15 maggio 2015

IRPEF- ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Agenzia delle Entrate, Circolare n.17, 24/04/2015.

Chiarimenti su oneri detraibili e oneri deducibili
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle seguenti fattispecie:

 detraibilità spese sanitarie per massofisioterapista, odontoiatra, crioconservazione e spese per trasporto di disabili; 
 detraibilità spese di istruzione e canoni di locazione; 
 detraibilità spese di recupero del patrimonio edilizio; 
 somme corrisposte al coniuge separato per spese di alloggio;
 spese per adozione internazionale; 
 erogazioni liberali a favore delle Onlus; 
 detrazioni per altri familiari a carico; 
 detraibilità interessi del mutuo e trasferimento all’estero; 
 detrazione per l’acquisto di mobili e successione; 
 redditi di lavoro dipendente svolto all’estero; 
 spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili; 
 credito d’imposta per riacquisto della prima casa.

21 aprile 2015

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

I locali uffici dell’agenzia delle Entrate assumono nella prassi orientamenti diversi. In mancanza di un chiarimento espresso, l’interpretazione prevalente è fondata su una distinzione. 

In particolare, se il contratto di comodato gratuito è 
-  senza determinazione di data di fine, allora non è dovuta alcuna imposta di registro per la risoluzione. 

Viceversa, laddove sia indicata
-  una data finale, anche tacitamente rinnovabile (ad esempio “di anno in anno”) e si vuole risolvere il contratto al fine di ottenere nuovamente la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale, è necessario effettuare la comunicazione all’ agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro

A tal proposito, l’articolo 28 del Dpr 131/1986, così dispone: 

«La risoluzione del contratto è soggetta all’ imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto … ».

 La disposizione fa riferimento, in generale, a qualsiasi contratto, quindi dovrebbe essere compreso anche il contratto di comodato.


3 aprile 2015

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Circ. Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 11

Soggetti interessati: il Modello 730 precompilato è disponibile per i contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti o pensionati e per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate, nei termini stabiliti, la Certificazione Unica.
È inoltre necessario che, per il 2013, sia stato presentato il Modello 730, il Modello Unico PF o il Modello Unico Mini (pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730). 

Contenuto: nel Modello 730 precompilato sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari.
Nel Quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi, mentre nel Quadro E sono inseriti alcuni oneri detraibili e deducibili (in particolare, i dati trasmessi da alcuni enti esterni, quali i soggetti he erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali). Dalla dichiarazione precedente sono desunte eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti (spese per interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto di arredi per immobili ristrutturati).
Da ultimo sono inseriti anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Dichiarazione congiunta: per il primo anno di avvio sperimentale, non è possibile presentare la dichiarazione congiunta direttamente in via telematica ma è necessario rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o a un Caf o a un professionista abilitato.

Verifiche e controlli: se il Modello 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non verrà effettuato, nei confronti del contribuente, alcun controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né alcun controllo preventivo sui rimborsi superiori a € 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. 

Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità.



6 marzo 2015

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: SABATINI BIS

Il Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) ha introdotto un incentivo per l’acquisto di 
- attrezzature; 
- macchinari;
- software; 
- hardware; 
 - tecnologie digitali. 

I finanziamenti concessi devono avere importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro e possono coprire fino al 100% degli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi

Devono riguardare: 
a) la creazione di una nuova unità produttiva; 
b) l’ampliamento di un’unità produttiva esistente; 
c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
d) il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva. 

Sono esclusi: 
- i costi relativi a commesse interne; 
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
- le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte; 
- i costi relativi al contratto di finanziamento; 
- i singoli beni sotto i 500 euro (IVA esclusa). 
- sono escluse le spese relative a terreni e fabbricati.

24 febbraio 2015

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: NON BASTA IL NOMEN IURIS

E' lavoratore subordinato e non associato in partecipazione colui che presta attività lavorativa 
- senza avere controllo sulla gestione dell'attività, 
- senza rischio di impresa, 
- senza partecipazione agli utili e alle perdite, 
- che rispetti un orario di lavoro fisso, 
- che abbia le ferie pagate e che 
- sia soggetto al controllo e al potere disciplinare dell'associante.
La Corte di Cassazione con Sentenza 2015/15 boccia il ricorso di una società che si opponeva ad una cartella di pagamento dell'INPS comprensiva di contributi e sanzioni per irregolare qualificazione di alcuni dipendenti come associati in partecipazione. 

12 febbraio 2015

TFR IN BUSTA PAGA


Dall’1.3.2015 al 30.6.2018, in via sperimentale, i dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, potranno chiedere di incassare mensilmente il Tfr maturando, inclusa la parte eventualmente destinata ai fondi pensione. 
Tale importo non sarà soggetto alla tassazione separata normalmente prevista per il Tfr ma a quella ordinaria, dunque con un maggiore carico fiscale. 
Le somme corrisposte non rileveranno ai fini del cd. «bonus 80 euro», mentre saranno considerate per le detrazioni e le altre agevolazioni. L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30.6.2018. 
I datori di lavoro potranno scegliere se pagare direttamente il Tfr maturando oppure accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un fondo ad hoc istituito presso l'Inps e da quella dello Stato. 
Il finanziamento sarà erogato da una banca aderente all'accordo tra Ministeri e Abi ad un tasso non superiore a quello di rivalutazione del Tfr. 
Per accedere al prestito le aziende con meno di 50 addetti alle proprie dipendenze dovranno versare al fondo un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile a fini previdenziali del dipendente.

20 gennaio 2015

INPS GESTIONE SEPARATA AL 30%

Dal 1° gennaio 2015 schizzano al 30% i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: un salto di ben 3 punti percentuali, dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015. 
Gli aumenti purtroppo non finiscono qui, in quanto l’aliquota dovrà portarsi al 33%. La legge di stabilità 2014, aveva fissato aliquote crescenti negli anni per la gestione separata Inps, pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. 

23 dicembre 2014

5 dicembre 2014

CESSIONE IMMOBILI ENTRO I 5 ANNI

La cessione di beni da parte dei privati, se plusvalente, genera reddito diverso. 

L'articolo 67, comma 1, lettera b), in particolare, dispone che
 sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari. 

I corrispettivi percepiti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, compresi i terreni, acquistati o costruiti da non più di cinque anni vanno indicati in Unico PF 2014 (anno 2013) al rigo RL6 (o al rigo D4 nel 730/2014). 

2 dicembre 2014

SCONTRINO FISCALE - IL MOMENTO DELL'EMISSIONE

Lo scontrino va emesso all'atto del pagamento.
L'art. 6 D.P.R. 633/1972 prevede che se anteriormente alla consegna del bene, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo versato alla data del pagamento.
Per quanto riguarda la consegna della merce in un giorno diverso rispetto a quello di pagamento del corrispettivo, lo scontrino «scorterà» i beni stessi e si ritiene che su di esso possa essere annotata la data dell’avvenuta consegna

21 novembre 2014

NUOVE SANZIONI SUL "LAVORO NERO"

Il c.d. D.L. “Destinazione Italia” ha previsto – a decorrere dal 22 febbraio – una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti: 

l’occupazione di lavoratori “in nero”; 
- la violazione della disciplina in materia di durata media
dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché 
- una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare  ai fini della revoca del provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art 14 del D.Lgs.  n. 81/2008. 

Più nel dettaglio:

- aumento del 30% della maxi sanzione per il lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002)
- aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 
- duplicazione delle sanzioni sulla durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.

31 ottobre 2014

AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI

BONUS EDILI: ritenuta all' 8%.

Secondo il testo provvisorio della nuova legge di Stabilità 2015, dal 1° gennaio del prossimo anno la ritenuta salirà dal 4% all'8%.
L’obbligo di effettuazione della ritenuta sui bonifici bancari o postali relativi a spese detraibili 36%-50% o 55%-65%, è stato introdotto a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di un pagamento 
- con bonifico bancario o 
- postale 
da parte di soggetti che, per la spesa sostenuta, intendono beneficiare della
detrazione del 36%-50% o del 55%-65%

La banca o la Posta 
è tenuta a operare una ritenuta a titolo di acconto all’ atto dell’accreditamento della somma al beneficiario. 


23 ottobre 2014

NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

LEGGE DI STABILITA'

A partire dal 1° gennaio 2015  è previsto un nuovo regime agevolato che andrà a sostituire quelli attualmente in vigore.
Non sono previsti 
- limiti di durata o di età e
- l’imposta sostitutiva alle imposte dirette aumenta al 15%

L’imposta  si calcolerà  attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui RICAVI conseguiti. 

RICAVI: Il limite oscilla dai 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti.

COSTI: Limite dei cespiti: € 20.000
           Limite spese lavoro dipendente: € 5.000 lordi annui .

IVA:      Non si applica la rivalsa e non si ha titolo alla detrazione dell'imposta. 

DURATA: No vincoli di tempo.

18 settembre 2014

TASI SCADENZA 16 OTTOBRE

Per 5.601 Comuni, la scadenza del versamento di acconto per la TASI scatterà il 16 ottobre. 
 
Ricordiamo che il versamento dell'imposta può essere effettuato con
- il modello F24 o
- il bollettino di conto corrente postale.
Ma va tenuto presente che dal 1° ottobre 2014 sono previste importanti novità relative ai modelli F24. Tra queste, coloro che presentano modelli con
- importi superiori ai 1000 euro o
- che effettuano una compensazione con un altro credito fiscale, possono presentare gli F24
SOLO
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, gratuiti) o dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche e Poste Italiane, a pagamento) e non più in modalità cartacea.
Contribuenti, intermediari e soggetti delegati, infatti, si confronteranno con nuovi limiti di versamento e/o di presentazione dei modelli F24, secondo quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 66/2014, nell'ambito della "riduzione dei costi di riscossione fiscale".

Pertanto, i cittadini i cui importi da versare superino la soglia prevista e intendono avvalersi, per l’ultima volta, della possibilità di pagare attraverso il modello cartaceo, recandosi presso gli sportelli postali o bancari, dovranno anticipare i versamenti della TASI entro il 30 settembre.

27 giugno 2014

GESTIONE SEPARATA INPS: AUMENTO DELL' ALIQUOTA AL 22%

Per l’anno 2014, l’aliquota contributiva e di computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è elevata al 22%, mentre rimane ferma al 27% quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, più lo 0,72% relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, nel quale la ripartizione tra associante ed associato è pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Massimale di reddito e minimale per l’accredito contributivo per il 2014 sono, rispettivamente, di 100.123 euro e di 15.516 euro.

10 giugno 2014

IUC = IMU + TASI + TARI schema di riepilogo

                                                     

ABITAZIONE PRINCIPALE

IMU:   non paga l'imposta
TASI: va pagata, ha la stessa base imponibile dell'Imu ed è a carico sia dei proprietari degli immobili sia degli inquilini;
- il peso fiscale dipende da come i comuni decidono di ripartirla tra le due categorie di soggetti: gli inquilini nella misura compresa tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari.
- Nel 2014 la partenza sarà comunque attenuata dall'aliquota massima del 2,5 per mille.
TARI: va pagata, sostituisce la Tares-rifiuti e potrà essere determinata anche con criteri tariffari alternativi al Dpr 158/1999


SECONDA CASA

IMU: si paga l'imposta in base all'aliquota stabilita dal comune (massimo 1,06%)
TASI: si paga e ha la stessa base imponibile dell'Imu; per il 2014 è fissata l'aliquota massima del 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu non sia superiore all'aliquota massima consentita
TARI: si paga e il comune può utilizzare criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe da applicare ai soggetti non residenti, ad esempio correlando ad una più ampia superficie dell'immobile una maggiore presenza di persone e quindi di maggiore produttività di rifiuti (Cassazione, sentenza 8383/2013)


5 maggio 2014

NOVITA' DEL MOD. 730/2014

Sostituto d'imposta
 da quest'anno possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

Utilizzo del credito 
 da quest'anno è possibile utilizzare in compensazione nel Mod. F24 il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, per pagare, oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il Mod. F24.

Detrazioni per figli a carico
 Tali detrazioni sono elevate nella seguente misura
- da euro 800 a euro 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
- da euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

Esenzione Irpef per i fabbricati non locati
l'imposta municipale unica (Imu) sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari riguardanti beni non locati .
Ne consegue che per gli immobili non locati risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli locati risultano dovute tanto l'Imu quanto l'Irpef. 
In deroga a quanto sopra osservato, dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale), assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (art. 1, co. 717, L. 147/2013).

Riduzione forfetaria canoni di locazione
 per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca (art. 4, L. 28.6.2012, n. 92).

Cedolare secca
 è ridotta dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cd. cedolare secca) sui canoni relativi ai contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa (art. 4, D.L. 31.8.2013, n. 102, conv. con. Modif. dalla L. 28.10.2013, n. 124).

Premi di assicurazione sulla vita
 l'importo complessivo massimo dei premi su cui calcolare la detrazione del 19% si riduce da e 1.291,14 ad euro 630.

Erogazioni liberali
si segnala:
l'introduzione della detrazione in misura pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
l'innalzamento dal 19% al 24% delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici; l'estensione della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;

l'introduzione della deduzione massima pari ad euro 1.032,91 e della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana.


22 aprile 2014

VIDEOGIOCHI ANCHE IN LAVANDERIA

Ministero dell'interno, nota 557/PAS/u/004019/12001(1), 4/03/14

Il ministero dell'interno, Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale, con la nota 557/ PAS/u/004019/12001(1) del 4 marzo scorso ha chiarito che è legittimo installare apparecchi per gioco lecito,
- sia quelli con vincita in denaro 
- sia quelli di puro trattenimento 
all'interno delle imprese artigiane e, quindi,anche delle lavanderie a gettone. 

Si legge che non vi sono preclusioni all'installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi artigianali, ma è necessario, tuttavia, siano rispettate le condizioni prescritte dal Tulps, il quale peraltro pone anche l'obbligo della verifica della sorvegliabilità dei locali che non può rimanere incustodito.

14 aprile 2014

SANZIONE A RUOLO PER IL VERSAMENTO IVA IN RITARDO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8296 del 9 aprile 2014, ribaltando il verdetto dei giudici di merito di primo e secondo grado, ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate affermando che 

deve essere escluso che il ravvedimento operoso possa essere applicato alle ipotesi di versamento del tributo in ritardo, non solo perché non espressamente previsto, ma anche perché il versamento tardivo, quando effettuato nel rispetto delle norme, è proprio una modalità di ravvedimento operoso.

In particolare 
in caso di un versamento IVA effettuato in ritardo, secondo i giudici di legittimità, l'Ufficio può iscrivere a ruolo la sanzione anche senza fare contestazioni al contribuente e senza invitarlo a saldare il suo debito con l'Erario. 

24 marzo 2014

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: esempi

Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus 

Manutenzione straordinaria

 installazione di ascensori e scale di sicurezza
 realizzazione dei servizi igienici
 sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
 rifacimento di scale e rampe
 realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
 costruzione di scale interne
 sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Ristrutturazione edilizia 
 modifica della facciata
 realizzazione di una mansarda o di un balcone
 trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
 apertura di nuove porte e finestre
 costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo 
 adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
 ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus

 tinteggiatura pareti e soffitti 
 sostituzione di pavimenti 
 sostituzione di infissi esterni 
 rifacimento di intonaci 
 sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni 
 riparazione o sostituzione di cancelli o portoni 
 riparazione delle grondaie 

MOBILI NUOVI: letti - armadi - cassettiere  librerie - scrivanie - tavoli  sedie - comodini - divani  poltrone - credenze  materassi - apparecchi di illuminazione.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
ELETTRODOMESTICI NUOVI: frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici  lavastoviglie - apparecchi di cottura stufe elettriche - forni a microonde  piastre riscaldanti elettriche  apparecchi elettrici di riscaldamento  radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento. 

5 marzo 2014

REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO: NOVITA'

Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014 Agenzia delle Entrate.


A partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate utilizzando il modello 

F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti saranno effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide (in luogo del vecchio mod. F23).

L' Agenzia delle Entrate ha istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti.

In sintesi:
·         i codici da “1500” a “1510” riguardano l’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;

·         il codice identificativo “63” denominato “Controparte” per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto;


·         i codici da “A135” ad “A138” per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

25 febbraio 2014

BONIFICI DALL'ESTERO: SOSPESA LA RITENUTA

Sospesa la ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall'estero. 


Con un provvedimento del 19 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la sospensione dell'operatività della ritenuta del 20% applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall'estero. 


Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. 


Secondo il Mef, la disposizione è da ritenersi superata in vista della nascita del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), messo a punto dall’Ocse lo scorso gennaio, e della creazione dell’accordo intergovernativo (Iga) che prevede lo scambio di informazioni fra Usa e altri Paesi. 


Per questo motivo, oltre al provvedimento di sospensione, è stata predisposta, per le valutazioni del nuovo Governo, una norma di abrogazione della ritenuta.

11 febbraio 2014

SANATORIA EQUITALIA

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.


La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, entro il prossimo 28 febbraio, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.


L’agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l’imposta omessa e le relative sanzioni.
 

Sono sanabili l’Ires,l’Irpef, l’Irap e l’Iva, il bollo auto e le multe 
per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.
Sul sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.
Il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l’esito dell’estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la riscossione delle somme resterà sospesa).


20 gennaio 2014

PAGAMENTO DEI CANONI D'AFFITTO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di unità abitative, con esclusione di quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, potranno essere pagati solo con strumenti tracciati

Pertanto, il contante dovrà essere sostituito da bonifici o assegni, a prescindere dall’importo del canone (già in precedenza, infatti, canoni superiori a € 999,99 non potevano essere pagati con il denaro).
Eventuali problemi connessi alla mancanza di un conto corrente da parte dell’inquilino non rappresentano una valida giustificazione per non ottemperare all’inadempimento.

Conseguenze per eventuali violazioni
La norma impone il pagamento tracciato anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
La conseguenza più importante, però, è quella legata alla normativa antiriciclaggio; infatti, trattandosi di violazione alle norme sulla restrizione all’uso del contante, si applica una sanzione dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito in modo indebito.

Tipologie di contratti
Le nuove disposizioni interessano tutte le tipologie contrattuali relative ad alloggi abitativi, così come le locazioni transitorie, anche per uso turistico (quelle, ad esempio, di durata inferiore a 30 giorni, per le quali può non essere registrato il contratto).
Si sottolinea il fatto che le sanzioni trovano applicazione anche in completa assenza di contratto (locazione completamente non fiscalizzata), unitamente alle altre previste dalla normativa vigente.



28 novembre 2013

LE DONAZIONI DI IMMOBILI

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione

In funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro.

6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.

6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado.

8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
• l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

In merito alle donazioni di “prima casa”, valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.


12 novembre 2013

RIDOTTI I BENEFICI FISCALI PER LE  POLIZZE VITA 

Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha  modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013.

Per l’anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente:  

 - la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630

A decorrere dall’ anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa: 

- di € 530 per i contratti di assicurazione sulla vita; 

- di  €  1.291,14  limitatamente  ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per oggetto  il  rischio  di  non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente. 

22 ottobre 2013

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

A partire dal 2012, le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi  uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta: 
• i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi  quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di  lavoro autonomo 

• i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi 

• i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali 

• i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in  locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del  contratto). 

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei  quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è  protratto per almeno quindici giorni). 
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. 
Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. 
In tal caso, il contribuente non è  tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei  redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae,  fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.

8 ottobre 2013

IVA AL 22%: SANZIONI IN CASO DI ERRORI

Nessuna sanzione verrà applicata nel caso di eventuali errori nelle fatture e negli scontrini; 
un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30/9/13 ha chiarito che: 

…qualora nella fase di  prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per  la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente  emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art.26,  co.1, del DPR n.633/72). 
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore  imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati…”. 

I termini per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti: 

regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili 
 27 dicembre 2013 

regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili 
 16 marzo 2014 

regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali 
 16 marzo 2014 

17 settembre 2013

DECRETO DEL FARE: ESPROPRIO BENI



Con l’art. 52 è stato previsto che, oltre

-  all’ abitazione principale (tranne nei casi di abitazioni di lusso), 

è preclusa

- l’espropriazione anche con riferimento ad «uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato da un D.M. di prossima emanazione. 

Inoltre, con riguardo all’ iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973), si prevede:

● che il debitore riceva una specifica comunicazione preventiva contenente l’avviso dell’attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni;

●  il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’attività d’impresa/professione.

 È onere del debitore dimostrare all’ agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la «strumentalità» del bene.
A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato «strumentale».

2 settembre 2013

VIA AL NUOVO REDDITOMETRO

C.M. n.24/E del 31 luglio


Con la circolare illustrativa dell’Agenzia delle Entrate prende sostanzialmente avvio l’operatività del cosiddetto “nuovo redditometro, innovato dal D.L. n.78/10 e che esplica efficacia con riferimento ai periodi d’imposta 2009 e successivi.
E' probabile che il nuovo strumento verrà concretamente utilizzato solo dall’ inizio del 2014

La circolare ricorda che:

- Spese di ammontare certo: la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto 
° è stato speso nel periodo d’imposta (l’Agenzia al riguardo utilizzerà i numerosi dati a propria disposizione comunicati dagli operatori economici, quali, ad esempio lo spesometro) 
° sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

- Spese di ammontare presunto: alle spese precedentemente individuate si affianca, con pari efficacia presuntiva, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante 
° l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente. 
In altre parole, per alcune tipologie di spese di generale sostenimento (es: alimentazione, abbigliamento, ecc), se all’ Amministrazione finanziaria non risultano acquisti,viene attribuito al contribuente un ammontare di spesa presunta media calcolata, tramite medie Istat, per il nucleo familiare specifico e per l’ubicazione geografica.

- In ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad 
almeno il 20%

Per giustificare l’accertamento è sufficiente che lo scostamento si realizzi nel singolo periodo d’imposta, senza la necessità di averne due consecutivi che presentano tale scostamento (come avveniva con il vecchio redditometro).

- Vi è l' obbligo del “contradittorio preventivo”: prima di procedere con l’accertamento, l’Agenzia inviterà il contribuente affinché questo posta portare elementi a giustificazione, in particolare, dell’origine delle risorse finanziarie utilizzate per il sostenimento delle spese sostenute (e, se le informazioni fornite saranno soddisfacenti, la pratica potrà essere immediatamente archiviata)

30 luglio 2013

NOVITA' S.R.L.

D.L. 28.06.2013 n. 76

S.R.L. Semplificata

La srl semplificata è aperta a tutti, non essendo piu' limitata a soggetti che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione.
Di conseguenza viene abolito il divieto di cessione quote a soci non aventi tali requisiti di eta'. 
Non è più previsto che gli amministratori debbano essere scelti solo tra soci

S.R.L. a capitale ridotto 

La srl a capitale ridotto è abolita.
Le srl a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese alla data del 28/06/2013 sono qualificate srl semplificate.