26 novembre 2012

ACCONTO IRPEF COME E QUANDO PAGARE

Prima di tutto, il contribuente persona fisica deve riprendere la propria dichiarazione Unico PF 2012 ed andare a leggere il risultato indicato al rigo RN33 (differenza), dove è riportata l’imposta dovuta per il 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.


È l’indizio numerico sul quale effettuare il primo calcolo, che consiste nell’applicare a tale importo una data percentuale: quest’anno il 96%, invece dell’ordinario 99.

La cifra ottenuta decreta l’obbligo o esonera il contribuente dal versamento.
In pratica, se il risultato è
1) inferiore a 52 euro, nulla è dovuto.
2) Se invece si posiziona tra 52 e 257,52 euro, il debito con l’Erario si estingue tutto d’un fiato il prossimo 30 novembre.
3) Diverso il discorso in presenza di “pendenze” pari o superiori al limite indicato; infatti, chi lo sfora regola i conti a rate:




•la prima, nella misura del 40% dell’ammontare complessivo, andava pagata entro il 9 luglio scorso (la scadenza naturale, senza l’intervento del Dpcm di proroga del 6 giugno, sarebbe stata il 16 giugno o, meglio, essendo sabato, il 18 giugno) ovvero nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (quindi, considerata la sospensione degli adempimenti fiscali dal 1° al 20 agosto, entro quest’ultima data)


•la seconda, il restante 60%, entro venerdì 30 novembre (per ottenere un risultato esatto basta calcolare il 96% del dato prelevato dal rigo RN33 e sottrarre quanto versato in occasione della prima rata).




Tra i motivi di esonero, oltre al minimo risultato del rigo “differenza” (sotto i 52 euro), ci sono anche altre situazioni come quella dei contribuenti che 
- percepiscono redditi per la prima volta nel 2012,
- di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011, o
- ancora dei falliti e degli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2012.

20 novembre 2012

REDDITEST - STRUMENTO INUTILE?


ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software dal sito dell' Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti. 

Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.


Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie:
- abitazione,
- mezzi di trasporto,
- assicurazioni e contributi,
- istruzione,
- tempo libero e cura della persona,
- altre spese significative,
- investimenti immobiliari e mobiliari.

E' possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

Ma per chi è un ladro di mele è "più utile" la presenza

- di un software grazie al quale si è "più consapevoli"  dello status di truffaldino

oppure
- la presenza di una bella telecamera di sorveglianza o di un vigilantes? 



RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600

art. 38 - Accertamento sintetico
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato
risulta inferiore
a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.



14 novembre 2012

PEC OBBLIGATORIA PER LE DITTE INDIVIDUALI

Le imprese individuali che, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012 (ossia il 20.10.2012),  si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, avranno l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo Pec e di iscriverlo al Registro delle imprese, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.




NUOVE IMPRESE

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da un’impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

IMPRESE GIA' ATTIVE

Le imprese individuali attive alla predetta data e non assoggettate a procedure concorsuali, avranno tempo fino al 31.12.2013 per attivare la Pec e depositare l’indirizzo presso il Registro delle imprese. 
La norma, di fatto, estende l’obbligo della Pec – già previsto per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e per le Amministrazioni pubbliche.

5 novembre 2012

DESTINAZIONE DEL TFR


L’art. 1, co. 749, L. 296/2006 ha riformato la destinazione del Tfr, prevedendo l’avvio della destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori  dipendenti del settore privato. 

Questi ultimi possono, pertanto, scegliere se devolvere il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ad 

  •  un fondo pensione complementare, oppure 
  •  mantenerlo presso il datore di lavoro. 


Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, il Tfr deve essere trasferito dal datore di lavoro nell’ apposito fondo di tesoreria presso l’Inps.
La quota maturata sino al 31 dicembre 2006 rimane, in ogni caso, presso l’azienda, che deve rivalutarla annualmente (art. 2120, c.c.).

Qualora, nei sei mesi di tempo concessi dalla normativa per l’opzione, i lavoratori non esprimano alcuna volontà, il Tfr deve essere destinato al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi.

Ai sensi dell’art. 105, co. 3, Tuir, per l’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari: per le imprese con meno di 50 lavoratori la percentuale di deducibilità è elevata al 6%.

26 ottobre 2012

SEMPLIFICAZIONI PER L’APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI


D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012

Con il decreto in esame vengono recepite le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/123/CE che prevedono una notevole semplificazione relativamente all’apertura di negozi a decorrere dal 14 settembre 2012.

In particolare, le attività commerciali del
-settore alimentare,
-intermediazione,
- spedizioni,
- estetica,
- facchinaggio,
- lavanderia,
- magazzini generali e
- mulini

potranno essere avviate senza attendere permessi e nullaosta, tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia).
Per le attività soggette a programmazione, però, vale in ogni caso l’istituto del silenzio assenso.
Viene, inoltre, prevista l’abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali
- i commissionari,
- i mandatari,
- gli stimatori e i
- pesatori pubblici, nonché
- i mediatori per le unità da diporto.

Tra le novità di maggiore interesse si evidenzia che per l’esercizio dell’attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: per l’esercizio di tale attività, ora, è richiesto solamente il requisito di onorabilità

23 ottobre 2012

VERSAMENTO DEI SOCI

Secondo l’art. 46, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme versate alle società commerciali e agli enti commerciali residenti dai loro soci o partecipanti, si considerano date

a mutuo

se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.

In particolare, i versamenti dei soci nelle società possono essere a titolo di
- finanziamento, oppure
- a fondo perduto, o
- essere funzionali all’aumento del capitale.

Le varie ipotesi generano differenti conseguenze ai fini tributari.

Nella specie, secondo il D.P.R. 917/1986 l’effettuazione da parte dei soci di versamenti non esplicitamente qualificati viene intesa per presunzione legale quale finanziamento, che – fatta salva la possibilità di differenti accordi – si intende produttivo di interessi.

18 ottobre 2012

NUOVO TETTO DI 3MILA EURO PER LE SPESE DETRAIBILI



Previsto un plafond di 3mila euro per le detrazioni fiscali a partire dalla prossima dichiarazione.

Il nuovo tetto da 3mila euro alla spesa detraibile assottiglia lo sconto rispetto a quello offerto dalle vecchie regole, ma soprattutto impedisce di portare in detrazione le altre spese coinvolte dal tetto ad esempio:




- mutuo per l'abitazione principale,

- assicurazione sulla vita,

- spese d'istruzione dei figli,

- affitto dello studente fuori sede,

- lo sport dei bambini,

- gli assegni per la beneficenza.


Nella prossima dichiarazione, secondo la norma scritta nel Ddl di stabilità, solo il mutuo offrirà uno sconto d'imposta (570 euro invece di 760) e basterà da solo a escludere qualsiasi detrazione per le altre voci.

15 ottobre 2012

RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

La Legge di riforma del mercato del lavoro contiene alcune misure di natura fiscale, finalizzate alla copertura delle spese.

In particolare è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (e quindi dal 2013 per i soggetti “solari”) la deducibilità di tutte le spese sostenute relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti scenderà:

• dal 40% al 27,5% per auto a disposizione dell’azienda;

• e dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con addebito del fringe benefit).


La nuova disposizione non incide sul trattamento fiscale:

- delle autovetture utilizzate dagli agenti (la percentuale di deducibilità resta limitata all’80%);

- dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili in base al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.


Autovetture aziendali        
 limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture del professionista  
limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture in uso promiscuo a dipendenti 
nessun limite di costo acquisto: 70%

Autovetture dell’agente e rappresentante 
limite massimo costo acquisto € 25.822,84: 80%

9 ottobre 2012

AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


Il cd «decreto crescita» ha introdotto una serie di importanti modifiche in merito alle agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, ha previsto l’aumento della detrazione Irpef per


- gli interventi sul patrimonio edilizio al 50% e
- l’aumento del limite massimo di spesa ad € 96.000,

Si ricorda che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”, di conseguenza la maggiorazione della detrazione al 50% (con il limite di spesa di 96.000 euro) opera in relazione al solo periodo 26.6.2012 – 30.06.2013, per poi tornare al 36% (con il limite di 48.000 euro) successivamente a tale data.


Sono state confermate le disposizioni contenute nell’art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e pertanto la detrazione in questione è riconosciuta:

●● per le sole unità immobiliari residenzialie relative pertinenze;

●● in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.

 
L’aumento della detrazione al 50% non spetta

" nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile" .

In tale ipotesi, la detrazione spettante al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari rimane come in precedenza pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si determina in misura pari al 25% del prezzo di compravendita dell’unità immobiliare risultante nel rogito notarile o nell’atto di assegnazionee, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000.

1 ottobre 2012

26 settembre 2012

COSTI PER LA FORMAZIONE DEDUCIBILI AL 50%


CIRCOLARE N. 35/E AGENZIA DELLE ENTRATE


Domanda


L’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che

“[…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”,

introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale.

Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle  spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.


Risposta


Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

21 settembre 2012

RAVVEDIMENTO OPEROSO IVIE

SANZIONE

8911 - Codice tributo per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all' Irap e all'Iva dovute in caso di ravvedimento operoso ad esempio di una tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi o di un modello F24 a zero.

INTERESSE

L' importo viene sommato al codice:

4041, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modifiche”

o

4042, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”.

Fonte: Risposta ad un quesito rivolto all' Agenzia delle Entrate.

10 settembre 2012

SCHEDA CARBURANTE GONFIATA


CASSAZIONE, SENTENZA 912/2012 

Con la Sentenza 13.1.2012, n. 912, la Cassazione ha definitivamente condannato un contribuente imputato del reato di dichiarazione fraudolenta in seguito all’utilizzo di documenti falsi (schede carburante) compilati con dati non veritieri.



Sulle schede
1) non erano stati indicati i chilometri percorsi;
2) dall’ esame dei documenti si ricavava un consumo di un litro di gasolio per ogni 1,73 Km percorsi, mentre la casa costruttrice dell’autoveicolo dichiarava che il consumo medio era di 15,6 Km per litro;
3) il distributore del carburante aveva disconosciuto le sigle e le firme apposte sulle schede e non riconosceva la calligrafia con la quale erano stati indicati gli altri dati obbligatori;
4) le schede stesse riportavano l’indicazione di rifornimenti effettuati in date in cui l’impianto di distribuzione era chiuso.

3 settembre 2012

IVA PER CASSA: NOVITA'


Il regime dell’IVA per cassa, da meccanismo di differimento dell’imposta previsto per le operazioni effettuate da parte dei contribuenti con volume d’affari sino a 200.000 euro, diventa un regime che potrà essere adottato dai soggetti con volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro.
L’art. 7 del D.L. n. 185/2008 ha esteso l’applicabilità del differimento del versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, già previsto per le operazioni effettuate nei confronti di Stato, Regioni, Provincie, Comuni e altri enti pubblici (ex art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972), a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esercitanti un’impresa, arte o professione.

In sede di conversione in legge del D.L. Crescita (D.L. n. 83/2012), è stata introdotta una modifica che ha ampliato il c.d. regime dell’IVA per cassa, che consente alle imprese di minori dimensioni di differire l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. L’emendamento ha quindi esteso i potenziali soggetti che possono beneficiare di questo particolare regime ed ha sostanzialmente modificato il regime stesso per quanto concerne gli effetti sul cessionario/committente.
NOVITA'
1) L’eventuale applicazione del regime IVA per cassa riguarderà i soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (e pertanto viene meno il precedente limite dei 200.000 euro annui).
2) Vengono modificate le regole di detrazione del tributo afferente l’operazione. Infatti, in base al (pre)vigente regime dell’IVA per cassa, vi era corrispondenza tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore e quello in cui il cessionario/committente poteva operare la detrazione.
La nuova previsione determinerà invece che dal lato del cessionario/committente, fatta eccezione per l’ipotesi in cui quest’ultimo si avvalga del regime dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell’operazione, sebbene il corrispettivo possa non risultare ancora pagato.
3) A differenza del regime in precedenza previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, si rileva che i soggetti che in via opzionale adotteranno il regime in commento dovranno liquidare l’imposta secondo il criterio di cassa sia con riferimento alle operazioni attive (effettuate esclusivamente nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell’esercizio di impresa) che in relazione alle operazioni passive a seguito del pagamento dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori.
4) L’imposta rimane esigibile decorso il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tuttavia tale limite temporale non opera qualora, prima del decorso dello stesso, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Soltanto in presenza di questa circostanza, la contabilizzazione dell’IVA a debito rimane “sospesa” fino alla data dell’incasso del relativo corrispettivo.
5) Il regime dell’IVA per cassa non potrà essere applicato dai soggetti che operano attraverso regime speciali (e.g. regime del margine) né per operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l’imposta tramite il c.d. reverse charge.

10 luglio 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO


Contratti a progetto (art. 1)
con riferimento ai contratti stipulati dal 18.7.2012, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto non potrà coincidere con l’oggetto sociale del committente. Salvo prova contraria a carico del committente, tali rapporti sono considerati di lavoro subordinato nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente (fatte salve le prestazioni d ielevata professionalità).
Le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
-durata della prestazione superiorea 8 mesi l’anno,
-compenso derivante dalla collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi totali percepiti dal collaboratore, disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Gestione separata Inps – Aumento progressivo delle aliquote (art. 2):
per gli iscritti alla Gestione separata Inps che non risultino assicurati presso altre gestioni obbligatorie l’aliquota contributiva (pensionistica e di computo) risulta pari a:
26% per il 2010 e il 2011,
27% per il 2012,
28% per il 2013,
29% per il 2014,
30% per il 2015,
31% per il 2016,
32% per il 2017 e
33% per il 2018.
Per gli altri iscritti alla Gestione separata Inps l’aliquota contributiva risulta pari a:
17% per gli anni 2008-2011,
18% per il 2012,
19% per il 2013, 20% per il 2014,
21% per il 2015,
22%per il 2016,
23% per il 2017 e
24% per il 2018 (modifica dell’art. 1,co. 79, L. 247/2007).

24 giugno 2012

LA FATTURA PRO FORMA

I professionisti inviano solitamente ai propri clienti una fattura pro-forma, o avviso di parcella, al fine di sollecitare il pagamento della prestazione professionale resa, ma soprattutto per evitare di effettuare il pagamento dell’Iva prima della riscossione della parcella.
La fattura pro-forma:
- non è soggetta a bollo e
- non va numerata progressivamente ai fini Iva.
Si ricorda che nello stesso documento occorre indicare che esso non costituisce fattura ai fini Iva a norma dell’art. 21, D.P.R. 633/1972, con la precisazione che la fattura verrà emessa all’atto del pagamento.

2 maggio 2012

MODELLO 730/2012 - PROROGHE DEI TERMINI



L’Agenzia delle Entrate comunica che è stato firmato un D.P.C.M. che proroga i termini per la consegna del Mod. 730/201 rispettivamente il

16/5/2012 al sostituto d’imposta e

 20/6/2012 al  Caf o professionista abilitato.


Entro il 15.6.2012 e il 2.7.2012, rispettivamente, il sostituto d’imposta e il Caf o professionista abilitato devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione.

Mentre entro il 12.7.2012 i Caf e i professionisti abilitati devono comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere all’Agenzia delle Entrate quelle presentate.

Il D.P.C.M. ha anche prorogato al 2.7.2012 il termine per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati nel periodo d’imposta precedente.

23 aprile 2012

LA CONTABILITÀ IN NERO E' MOLTO ATTENDIBILE (PIU' DI QUELLA “UFFICIALE”)


       Sent. n. 24052 del  16 novembre  2011

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritta dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, 
incombendo al contribuente

a fronte degli elementi fortemente presuntivi desumibili da detta contabilità informale ed ufficiosa, l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli.


3 aprile 2012

DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER I TURISTI EXTRA-UE

Provv. Agenzia Entrate 23.3.2012


È stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alla limitazione di utilizzo di denaro contante per importi superiori a e 1.000 (art. 3, co. 1, D.L. 16/2012 – cd. decreto «semplificazioni fiscali»

ll modello dev’essere inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione delle operazioni interessate da parte dei soggetti che svolgono attività commerciali al dettaglio o di agenzia di viaggio e turismo nei confronti di turisti aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia, della Ue e dello Spazio economico europeo e residenti fuori dall’Italia, se vogliono derogare alla norma che impone la tracciabilità per operazioni eccedenti e 1.000.

Per fruire del regime derogatorio i suddetti soggetti, oltre

- a trasmettere una preventiva comunicazione, devono

- acquisire la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente e

- versare tempestivamente il contante incassato in un conto corrente intestato agli stessi operatori.

Il provvedimento precisa che, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2.3.2012 (entrata in vigore del D.L. 16/2012) – 10.4.2012, per le quali si è usufruito o s’intende usufruire della deroga, il modello suddetto dev’essere inviato entro il 10.4.2012.

Se la prima operazione è antecedente rispetto alla comunicazione, nel modello va riportata la data di effettuazione di tale operazine.

21 marzo 2012

DOPPI CONTRIBUTI PER I SOCI AMMINISTRATORI NELLE S.R.L.

La Corte Costituzionale ha confermato che il socio di una S.r.l. commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare:

- per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e,

- per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori.