6 agosto 2011

CONTRIBUTO di SOGGIORNO – «ROMA CAPITALE»

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n. 74
Sono istituiti i codici tributo
3936
3937
3938

per il versamento, tramite il Mod. F24, del contributo di soggiorno, denominato «Roma Capitale», ai sensi dell’art. 14, co. 16, lett. e), D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010.
Il citato articolo ha, infatti, previsto per la città di Roma l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di € 10 per notte di soggiorno.

24 luglio 2011

MOBBING - NOZIONE


Tribunale di Torino, 5 maggio 2011 n. 1398

Il Tribunale di Torino aderisce al consolidato orientamento della Cassazione secondo la quale per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

16 luglio 2011

CAMBIA IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dal 1 gennaio 2012

Il regime dei minimi e` sostituito da un nuovo regime per le nuove attivita` imprenditoriali.
Nell’esercizio in cui ha inizio l’attivita` e nei 4 successivi, l’imprenditore e` soggetto ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali relative pari al 5%.

Il beneficio spetta quando:

– l’imprenditore non ha svolto nei 3 anni precedenti alcuna attivita` d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attivita` non costituisca mera prosecuzione di altra attivita` ;
– se l’attivita` costituisce prosecuzione di altra attivita` , i ricavi degli esercizi precedenti
devono essere inferiori a Euro 30.000.

Durata del regime dei minimi: periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e nei quattro anni successivi.

E' CHIARO CHE, CON LE NUOVE REGOLE, BUONA PARTE DEGLI ATTUALI CONTRIBUENTI MINIMI NON SARA' CONSIDERATO TALE.

28 giugno 2011

REGIONI CALABRIA, CAMPANIA e MOLISE – MAGGIORAZIONE dell’IRAP e dell’ADDIZIONALE IRPEF per il 2011

Comunicato Agenzia Entrate 23.6.2011

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze comunicano che, dopo aver verificato il consolidamento delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 86, L. 23.12.2009, n. 191 (Finanziaria 2010), viene confermata per le Regioni:
- Calabria,
- Campania e
- Molise per l’anno d’imposta 2011
l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef nella misura dello 0,30%.
La maggiorazione dell’Irap ha effetto sul primo e sul secondo acconto Irap, mentre l’aumento dell’addizionale regionale Irpef produrrà effetti nell’anno 2012.

7 giugno 2011

DECRETO SVILUPPO ED ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

DETRAZIONI 36 % PER INTERVENTI di RECUPERO Art. 7, co. 1, lett. c)
Sono aboliti:
- l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara;
- l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Art. 7, co. 1, lett. d) e i)
- Il regime di contabilità semplificata è esteso a e 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e a e 700.000 di ricavi per le altre imprese.
- I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a e 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura; in particolare, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta divengono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a e 1.000.


DISTRUZIONE BENI D’IMPRESA Art. 7, co. 1, lett. p)
Innalzamento a € 10.000 della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.

SCHEDA CARBURANTE Art. 7, co. 1, lett. l)
Abolito l’obbligo della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.

RINVIO TERMINI SCADENTI di SABATO o GIORNO FESTIVO Art. 7, co. 1, lett. h)
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.

28 maggio 2011

MODD. 730, 770 : NUOVE SCADENZE

Dpcm 12 maggio 2011 G. U. 14 maggio 2011, n. 111;
Inail, istruzioni operative 18 maggio 2011

I versamenti maggiorati dello 0,40% delle stesse imposte potranno essere effettuati fino al 5 agosto 2011.
Nel decreto è anche previsto uno spostamento dei termini per l’avvio dell’assistenza fiscale 2011;
per il modello 730 le nuove scadenze posticipate sono le seguenti:
- consegna da parte del lavoratore del modello al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e
ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011;
- i professionisti abilitati potranno trasmettere telematicamente il modello 730 anziché entro il 30 giugno, entro il 12 luglio 2011.
Il provvedimento stabilisce infine la proroga al 22 agosto dei versamenti (mod. F24) fiscali e contributivi in scadenza tra il 1° agosto e il 20 agosto 2011 e del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modello 770 (sia semplificato che ordinario).

21 maggio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – OMESSO VERSAMENTO di RITENUTE


INPS Circolare Inps 4.5.2011, n. 71

L’art. 39, L. 4.11.2010, n. 183 (cd. «Collegato lavoro») ha disposto che, a decorrere dalla denuncia Emens di competenza del mese di novembre 2010 (in scadenza il 16.12.2010), l’omesso versamento, da parte del committente, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 2, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 463/1983, conv. con modif. dalla L. 638/1983.

In particolare, nei confronti dei suddetti committenti è prevista l’attivazione
di un procedimento che comporta l’obbligo di contestazione o notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 3 mesi.
L’Inps precisa che l’ipotesi di reato non si concretizza se non sussiste un rapporto di committenza e se c’è coincidenza tra figura del committente e del collaboratore.

15 maggio 2011

AUMENTA LA CONTRIBUZIONE PER I DOMESTICI


Alla luce della variazione ISTAT dell’1,6%, l’INPS ha determinato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2011 per i lavoratori domestici.
A decorrere dall’1 gennaio 2011 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestici non assoggettati al contributo CUAF e` aumentata di 0,22 punti percentuali, raggiungendo l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%



(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non e` dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge e` titolare di indennita` di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi e` la quota a carico del lavoratore.

25 aprile 2011

PRESTAZIONI DI SERVIZI: NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA'


Il 15/3/2011 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il Regolamento Ue n. 282/2011 , avente ad oggetto l’individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l’applicazione delle disposizioni territoriali previste dall’art. 7-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Come noto, a far data dall’1.1.2010, la territorialità delle prestazioni di servizi è stata oggetto di profondi mutamenti in quanto il luogo di tassazione, per le prestazioni generiche, dipende dalla qualifica ai fini Iva del committente.
Viste le difficoltà riscontrate per la verifica dello status del committente, il Regolamento in questione interviene fornendo dei criteri per distinguere il
- committente «business» (soggetto passivo) rispetto al
- committente«consumer» (privato).
Il regolamento entra in vigore il 12.4.2011, anche se l’efficacia delle disposizioni ivi contenute è differita al prossimo 1.7.2011, fatte salve alcune eccezioni aventi ad oggetto particolari prestazioni di servizi.

1) Modalità di individuazione dello status del committente
Sono previste differenti modalità a seconda che il committente sia stabilito in un Paese Ue o in un Paese extra-Ue.

2) Utilizzo del servizio
Sono previste differenti modalità di tassazione in relazione alla sfera di utilizzo del servizio (privata, a favore dei dipendenti, uso promiscuo, ecc.).

3) Luogo di stabilimento
Sono previste particolari regole per la verifica del luogo di stabilimento del committente, soprattutto laddove lo stesso disponga di una stabile organizzazione in un altro Stato membro

4) Stabile organizzazione
Sono individuate alcune caratteristiche che la stabile organizzazione deve avere per ottenere lo status di soggetto passivo Iva.

5) Entrata in vigore del regolamento
1.7.2011

Vedi il Documento qui: REGOLAMENTO UE N.282/11






19 aprile 2011

FAMILIARI A CARICO


Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2010 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
€ 2.840,51
, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di e 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico devono essere computate anche:

● le retribuzioni corrisposte da Enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche
e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
● la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
● il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso
di applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi.
Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale
attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all’estero:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria «altri familiari».
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:

● coniuge legalmente ed effettivamente separato;
● discendenti dei figli;
● genitori, compresi quelli naturali e adottivi;
● generi e nuore;
● suocero e suocera;
● fratelli e sorelle, anche unilaterali;
● nonni e nonne, compresi quelli naturali.

11 aprile 2011

CEDOLARE SECCA: CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il decreto legislativo sul Fisco municipale ha istituito un’imposta sostitutiva sul reddito da locazione, denominata «cedolare secca sugli affitti». Si tratta di un’imposta alternativa all’Irpef e relative addizionali, operante ad aliquota fissa e che trova applicazione solo su opzione del contribuente: chi ne beneficia evita appplicazione dell’imposta di bollo e di quella di registro sui contratti di locazione stipulati.


REQUISITO OGGETTIVO

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata, secondo quanto prevede il decreto, unicamente in relazione alle «unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo».


REQUISITO SOGGETTIVO

Può fruire della cedolare secca solo il cd. «privato», ovvero la persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa o libera professione: deve però trattarsi del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) della casa locata, ossia dal soggetto a cui risulta fiscalmente imputabile il reddito da locazione.


VANTAGGI

Affitto tassato al 21% (19%)

No imposte di bollo e di registro

No segnalazione antimafia


SVANTAGGI

Tassazione sul 100% del canone

NO deduzioni e detrazioni Irpef

Sanzioni aggravate per mancata registrazione del contratto

24 marzo 2011

MATERNITÀ: DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III del D.Lgs. 151/2001 (congedo di maternità), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto opera anche per il padre durante il periodo di godimento dell’eventuale astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del bambino.
La normativa comunitaria osta al licenziamento di una lavoratrice a motivo del proprio stato di gravidanza, quand’anche sia stata assunta a tempo determinato, abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato e, a motivo di questo, non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto stesso.
Il mancato rinnovo alla scadenza di un contratto a termine non può essere considerato alla stregua di un licenziamento vietato. Spetta alla lavoratrice provare eventuali motivi discriminatori posti a fondamento del mancato rinnovo del contratto.

La corte di Giustizia Europea, ha stabilito che nel periodo tutelato è altresì inibito al datore di lavoro di prendere misure preparatorie ad un eventuale futuro licenziamento.

Violazione del divieto di licenziamento

Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo protetto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

È inapplicabile il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione del licenziamento individuale in base alla legge 604/66. La mancata impugnazione del licenziamento impedisce alla lavoratrice il ripristino del rapporto, ma dà diritto al risarcimento del danno subito.

Conseguenze del licenziamento.

Il divieto di licenziamento ex art. 2, legge 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e pertanto il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, ed ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.

A norma dell’art. 54, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

14 marzo 2011

ASSEMBLEA in SECONDA CONVOCAZIONE

Per le società rette nella forma di S.p.a. o S.a.p.a. il Codice civile stabilisce le modalità da rispettare per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, nei casi in cui non si sia realizzata la maggioranza costitutiva in occasione della prima convocazione.
Le formalità da seguire possono essere così riassunte:
1) indicazione nell’avviso di convocazione della data in cui si terrà l’eventuale seconda riunione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
2) se nell’avviso non è indicato il giorno per la seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dal giorno stabilito per la prima riunione. In questo caso il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale è ridotto ad almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’assemblea ordinaria tenuta in seconda convocazione nel modo sopra indicato non ha necessità di rispettare alcun quorum costitutivo poiché può validamente deliberare, sempre a maggioranza assoluta, indipendentemente dall’entità del capitale sociale che risulta rappresentato. La materia oggetto della delibera deve in tal caso essere conforme al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della prima convocazione.
Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni.

2 marzo 2011

MOVIMENTI BANCARI FUORI ATTIVITA'


In materia di accertamenti bancari ex artt. 54 e 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 spetta al contribuente provare che le singole movimentazioni del conto corrente non sono riferibili all'attività aziendale o professionale, anche a prescindere dalla regolarità formale della contabilità.


Sentenza n. 26260 del 29 dicembre 2010 (udienza del 12 ottobre 2010).

14 febbraio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2011

Circolare Inps 9.2.2011, n. 30

Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall'1.1.2011 per gli iscritti alla Gestione separata Inps, confermando quanto disposto dall'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247.
In particolare:
a) per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è del 26,72% (26% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);

b) per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati – titolari di pensione diretta o indiretta – e soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l'aliquota è del 17%.

La circolare fissa anche gli importi del massimale annuo di reddito e del minimale per l'accredito dei contributi.



8 febbraio 2011

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

L. 220/2010, ART. 1, CO. 20

Le sanzioni applicabili nell’ipotesi di regolarizzazione spontanea degli adempimenti da parte del contribuente vengono innalzate.
Nell’ipotesi di ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è differente a seconda del momento in cui il contribuente attiva la regolarizzazione spontanea dell’adempimento omesso.
Le nuove sanzioni sono così rideterminate:
a) omesso o ritardato versamento delle imposte:
qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario, la sanzione dovuta è pari ad 1/10 (3%), anziché 1/12 (2,5%), del minimo edittale (30%).
Oltre all’imposta ed alle sanzioni ridotte, il contribuente deve versare gli interessi calcolati
al tasso legale dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato. In merito di ricorda che dall’1.1.2011 la misura
degli interessi legali è stata innalzata dall’1% all’1,5% annuo (D.M. 7.12.2010);
b) Regolarizzazione degli adempimenti e pagamento dei tributi: qualora la regolarizzazione
avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dall’omissione o errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica, la sanzione è pari ad 1/8 (3,75%), anziché 1/10 (3%), del minimo edittale (30%);

1 febbraio 2011

INPS – INVIO degli ATTESTATI di MALATTIA alla PEC

Circolare Inps 28.12.2010, n. 164.

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’invio degli attestati di malattia all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) del cittadino che ne faccia richiesta.
In particolare, il cittadino, dopo avere scelto sul sito Internet dell’Inps
1) l’opzione «consultazione certificati di malattia» e
2) avere immesso il codice Pin di identificazione,
3) visualizza un pannello sul quale potrà scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di Posta elettronica certificata.

19 gennaio 2011

GIOCHI ON-LINE TASSAZIONE DELLE VINCITE

Risol. Agenzia Entrate 30.12.2010, n. 141.

Le vincite conseguite grazie alla partecipazione a giochi on-line (nella fattispecie, un casinò in rete che non ha sede in Italia) rientrano nell’ambito dei redditi diversi, ex art. 67, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio;

pertanto, deve essere assoggettato a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d’imposta che applica la ritenuta alla fonte, è obbligo del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi; tali vincite devono essere riportate nel Rigo RL15 del Quadro RL del Modello Unico.

12 gennaio 2011

IVA SU CELLULARI: DAL 1 APRILE PARTE IL REVERSE CHARGE


FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1°aprile 2011 nuove regole per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l’applicazione del meccanismo del reverse charge, che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo all’acquirente e non al venditore come avviene normalmente.

Al fine di semplificare la riscossione dell’Iva e di meglio contrastare le frodi e l’evasione fiscale, infatti, l’Italia è stata autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea a rendere debitore dell’Iva direttamente l’acquirente per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, fornisce tutti i chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.1, comma 44 della Legge Finanziaria 2007, anche alla luce della Decisione del Consiglio che restringe il campo d’applicazione della norma per quanto riguarda i personal computer e i loro componenti e accessori.

5 gennaio 2011

INTRASTAT


I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare:



* l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)

* l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).
PERIODICITA'
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
- periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
- periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.

COME E QUANDO
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.

La trasmissione può essere effettuata direttamente tramite intermediari abilitati.