzo 2013

LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO AMMOBILIATO


Un immobile è da considerarsi “ammobiliato“ quando quest’ultimo dispone dei mobili e dell’arredamento necessario per permettere all’ inquilino di abitarvi correttamente e portando con sé i soli effetti personali. 
Per definire un appartamento“ammobiliato“ basta lo stretto indispensabile: 
cucina con il solo piano di cottura e il frigorifero, l’armadio e il letto.
In altri termini, la qualifica di “ammobiliato” è lasciata alla valutazione del proprietario e soprattutto dei suoi inquilini.
Certamente, affittare un appartamento ammobiliato può permettere di aumentare la redditività del proprio investimento locativo a seconda dei casi. Un arredamento dettagliato nei minimi particolari, infatti, incrementando il valore dell’immobile, ben può far aumentare il canone locatizio dello stesso.

CONTRATTO

È opportuno specificare nel contratto che l’appartamento concesso in locazione è ammobiliato. 
1) Al contratto deve essere allegato l’inventario dei mobili, annotando attentamente la natura e lo stato di ogni mobile ed elettrodomestico, anche al fine di superare la presunzione, altrimenti operante, della proprietà dei mobili in capo al conduttore.

2) Sarebbe anche utile, per il locatore, fotografare l’ambiente con i mobili e gli oggetti ivi contenuti e, alla firma del contratto, far firmare le foto dell’arredamento al conduttore. Si tratta di una formalità importante, in quanto è l’inquilino che deve prendere in carico le riparazioni cosiddette “classiche“ e che si deve anche occupare della manutenzione degli elettrodomestici indicati nel contratto. Per quanto riguarda la loro sostituzione, questa è a carico del proprietario e varia a seconda della qualità iniziale del materiale e dello stato di utilizzo.

3) Inoltre, è sempre consigliabile il rilascio di una cauzione – che può arrivare fino a sei mensilità – al fine di riparare gli eventuali danni causati dal conduttore. 

18 marzo 2013

REGIME DEI MINIMI NEL 2013


Chi volesse usufruire del nuovo regime dei contribuenti minimi nel 2013, potrà farlo specificando la propria scelta all'atto della compilazione dell'istanza per l'attribuzione del numero di partita IVA barrando l'apposita casella del quadro B del modulo AA9/11.

Il requisito essenziale per accedere al regime dei contribuenti minimi e usufruire delle agevolazioni fiscali connesse, è quello della soglia massima di reddito annuo fissata in 30 mila euro. 

max € 2.500, 00 AL MESE (x 12 mesi)

Gli altri requisiti previsti sono:

·    -     Non aver acquistato, preso in locazione o in appalto, beni strumentali all'esercizio dell'impresa per un valore complessivo superiore a 15 mila euro: per i beni strumentali usati in maniera esclusiva per l'esercizio dell'impresa l'importo di spesa sostenuto va considerato integralmente, per quelli ad uso promiscuo (ossia non esclusivo rispetto all'attività imprenditoriale) va invece preso in considerazione solo il 50% dell'importo speso.
·        
-   -  Non impiegare personale dipendente, né ricorrere a rapporti di collaborazione retribuiti.
·        
    - Non aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa nei 3 anni precedenti, anche se svolta in forma associata o familiare.

Il regime dei minimi è precluso a:

- soggetti non residenti in Italia;
- attività assoggettate a regimi di IVA speciali;
- ai soci di società di persone e agli associati di associazioni artistiche o professionali;
- ai cessionari (anche parziali) di fabbricati e terreni edificabili e di nuovi mezzi di  trasporto;
- a chi eroga compensi a terzi sotto forma di utili di partecipazione.
Al verificarsi per sopravvenienza di uno o più eventi preclusivi si determina la perdita del beneficio rappresentato dal regime fiscale agevolato a partire dall'anno successivo.

Vantaggi del regime dei minimi

Sicuramente i vantaggi sono in numero maggiore rispetto agli svantaggi, soprattutto per un under 35 che vuole provare a sviluppare una propria attività senza un esborso in imposte importante. Vediamo di fare un elenco dei principali vantaggi:
  • imposta sostitutiva al 5%: quindi niente IRPEF, IVA, IRAP, ma solo un’imposta sul reddito netto al 5%;
  • non è obbligatoria la tenuta dei registri contabili, ma vige l’obbligo di conservazione dei documenti contabili necessari per il calcolo dell’imposta;
  • non vi è l’obbligo di compilare gli studi di settore;
  • vige il cosiddetto principio di cassa, quindi i ricavi vengono tassati quando sono effettivamente percepiti (quindi non si pagano imposte su una fattura non pagata);
  • è possibile rimanere nel regime fino a 35 anni (quindi se un soggetto a 20 può aderire al regime dei minimi fino ai 35 anni, ovvero per 15 anni, rispettandone ovviamente i limiti).
                                          
                                      costo della gestione contabilita' on line 
  TARIFFA

12 marzo 2013

NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE


Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.
La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

"attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi".

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: 

- amministratori di condominio, 
- fisioterapisti, 
- oftalmologi, 
- podologi,
- pedagogisti, 
- psicomotricisti,
- massofisioterapisti, 
- optometristi, 
- esperti in tecnica ortopedica, 
- geofisici,
- progettisti architettura d’interni,
- fotografi professionisti. 

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione: 
“professionista di cui alla L. n.4/13”

6 marzo 2013

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE


Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che
- non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che 
non l’hanno ottenuto o
- per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’ autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. 
Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati -  la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il 
- fondo comune dell’associazione e 
- quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.

Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d’altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. 
Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. 
Proprio tale vasto campo d'azione, nonché l’incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.
 

26 febbraio 2013

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013


Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall’ 1.1.2013 per gli iscritti alla Gestione separata Inps. In particolare:

● per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota è pari al 27,72% (27% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);

● per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati, titolari di pensione diretta o indiretta, soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l’aliquota è pari al 20%

Massimale annuo: le aliquote del 27,72% e del 20% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per il 2013, è pari a e 99.034.

Minimale per l’accredito: relativamente all’accredito dei contributi, ilminimale di reddito per il 2013 è fissato in e 15.357.

Ripartizione dell’onere contributivo: rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore (1/3) e committente (2/3) e tra associato (45%) e associante (55%). 
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps l’onere contributivo è totalmente a loro carico.

Compensi corrisposti entro il 12.1.2013: in base al principio di cassa allargato, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto entro il 12.1.2013, relativi a prestazioni eseguite entro il 31.12.2012, concorrono alla formazione del reddito 2012 e, pertanto, sono assoggettati alle aliquote contributive 2012.

18 febbraio 2013

TARES: PROROGA DELLA PRIMA RATA


La legge, in vigore dal 3.2.2013, che converte con modificazioni il D.L.14.1.2013, n. 1, contenente disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di fenomeni di inquinamento ambientale, ha prorogato da aprile 2013 a luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares, ferma restando la facoltà del Comune di prorogare ulteriormente tale termine (modifica dell’art. 14, co. 35, settimo periodo, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).


link: Dipartimento delle Finanze

12 febbraio 2013

SCADE IL 18 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2013 DEI LIBRI SOCIALI


Come ogni anno entro il 18 marzo 2013 (il 16 marzo cade di sabato)

  -   le società di capitali,
  -  le società consortili,
  -  le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  -  gli enti commerciali
devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2013.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

  € 309,87        per la generalità delle società;

  € 516,46      per le società con Capitale sociale all’1/01/13 
                    superiore a € 516.456,90.




Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2013.

3 febbraio 2013

ENPAB DAL 1 FEBBRAIO 2013 AL 4%


DAL 1 FEBBRAIO 2013 CONTRIBUTO INTEGRATIVO DAL 2% AL 4%
L' ENPAB comunica che, con nota n. 0005334 del 23.01.2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il covigilante Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso parere favorevole circa l'aumento del contributo integrativo che passa, a partire dal prossimo 1 febbraio, dal 2% al 4%.
Si precisa che per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente, il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%.

31 gennaio 2013

COMUNICAZIONE DATI IVA


Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la Comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2012; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.





  1. SOGGETTI ESONERATI


Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);

- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €7.000);

-gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari); 

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla 
L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a €25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d’affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art.1, commi da 96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall’art.27 del D.L. n.98/11).

21 gennaio 2013

CAMBIA IL METODO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE


L’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, l’obbligo di identificare la fattura in modo univoco.

In attesa di una pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate si possono individuare due alternative:

A)  proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012

    esempio: 
ultima fattura emessa nel 2012 è la n.600
prima fattura del 2013 sarà la n. 601

B) iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l’anno di emissione 

esempio:
emettere la fattura n. 1/2013, n. 2/2013..... 
nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014 



27 dicembre 2012

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

L’attuale quadro normativo in materia di licenziamento individuale del lavoratore dipendente è come di seguito delineato:

■ l’art. 2119 c.c. prevede il licenziamento del lavoratore per giusta causa, ossia in quelle fattispecie tanto gravi da richiedere l’immediata interruzione del rapporto senza l’osservanza dialcun termine di preavviso;

■ l’art. 3, L. 15.7.1966, n. 604, definisce il licenziamento per giustificato motivo. Tale licenziamento può, a ì sua volta, essere soggettivo, se riconducibile ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da  parte del prestatore di lavoro, oppure oggettivo, qualora determinato da una esigenza aziendale.

Prendendo atto della pesante congiuntura economica che ha colpito le nostre imprese, la L.28.6.2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), modificando l’art. 18, L. 20.5.1970, n. 300, ha previstola possibilità di risarcimento senza reintegro del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo ed una discrezionalità del giudice nella scelta fra reintegro e pagamento di una indennità anche nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604, applicandosi obbligatoriamentealle realtà aziendali al di sotto di 15 dipendenti, disciplina invece le casistiche tipiche delle Pmi prevedendo per i licenziamenti illegittimi l’obbligo di riassunzione o il pagamento di una indennità.

In questi anni di crisi è di forte attualità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dettato dalla necessità di procedere ad un risanamento aziendale. Ne è derivato un crescente contenzioso avente ad oggetto la dimostrazione dello stato di crisi aziendale.

A tal fine, il ricorso agli indici di bilancio può aiutare ad analizzare compiutamente la situazione aziendale per comprendere se l’impresa si trova effettivamente in una condizione di crisi.

6 dicembre 2012

DETRAZIONI IMU


Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 

€ 200 per l’abitazione principale è maggiorata di 
€ 50 per ogni figlio che non abbia compiuto i 26 anni di età e che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente. Per fruire della maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico. 

L’importo complessivo massimo detraibile di questa maggiorazione non può superare la cifra di € 400 (massimo 8 figli).

A tal riguardo, la C.M. 3/DF/2012 precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
L’importo della maggiorazione della detrazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
Per poter computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.