21 aprile 2015

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

I locali uffici dell’agenzia delle Entrate assumono nella prassi orientamenti diversi. In mancanza di un chiarimento espresso, l’interpretazione prevalente è fondata su una distinzione. 

In particolare, se il contratto di comodato gratuito è 
-  senza determinazione di data di fine, allora non è dovuta alcuna imposta di registro per la risoluzione. 

Viceversa, laddove sia indicata
-  una data finale, anche tacitamente rinnovabile (ad esempio “di anno in anno”) e si vuole risolvere il contratto al fine di ottenere nuovamente la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale, è necessario effettuare la comunicazione all’ agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro

A tal proposito, l’articolo 28 del Dpr 131/1986, così dispone: 

«La risoluzione del contratto è soggetta all’ imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto … ».

 La disposizione fa riferimento, in generale, a qualsiasi contratto, quindi dovrebbe essere compreso anche il contratto di comodato.