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SCADE IL 18 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2013 DEI LIBRI SOCIALI
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Provv. Agenzia Entrate 23.3.2012
È stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alla limitazione di utilizzo di denaro contante per importi superiori a e 1.000 (art. 3, co. 1, D.L. 16/2012 – cd. decreto «semplificazioni fiscali»
ll modello dev’essere inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione delle operazioni interessate da parte dei soggetti che svolgono attività commerciali al dettaglio o di agenzia di viaggio e turismo nei confronti di turisti aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia, della Ue e dello Spazio economico europeo e residenti fuori dall’Italia, se vogliono derogare alla norma che impone la tracciabilità per operazioni eccedenti e 1.000.
Per fruire del regime derogatorio i suddetti soggetti, oltre
- a trasmettere una preventiva comunicazione, devono
- acquisire la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente e
- versare tempestivamente il contante incassato in un conto corrente intestato agli stessi operatori.
Il provvedimento precisa che, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2.3.2012 (entrata in vigore del D.L. 16/2012) – 10.4.2012, per le quali si è usufruito o s’intende usufruire della deroga, il modello suddetto dev’essere inviato entro il 10.4.2012.
Se la prima operazione è antecedente rispetto alla comunicazione, nel modello va riportata la data di effettuazione di tale operazine.
Con l’ordinanza n.3433 del 5 marzo 2012, la Cassazione ha fatto il punto sulla diversa qualificazione fra “spese di rappresentanza” e “spese di pubblicità”, in considerazione del diverso trattamento fiscale previsto per le due categorie.
Sono spese di rappresentanza:
“quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo”;
sono invece spese pubblicitarie:
“quelle erogate per la realizzatone di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta”.
La Cassazione ha quindi qualificato come spese di rappresentanza quelle sostenute da una società che sponsorizzava la propria attività apponendo la denominazione dell’impresa su una vettura da corsa soprattutto in considerazione della diversità tra la propria attività e quella automobilistica del pilota professionista.
La società, operante nel settore impiantistica per imballaggi, inoltre, non aveva dato dimostrazione di alcun incremento commerciale.