E' lavoratore subordinato e non associato in partecipazione colui che presta attività lavorativa
- senza avere controllo sulla gestione dell'attività,
- senza rischio di impresa,
- senza partecipazione agli utili e alle perdite,
- che rispetti un orario di lavoro fisso,
- che abbia le ferie pagate e che
- sia soggetto al controllo e al potere disciplinare dell'associante.
La Corte di Cassazione con Sentenza 2015/15 boccia il ricorso di una società che si opponeva ad una cartella di pagamento dell'INPS comprensiva di contributi e sanzioni per irregolare qualificazione di alcuni dipendenti come associati in partecipazione.