23 aprile 2012
3 aprile 2012
DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER I TURISTI EXTRA-UE

Provv. Agenzia Entrate 23.3.2012
È stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alla limitazione di utilizzo di denaro contante per importi superiori a e 1.000 (art. 3, co. 1, D.L. 16/2012 – cd. decreto «semplificazioni fiscali»
ll modello dev’essere inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione delle operazioni interessate da parte dei soggetti che svolgono attività commerciali al dettaglio o di agenzia di viaggio e turismo nei confronti di turisti aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia, della Ue e dello Spazio economico europeo e residenti fuori dall’Italia, se vogliono derogare alla norma che impone la tracciabilità per operazioni eccedenti e 1.000.
Per fruire del regime derogatorio i suddetti soggetti, oltre
- a trasmettere una preventiva comunicazione, devono
- acquisire la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente e
- versare tempestivamente il contante incassato in un conto corrente intestato agli stessi operatori.
Il provvedimento precisa che, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2.3.2012 (entrata in vigore del D.L. 16/2012) – 10.4.2012, per le quali si è usufruito o s’intende usufruire della deroga, il modello suddetto dev’essere inviato entro il 10.4.2012.
Se la prima operazione è antecedente rispetto alla comunicazione, nel modello va riportata la data di effettuazione di tale operazine.
21 marzo 2012
DOPPI CONTRIBUTI PER I SOCI AMMINISTRATORI NELLE S.R.L.
15 marzo 2012
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DI PUBBLICITA'
Con l’ordinanza n.3433 del 5 marzo 2012, la Cassazione ha fatto il punto sulla diversa qualificazione fra “spese di rappresentanza” e “spese di pubblicità”, in considerazione del diverso trattamento fiscale previsto per le due categorie.
Sono spese di rappresentanza:
“quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo”;
sono invece spese pubblicitarie:
“quelle erogate per la realizzatone di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta”.
La Cassazione ha quindi qualificato come spese di rappresentanza quelle sostenute da una società che sponsorizzava la propria attività apponendo la denominazione dell’impresa su una vettura da corsa soprattutto in considerazione della diversità tra la propria attività e quella automobilistica del pilota professionista.
La società, operante nel settore impiantistica per imballaggi, inoltre, non aveva dato dimostrazione di alcun incremento commerciale.
9 marzo 2012
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

15 febbraio 2012
GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012
10 febbraio 2012
SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA

6 febbraio 2012
NUOVI MODELLI 730/2012

31 gennaio 2012
INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012

15 gennaio 2012
NOVITA' IN TEMA DI IVA DAL 01 OTTOBRE 2012

9 gennaio 2012
IVA PRESTAZIONI SANITARIE

2 gennaio 2012
ESEMPIO DI CALCOLO DELL' IMU

IMMOBILE A/2
|
ICI
|
IMU
|
Rendita catastale
|
800
|
800
|
Rivalutazione
|
5%
|
5%
|
Rendita rivalutata
|
840
|
840
|
Moltiplicatore
|
100
|
160
|
Base imponibile
|
-
|
134.400
|
Aliquota d’imposta
|
-
|
0,40%
|
Imposta lorda
|
-
|
538
|
Detrazione
|
-
|
200
|
IMPOSTA NETTA
|
-
|
338
|
18 dicembre 2011
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE
15 dicembre 2011
DEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO
5 dicembre 2011
ANTICIPATA LA SUPER IMU IN LUOGO DELLA VECCHIA ICI

23 novembre 2011
GESTIONE SEPARATA - AUMENTO ALIQUOTA DAL 2012

16 novembre 2011
PEC – COMUNICAZIONE INDIRIZZO AL REGISTRO IMPRESE
1 novembre 2011
Spese rilevanti nel calcolo del REDDITOMETRO
18 ottobre 2011
IRES AL 38% PER LE SOCIETA' DI COMODO
Società di comodo e società in perdita «sistemica» (art. 2)
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (2012 per gli esercizi «solari»), le società di comodo costituite sotto forma di società di capitali (art. 30, co. 1, L. 724/1994) devono assoggettare il loro reddito ad un’aliquota Ires del 38% (27,5% + maggiorazione del 10,5%).
Inoltre si presumono «di comodo», pur in assenza dei presupposti di cui al suddetto art. 30, le società che presentino dichiarazioni in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi o per 2 periodi d’imposta ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società non operative.