Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.
La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:
"attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi".
Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali:
- amministratori di condominio,
- fisioterapisti,
- oftalmologi,
- podologi,
- pedagogisti,
- psicomotricisti,
- massofisioterapisti,
- optometristi,
- esperti in tecnica ortopedica,
- geofisici,
- progettisti architettura d’interni,
- fotografi professionisti.
La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.
Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione:
“professionista di cui alla L. n.4/13”