12 marzo 2013

NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE


Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.
La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

"attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi".

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: 

- amministratori di condominio, 
- fisioterapisti, 
- oftalmologi, 
- podologi,
- pedagogisti, 
- psicomotricisti,
- massofisioterapisti, 
- optometristi, 
- esperti in tecnica ortopedica, 
- geofisici,
- progettisti architettura d’interni,
- fotografi professionisti. 

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione: 
“professionista di cui alla L. n.4/13”

6 marzo 2013

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE


Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che
- non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che 
non l’hanno ottenuto o
- per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’ autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. 
Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati -  la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il 
- fondo comune dell’associazione e 
- quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.

Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d’altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. 
Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. 
Proprio tale vasto campo d'azione, nonché l’incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.
 

26 febbraio 2013

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013


Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall’ 1.1.2013 per gli iscritti alla Gestione separata Inps. In particolare:

● per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota è pari al 27,72% (27% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);

● per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati, titolari di pensione diretta o indiretta, soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l’aliquota è pari al 20%

Massimale annuo: le aliquote del 27,72% e del 20% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per il 2013, è pari a e 99.034.

Minimale per l’accredito: relativamente all’accredito dei contributi, ilminimale di reddito per il 2013 è fissato in e 15.357.

Ripartizione dell’onere contributivo: rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore (1/3) e committente (2/3) e tra associato (45%) e associante (55%). 
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps l’onere contributivo è totalmente a loro carico.

Compensi corrisposti entro il 12.1.2013: in base al principio di cassa allargato, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto entro il 12.1.2013, relativi a prestazioni eseguite entro il 31.12.2012, concorrono alla formazione del reddito 2012 e, pertanto, sono assoggettati alle aliquote contributive 2012.

18 febbraio 2013

TARES: PROROGA DELLA PRIMA RATA


La legge, in vigore dal 3.2.2013, che converte con modificazioni il D.L.14.1.2013, n. 1, contenente disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di fenomeni di inquinamento ambientale, ha prorogato da aprile 2013 a luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares, ferma restando la facoltà del Comune di prorogare ulteriormente tale termine (modifica dell’art. 14, co. 35, settimo periodo, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).


link: Dipartimento delle Finanze

12 febbraio 2013

SCADE IL 18 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2013 DEI LIBRI SOCIALI


Come ogni anno entro il 18 marzo 2013 (il 16 marzo cade di sabato)

  -   le società di capitali,
  -  le società consortili,
  -  le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  -  gli enti commerciali
devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2013.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

  € 309,87        per la generalità delle società;

  € 516,46      per le società con Capitale sociale all’1/01/13 
                    superiore a € 516.456,90.




Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2013.

3 febbraio 2013

ENPAB DAL 1 FEBBRAIO 2013 AL 4%


DAL 1 FEBBRAIO 2013 CONTRIBUTO INTEGRATIVO DAL 2% AL 4%
L' ENPAB comunica che, con nota n. 0005334 del 23.01.2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il covigilante Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso parere favorevole circa l'aumento del contributo integrativo che passa, a partire dal prossimo 1 febbraio, dal 2% al 4%.
Si precisa che per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente, il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%.

31 gennaio 2013

COMUNICAZIONE DATI IVA


Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la Comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2012; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.





  1. SOGGETTI ESONERATI


Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);

- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €7.000);

-gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari); 

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla 
L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a €25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d’affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art.1, commi da 96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall’art.27 del D.L. n.98/11).

21 gennaio 2013

CAMBIA IL METODO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE


L’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, l’obbligo di identificare la fattura in modo univoco.

In attesa di una pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate si possono individuare due alternative:

A)  proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012

    esempio: 
ultima fattura emessa nel 2012 è la n.600
prima fattura del 2013 sarà la n. 601

B) iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l’anno di emissione 

esempio:
emettere la fattura n. 1/2013, n. 2/2013..... 
nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014 



27 dicembre 2012

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

L’attuale quadro normativo in materia di licenziamento individuale del lavoratore dipendente è come di seguito delineato:

■ l’art. 2119 c.c. prevede il licenziamento del lavoratore per giusta causa, ossia in quelle fattispecie tanto gravi da richiedere l’immediata interruzione del rapporto senza l’osservanza dialcun termine di preavviso;

■ l’art. 3, L. 15.7.1966, n. 604, definisce il licenziamento per giustificato motivo. Tale licenziamento può, a ì sua volta, essere soggettivo, se riconducibile ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da  parte del prestatore di lavoro, oppure oggettivo, qualora determinato da una esigenza aziendale.

Prendendo atto della pesante congiuntura economica che ha colpito le nostre imprese, la L.28.6.2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), modificando l’art. 18, L. 20.5.1970, n. 300, ha previstola possibilità di risarcimento senza reintegro del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo ed una discrezionalità del giudice nella scelta fra reintegro e pagamento di una indennità anche nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604, applicandosi obbligatoriamentealle realtà aziendali al di sotto di 15 dipendenti, disciplina invece le casistiche tipiche delle Pmi prevedendo per i licenziamenti illegittimi l’obbligo di riassunzione o il pagamento di una indennità.

In questi anni di crisi è di forte attualità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dettato dalla necessità di procedere ad un risanamento aziendale. Ne è derivato un crescente contenzioso avente ad oggetto la dimostrazione dello stato di crisi aziendale.

A tal fine, il ricorso agli indici di bilancio può aiutare ad analizzare compiutamente la situazione aziendale per comprendere se l’impresa si trova effettivamente in una condizione di crisi.

6 dicembre 2012

DETRAZIONI IMU


Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 

€ 200 per l’abitazione principale è maggiorata di 
€ 50 per ogni figlio che non abbia compiuto i 26 anni di età e che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente. Per fruire della maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico. 

L’importo complessivo massimo detraibile di questa maggiorazione non può superare la cifra di € 400 (massimo 8 figli).

A tal riguardo, la C.M. 3/DF/2012 precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
L’importo della maggiorazione della detrazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
Per poter computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. 

26 novembre 2012

ACCONTO IRPEF COME E QUANDO PAGARE

Prima di tutto, il contribuente persona fisica deve riprendere la propria dichiarazione Unico PF 2012 ed andare a leggere il risultato indicato al rigo RN33 (differenza), dove è riportata l’imposta dovuta per il 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.


È l’indizio numerico sul quale effettuare il primo calcolo, che consiste nell’applicare a tale importo una data percentuale: quest’anno il 96%, invece dell’ordinario 99.

La cifra ottenuta decreta l’obbligo o esonera il contribuente dal versamento.
In pratica, se il risultato è
1) inferiore a 52 euro, nulla è dovuto.
2) Se invece si posiziona tra 52 e 257,52 euro, il debito con l’Erario si estingue tutto d’un fiato il prossimo 30 novembre.
3) Diverso il discorso in presenza di “pendenze” pari o superiori al limite indicato; infatti, chi lo sfora regola i conti a rate:




•la prima, nella misura del 40% dell’ammontare complessivo, andava pagata entro il 9 luglio scorso (la scadenza naturale, senza l’intervento del Dpcm di proroga del 6 giugno, sarebbe stata il 16 giugno o, meglio, essendo sabato, il 18 giugno) ovvero nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (quindi, considerata la sospensione degli adempimenti fiscali dal 1° al 20 agosto, entro quest’ultima data)


•la seconda, il restante 60%, entro venerdì 30 novembre (per ottenere un risultato esatto basta calcolare il 96% del dato prelevato dal rigo RN33 e sottrarre quanto versato in occasione della prima rata).




Tra i motivi di esonero, oltre al minimo risultato del rigo “differenza” (sotto i 52 euro), ci sono anche altre situazioni come quella dei contribuenti che 
- percepiscono redditi per la prima volta nel 2012,
- di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011, o
- ancora dei falliti e degli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2012.

20 novembre 2012

REDDITEST - STRUMENTO INUTILE?


ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software dal sito dell' Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti. 

Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.


Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie:
- abitazione,
- mezzi di trasporto,
- assicurazioni e contributi,
- istruzione,
- tempo libero e cura della persona,
- altre spese significative,
- investimenti immobiliari e mobiliari.

E' possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

Ma per chi è un ladro di mele è "più utile" la presenza

- di un software grazie al quale si è "più consapevoli"  dello status di truffaldino

oppure
- la presenza di una bella telecamera di sorveglianza o di un vigilantes? 



RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600

art. 38 - Accertamento sintetico
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato
risulta inferiore
a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.



14 novembre 2012

PEC OBBLIGATORIA PER LE DITTE INDIVIDUALI

Le imprese individuali che, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012 (ossia il 20.10.2012),  si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, avranno l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo Pec e di iscriverlo al Registro delle imprese, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.




NUOVE IMPRESE

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da un’impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

IMPRESE GIA' ATTIVE

Le imprese individuali attive alla predetta data e non assoggettate a procedure concorsuali, avranno tempo fino al 31.12.2013 per attivare la Pec e depositare l’indirizzo presso il Registro delle imprese. 
La norma, di fatto, estende l’obbligo della Pec – già previsto per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e per le Amministrazioni pubbliche.

5 novembre 2012

DESTINAZIONE DEL TFR


L’art. 1, co. 749, L. 296/2006 ha riformato la destinazione del Tfr, prevedendo l’avvio della destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori  dipendenti del settore privato. 

Questi ultimi possono, pertanto, scegliere se devolvere il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ad 

  •  un fondo pensione complementare, oppure 
  •  mantenerlo presso il datore di lavoro. 


Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, il Tfr deve essere trasferito dal datore di lavoro nell’ apposito fondo di tesoreria presso l’Inps.
La quota maturata sino al 31 dicembre 2006 rimane, in ogni caso, presso l’azienda, che deve rivalutarla annualmente (art. 2120, c.c.).

Qualora, nei sei mesi di tempo concessi dalla normativa per l’opzione, i lavoratori non esprimano alcuna volontà, il Tfr deve essere destinato al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi.

Ai sensi dell’art. 105, co. 3, Tuir, per l’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari: per le imprese con meno di 50 lavoratori la percentuale di deducibilità è elevata al 6%.

26 ottobre 2012

SEMPLIFICAZIONI PER L’APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI


D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012

Con il decreto in esame vengono recepite le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/123/CE che prevedono una notevole semplificazione relativamente all’apertura di negozi a decorrere dal 14 settembre 2012.

In particolare, le attività commerciali del
-settore alimentare,
-intermediazione,
- spedizioni,
- estetica,
- facchinaggio,
- lavanderia,
- magazzini generali e
- mulini

potranno essere avviate senza attendere permessi e nullaosta, tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia).
Per le attività soggette a programmazione, però, vale in ogni caso l’istituto del silenzio assenso.
Viene, inoltre, prevista l’abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali
- i commissionari,
- i mandatari,
- gli stimatori e i
- pesatori pubblici, nonché
- i mediatori per le unità da diporto.

Tra le novità di maggiore interesse si evidenzia che per l’esercizio dell’attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: per l’esercizio di tale attività, ora, è richiesto solamente il requisito di onorabilità

23 ottobre 2012

VERSAMENTO DEI SOCI

Secondo l’art. 46, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme versate alle società commerciali e agli enti commerciali residenti dai loro soci o partecipanti, si considerano date

a mutuo

se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.

In particolare, i versamenti dei soci nelle società possono essere a titolo di
- finanziamento, oppure
- a fondo perduto, o
- essere funzionali all’aumento del capitale.

Le varie ipotesi generano differenti conseguenze ai fini tributari.

Nella specie, secondo il D.P.R. 917/1986 l’effettuazione da parte dei soci di versamenti non esplicitamente qualificati viene intesa per presunzione legale quale finanziamento, che – fatta salva la possibilità di differenti accordi – si intende produttivo di interessi.

18 ottobre 2012

NUOVO TETTO DI 3MILA EURO PER LE SPESE DETRAIBILI



Previsto un plafond di 3mila euro per le detrazioni fiscali a partire dalla prossima dichiarazione.

Il nuovo tetto da 3mila euro alla spesa detraibile assottiglia lo sconto rispetto a quello offerto dalle vecchie regole, ma soprattutto impedisce di portare in detrazione le altre spese coinvolte dal tetto ad esempio:




- mutuo per l'abitazione principale,

- assicurazione sulla vita,

- spese d'istruzione dei figli,

- affitto dello studente fuori sede,

- lo sport dei bambini,

- gli assegni per la beneficenza.


Nella prossima dichiarazione, secondo la norma scritta nel Ddl di stabilità, solo il mutuo offrirà uno sconto d'imposta (570 euro invece di 760) e basterà da solo a escludere qualsiasi detrazione per le altre voci.

15 ottobre 2012

RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

La Legge di riforma del mercato del lavoro contiene alcune misure di natura fiscale, finalizzate alla copertura delle spese.

In particolare è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (e quindi dal 2013 per i soggetti “solari”) la deducibilità di tutte le spese sostenute relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti scenderà:

• dal 40% al 27,5% per auto a disposizione dell’azienda;

• e dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con addebito del fringe benefit).


La nuova disposizione non incide sul trattamento fiscale:

- delle autovetture utilizzate dagli agenti (la percentuale di deducibilità resta limitata all’80%);

- dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili in base al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.


Autovetture aziendali        
 limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture del professionista  
limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture in uso promiscuo a dipendenti 
nessun limite di costo acquisto: 70%

Autovetture dell’agente e rappresentante 
limite massimo costo acquisto € 25.822,84: 80%

9 ottobre 2012

AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


Il cd «decreto crescita» ha introdotto una serie di importanti modifiche in merito alle agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, ha previsto l’aumento della detrazione Irpef per


- gli interventi sul patrimonio edilizio al 50% e
- l’aumento del limite massimo di spesa ad € 96.000,

Si ricorda che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”, di conseguenza la maggiorazione della detrazione al 50% (con il limite di spesa di 96.000 euro) opera in relazione al solo periodo 26.6.2012 – 30.06.2013, per poi tornare al 36% (con il limite di 48.000 euro) successivamente a tale data.


Sono state confermate le disposizioni contenute nell’art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e pertanto la detrazione in questione è riconosciuta:

●● per le sole unità immobiliari residenzialie relative pertinenze;

●● in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.

 
L’aumento della detrazione al 50% non spetta

" nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile" .

In tale ipotesi, la detrazione spettante al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari rimane come in precedenza pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si determina in misura pari al 25% del prezzo di compravendita dell’unità immobiliare risultante nel rogito notarile o nell’atto di assegnazionee, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000.

1 ottobre 2012

26 settembre 2012

COSTI PER LA FORMAZIONE DEDUCIBILI AL 50%


CIRCOLARE N. 35/E AGENZIA DELLE ENTRATE


Domanda


L’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che

“[…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”,

introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale.

Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle  spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.


Risposta


Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

21 settembre 2012

RAVVEDIMENTO OPEROSO IVIE

SANZIONE

8911 - Codice tributo per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all' Irap e all'Iva dovute in caso di ravvedimento operoso ad esempio di una tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi o di un modello F24 a zero.

INTERESSE

L' importo viene sommato al codice:

4041, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modifiche”

o

4042, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”.

Fonte: Risposta ad un quesito rivolto all' Agenzia delle Entrate.

10 settembre 2012

SCHEDA CARBURANTE GONFIATA


CASSAZIONE, SENTENZA 912/2012 

Con la Sentenza 13.1.2012, n. 912, la Cassazione ha definitivamente condannato un contribuente imputato del reato di dichiarazione fraudolenta in seguito all’utilizzo di documenti falsi (schede carburante) compilati con dati non veritieri.



Sulle schede
1) non erano stati indicati i chilometri percorsi;
2) dall’ esame dei documenti si ricavava un consumo di un litro di gasolio per ogni 1,73 Km percorsi, mentre la casa costruttrice dell’autoveicolo dichiarava che il consumo medio era di 15,6 Km per litro;
3) il distributore del carburante aveva disconosciuto le sigle e le firme apposte sulle schede e non riconosceva la calligrafia con la quale erano stati indicati gli altri dati obbligatori;
4) le schede stesse riportavano l’indicazione di rifornimenti effettuati in date in cui l’impianto di distribuzione era chiuso.

3 settembre 2012

IVA PER CASSA: NOVITA'


Il regime dell’IVA per cassa, da meccanismo di differimento dell’imposta previsto per le operazioni effettuate da parte dei contribuenti con volume d’affari sino a 200.000 euro, diventa un regime che potrà essere adottato dai soggetti con volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro.
L’art. 7 del D.L. n. 185/2008 ha esteso l’applicabilità del differimento del versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, già previsto per le operazioni effettuate nei confronti di Stato, Regioni, Provincie, Comuni e altri enti pubblici (ex art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972), a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esercitanti un’impresa, arte o professione.

In sede di conversione in legge del D.L. Crescita (D.L. n. 83/2012), è stata introdotta una modifica che ha ampliato il c.d. regime dell’IVA per cassa, che consente alle imprese di minori dimensioni di differire l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. L’emendamento ha quindi esteso i potenziali soggetti che possono beneficiare di questo particolare regime ed ha sostanzialmente modificato il regime stesso per quanto concerne gli effetti sul cessionario/committente.
NOVITA'
1) L’eventuale applicazione del regime IVA per cassa riguarderà i soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (e pertanto viene meno il precedente limite dei 200.000 euro annui).
2) Vengono modificate le regole di detrazione del tributo afferente l’operazione. Infatti, in base al (pre)vigente regime dell’IVA per cassa, vi era corrispondenza tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore e quello in cui il cessionario/committente poteva operare la detrazione.
La nuova previsione determinerà invece che dal lato del cessionario/committente, fatta eccezione per l’ipotesi in cui quest’ultimo si avvalga del regime dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell’operazione, sebbene il corrispettivo possa non risultare ancora pagato.
3) A differenza del regime in precedenza previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, si rileva che i soggetti che in via opzionale adotteranno il regime in commento dovranno liquidare l’imposta secondo il criterio di cassa sia con riferimento alle operazioni attive (effettuate esclusivamente nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell’esercizio di impresa) che in relazione alle operazioni passive a seguito del pagamento dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori.
4) L’imposta rimane esigibile decorso il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tuttavia tale limite temporale non opera qualora, prima del decorso dello stesso, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Soltanto in presenza di questa circostanza, la contabilizzazione dell’IVA a debito rimane “sospesa” fino alla data dell’incasso del relativo corrispettivo.
5) Il regime dell’IVA per cassa non potrà essere applicato dai soggetti che operano attraverso regime speciali (e.g. regime del margine) né per operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l’imposta tramite il c.d. reverse charge.

10 luglio 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO


Contratti a progetto (art. 1)
con riferimento ai contratti stipulati dal 18.7.2012, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto non potrà coincidere con l’oggetto sociale del committente. Salvo prova contraria a carico del committente, tali rapporti sono considerati di lavoro subordinato nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente (fatte salve le prestazioni d ielevata professionalità).
Le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
-durata della prestazione superiorea 8 mesi l’anno,
-compenso derivante dalla collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi totali percepiti dal collaboratore, disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Gestione separata Inps – Aumento progressivo delle aliquote (art. 2):
per gli iscritti alla Gestione separata Inps che non risultino assicurati presso altre gestioni obbligatorie l’aliquota contributiva (pensionistica e di computo) risulta pari a:
26% per il 2010 e il 2011,
27% per il 2012,
28% per il 2013,
29% per il 2014,
30% per il 2015,
31% per il 2016,
32% per il 2017 e
33% per il 2018.
Per gli altri iscritti alla Gestione separata Inps l’aliquota contributiva risulta pari a:
17% per gli anni 2008-2011,
18% per il 2012,
19% per il 2013, 20% per il 2014,
21% per il 2015,
22%per il 2016,
23% per il 2017 e
24% per il 2018 (modifica dell’art. 1,co. 79, L. 247/2007).

24 giugno 2012

LA FATTURA PRO FORMA

I professionisti inviano solitamente ai propri clienti una fattura pro-forma, o avviso di parcella, al fine di sollecitare il pagamento della prestazione professionale resa, ma soprattutto per evitare di effettuare il pagamento dell’Iva prima della riscossione della parcella.
La fattura pro-forma:
- non è soggetta a bollo e
- non va numerata progressivamente ai fini Iva.
Si ricorda che nello stesso documento occorre indicare che esso non costituisce fattura ai fini Iva a norma dell’art. 21, D.P.R. 633/1972, con la precisazione che la fattura verrà emessa all’atto del pagamento.

2 maggio 2012

MODELLO 730/2012 - PROROGHE DEI TERMINI



L’Agenzia delle Entrate comunica che è stato firmato un D.P.C.M. che proroga i termini per la consegna del Mod. 730/201 rispettivamente il

16/5/2012 al sostituto d’imposta e

 20/6/2012 al  Caf o professionista abilitato.


Entro il 15.6.2012 e il 2.7.2012, rispettivamente, il sostituto d’imposta e il Caf o professionista abilitato devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione.

Mentre entro il 12.7.2012 i Caf e i professionisti abilitati devono comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere all’Agenzia delle Entrate quelle presentate.

Il D.P.C.M. ha anche prorogato al 2.7.2012 il termine per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati nel periodo d’imposta precedente.

23 aprile 2012

LA CONTABILITÀ IN NERO E' MOLTO ATTENDIBILE (PIU' DI QUELLA “UFFICIALE”)


       Sent. n. 24052 del  16 novembre  2011

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritta dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, 
incombendo al contribuente

a fronte degli elementi fortemente presuntivi desumibili da detta contabilità informale ed ufficiosa, l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli.