24 marzo 2011

MATERNITÀ: DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III del D.Lgs. 151/2001 (congedo di maternità), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto opera anche per il padre durante il periodo di godimento dell’eventuale astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del bambino.
La normativa comunitaria osta al licenziamento di una lavoratrice a motivo del proprio stato di gravidanza, quand’anche sia stata assunta a tempo determinato, abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato e, a motivo di questo, non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto stesso.
Il mancato rinnovo alla scadenza di un contratto a termine non può essere considerato alla stregua di un licenziamento vietato. Spetta alla lavoratrice provare eventuali motivi discriminatori posti a fondamento del mancato rinnovo del contratto.

La corte di Giustizia Europea, ha stabilito che nel periodo tutelato è altresì inibito al datore di lavoro di prendere misure preparatorie ad un eventuale futuro licenziamento.

Violazione del divieto di licenziamento

Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo protetto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

È inapplicabile il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione del licenziamento individuale in base alla legge 604/66. La mancata impugnazione del licenziamento impedisce alla lavoratrice il ripristino del rapporto, ma dà diritto al risarcimento del danno subito.

Conseguenze del licenziamento.

Il divieto di licenziamento ex art. 2, legge 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e pertanto il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, ed ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.

A norma dell’art. 54, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

14 marzo 2011

ASSEMBLEA in SECONDA CONVOCAZIONE

Per le società rette nella forma di S.p.a. o S.a.p.a. il Codice civile stabilisce le modalità da rispettare per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, nei casi in cui non si sia realizzata la maggioranza costitutiva in occasione della prima convocazione.
Le formalità da seguire possono essere così riassunte:
1) indicazione nell’avviso di convocazione della data in cui si terrà l’eventuale seconda riunione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
2) se nell’avviso non è indicato il giorno per la seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dal giorno stabilito per la prima riunione. In questo caso il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale è ridotto ad almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’assemblea ordinaria tenuta in seconda convocazione nel modo sopra indicato non ha necessità di rispettare alcun quorum costitutivo poiché può validamente deliberare, sempre a maggioranza assoluta, indipendentemente dall’entità del capitale sociale che risulta rappresentato. La materia oggetto della delibera deve in tal caso essere conforme al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della prima convocazione.
Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni.

2 marzo 2011

MOVIMENTI BANCARI FUORI ATTIVITA'


In materia di accertamenti bancari ex artt. 54 e 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 spetta al contribuente provare che le singole movimentazioni del conto corrente non sono riferibili all'attività aziendale o professionale, anche a prescindere dalla regolarità formale della contabilità.


Sentenza n. 26260 del 29 dicembre 2010 (udienza del 12 ottobre 2010).

14 febbraio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2011

Circolare Inps 9.2.2011, n. 30

Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall'1.1.2011 per gli iscritti alla Gestione separata Inps, confermando quanto disposto dall'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247.
In particolare:
a) per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è del 26,72% (26% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);

b) per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati – titolari di pensione diretta o indiretta – e soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l'aliquota è del 17%.

La circolare fissa anche gli importi del massimale annuo di reddito e del minimale per l'accredito dei contributi.



8 febbraio 2011

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

L. 220/2010, ART. 1, CO. 20

Le sanzioni applicabili nell’ipotesi di regolarizzazione spontanea degli adempimenti da parte del contribuente vengono innalzate.
Nell’ipotesi di ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è differente a seconda del momento in cui il contribuente attiva la regolarizzazione spontanea dell’adempimento omesso.
Le nuove sanzioni sono così rideterminate:
a) omesso o ritardato versamento delle imposte:
qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario, la sanzione dovuta è pari ad 1/10 (3%), anziché 1/12 (2,5%), del minimo edittale (30%).
Oltre all’imposta ed alle sanzioni ridotte, il contribuente deve versare gli interessi calcolati
al tasso legale dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato. In merito di ricorda che dall’1.1.2011 la misura
degli interessi legali è stata innalzata dall’1% all’1,5% annuo (D.M. 7.12.2010);
b) Regolarizzazione degli adempimenti e pagamento dei tributi: qualora la regolarizzazione
avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dall’omissione o errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica, la sanzione è pari ad 1/8 (3,75%), anziché 1/10 (3%), del minimo edittale (30%);

1 febbraio 2011

INPS – INVIO degli ATTESTATI di MALATTIA alla PEC

Circolare Inps 28.12.2010, n. 164.

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’invio degli attestati di malattia all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) del cittadino che ne faccia richiesta.
In particolare, il cittadino, dopo avere scelto sul sito Internet dell’Inps
1) l’opzione «consultazione certificati di malattia» e
2) avere immesso il codice Pin di identificazione,
3) visualizza un pannello sul quale potrà scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di Posta elettronica certificata.

19 gennaio 2011

GIOCHI ON-LINE TASSAZIONE DELLE VINCITE

Risol. Agenzia Entrate 30.12.2010, n. 141.

Le vincite conseguite grazie alla partecipazione a giochi on-line (nella fattispecie, un casinò in rete che non ha sede in Italia) rientrano nell’ambito dei redditi diversi, ex art. 67, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio;

pertanto, deve essere assoggettato a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d’imposta che applica la ritenuta alla fonte, è obbligo del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi; tali vincite devono essere riportate nel Rigo RL15 del Quadro RL del Modello Unico.

12 gennaio 2011

IVA SU CELLULARI: DAL 1 APRILE PARTE IL REVERSE CHARGE


FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1°aprile 2011 nuove regole per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l’applicazione del meccanismo del reverse charge, che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo all’acquirente e non al venditore come avviene normalmente.

Al fine di semplificare la riscossione dell’Iva e di meglio contrastare le frodi e l’evasione fiscale, infatti, l’Italia è stata autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea a rendere debitore dell’Iva direttamente l’acquirente per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, fornisce tutti i chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.1, comma 44 della Legge Finanziaria 2007, anche alla luce della Decisione del Consiglio che restringe il campo d’applicazione della norma per quanto riguarda i personal computer e i loro componenti e accessori.

5 gennaio 2011

INTRASTAT


I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare:



* l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)

* l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).
PERIODICITA'
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
- periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
- periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.

COME E QUANDO
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.

La trasmissione può essere effettuata direttamente tramite intermediari abilitati.

27 dicembre 2010

CONTABILITA' ON LINE


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Lo studio Commerciale CS offre la possibilità a professionisti, artigiani e commercianti dotati di computer e/o fax, di tenere la propria contabilità fiscale presso il nostro studio.


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Lo Studio Commerciale CS provvederà ad assolvere tutti gli obblighi fiscali e contributivi, in particolare:
1) inviare a mezzo e-mail o fax la situazione contabile periodica, 2) predisporre, se obbligatorio, la liquidazione e/o la dichiarazione IVA (periodica trimestrale o mensile) che sarà inviata, a mezzo e-mail al Cliente, 3) inviare a mezzo e-mail il modello F24 per i versamenti IVA, IRPEF e delle RITENUTE sui compensi. 4) predisporre la Dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO) completa di eventuale studio di settore, 5) trasmettere per via telematica al Ministero delle Finanze la Dichiarazione periodica, 6) stampare alla fine dell’anno tutti i registri obbligatori, 7) predisporre il mod. 770 relativo ai compensi a terzi, 8) inviare a mezzo e-mail il modello F24 per i versamenti INPS.


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1 dicembre 2010

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE VERSO I CREDITORI SOCIALI

ART. 2394 CODICE CIVILE
Gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

23 novembre 2010

CHIUSURA SRL

Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è OBBLIGATORIO.
Questo procedimento è infatti stabilito non solo a
- tutela dei soci ma soprattutto a
- tutela dei terzi.
In generale l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea straordinaria affinché nomini i liquidatori.
I liquidatori gestiranno la fase vera e propria di liquidazione dei beni e delle attività e infine procederanno alla chiusura del procedimento che prevede l'eventuale residuo attivo e la cancellazione della società dal registro delle imprese.

9 novembre 2010

DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

Corte di cassazione sentenza n. 38224 del 28 ottobre
Commette il reato previsto dall'articolo 10 del Dlgs 74/2000 il titolare di un'impresa che, al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari dell'impresa stessa.
Il reato sussiste anche se la documentazione, non rinvenuta presso la sede dell'impresa o presso la sede del titolare, viene comunque acquisita in seguito (dai clienti dell'impresa, nel caso di specie).
Oltre al dolo specifico di evasione e all'impossibilità di ricostruire reddito e volume d'affari, per configurare il reato è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari.

1 novembre 2010

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


Circolare Agenzia Entrate 7.6.2010, n. 31


Acquisto di pertinenze a servizio di case non agevolate:

le agevolazioni “prima casa” si applicano anche all'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei benefici “prima casa”

- o perché detta agevolazione non era ancora entrata in vigore al momento del primo trasferimento oppure

- perché l' immobile, per essere stato acquisito allo “stato rustico”, non aveva potuto beneficiare dell' agevolazione stessa.

Ampliamento di abitazioni non agevolate:

nel caso di acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,

i benefici stessi vanno riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle suddette agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché:

risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”

(ai fini dell'applicazione dei benefici occorre che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia di alloggi non di lusso).


Deroghe alla decadenza dai benefici:

al fine di impedire il verificarsi dell'ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquiennale dell'immobile agevolato, occorre procedere

– entro l'anno dall'alienazione

– all'acquisto di altro immobile (anche situato in uno Stato estero) da adibire ad abitazione principale (dimora abituale) del contribuente.

Il mantenimento delle agevolazioni non è subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalle lett. a), b) e c) del co. 1 della citata nota II-bis, vale a dire:

• che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza;

• che l'acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;

• che l'acquirente non risulti titolare in tutti il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.

18 ottobre 2010

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. con LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dall’ 01/01/2011 è prevista la possibilità di compensare i crediti maturati nei confronti di alcuni enti pubblici con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
I crediti vantati devono essere:
- non prescritti;
- certi (reali);
- liquidi (scaduti);
-esigibili (non contestati).
I crediti compensabili devono derivare da somministrazione, forniture ed appalti effettuati nei confronti dei seguenti soggetti:
- Regioni;
- enti locali;
- enti del SSN.
MODALITÀ OPERATIVE:
per ottenere il pagamento dei crediti vantanti dalle imprese sarà necessario conseguire un’apposita certificazione.
Se la pubblica Amministrazione non effettua il pagamento celermente, trascorsi 60 giorni dal termine indicato nella certificazione stessa, l’agente della riscossione potrà attivare la riscossione coattiva nei confronti della P.a. sulla base del ruolo emesso nei confronti del contribuente.
L’attivazione della procedura contempla anche l’intervento del contribuente il quale dovrà effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo «consegnando» la menzionata certificazione.
L’estinzione del debito è subordinata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione.

4 ottobre 2010

RIFORMA FISCALE IN 5 PUNTI

Il federalismo fiscale gioca d'anticipo e fà le prove introducendo una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno.
Per le nuove attività che si aprono in otto regioni del Sud l'Irap può essere «azzerata».
È l'art. 40, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 in vigore dallo stesso 31 maggio, a prevedere, come riporta lo stesso titolo dell'articolo, «Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno».
La rivoluzione fiscale del Ministro Tremonti, in cinque punti, prevede di:

1) incentivare la lotta all'evasione;

2) «spostare» il carico dell'Irpef alle imposte indirette, come l'Iva; insomma, più Iva sui consumi, meno Irpef sulle persone;

3) eliminare l'Irap;

4) introdurre il federalismo fiscale, con il passaggio dal centro alla periferia e rendere il Fisco più semplice e meno complicato dell'attuale;

5) inviare le dichiarazioni dei redditi precompilate ai contribuenti, senza le complicazioni delle tante detrazioni previste e passare a una dichiarazione semplice e comprensibile anche per i non addetti ai lavori.

14 settembre 2010

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS

La L. 247/2007, attuativa del protocollo sul Welfare, aveva previsto una rimodulazione, mediante un rincaro da effettuarsi nel periodo 2008/2011, delle aliquote contributive previste a carico degli iscritti alla:

a) Gestione separata Inps (collaboratori e professionisti senza cassa di previdenza obbligatoria);
b) Gestione pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle gestioni autonome dell’Inps.

L’ultimo passaggio (aumento programmato del 2011) viene annullato, mediante una riduzione dei finanziamenti concessi ai patronati.
Viene, pertanto, meno l’aumento previsto a regime (ossia, definitivo) nella misura dello 0,09% (che comportava un aumento in ugual misura dell’aliquota di computo dei contributi che determinano il trattamento pensionistico).
Le aliquote contributive 2011 dovrebbero, pertanto, restare immutate rispetto a quelle del 2010 (si attende di conoscere solo i minimali e massimali).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 per gli ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS

- Pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 17,00 % Massimale (euro) 92.147;
- Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 26,72 % Massimale (euro) 92.147.



LEGGI AGGIORNAMENTO: ARCHIVIO DI FEBBRAIO 2011

8 settembre 2010

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 7 settembre 2010 AdE.

A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
(in precedenza 6,8358%)
MOTIVAZIONE
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo. Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misuradegli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602.

2 agosto 2010

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RITENUTE DEL 10% SUI BONIFICI

Circol. Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40

La circolare fornisce chiarimenti in merito al nuovo adempimento, a carico di Banche e Poste Italiane S.p.a., le quali dal 1° luglio 2010 sono tenute ad operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, in caso di bonifici che danno diritto alle detrazioni del 36% (per ristrutturazioni edilizie) o del 55% (per interventi di risparmio energetico).
Tale nuovo obbligo è stato previsto dall'art. 25, D.L. 31.5.2010, n. 78, in attesa di conversione in legge, mentre il Provv. Ag. Entrate 30.6.2010, n. 94288 individua le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione delle ritenute.
Base imponibile su cui operare la ritenuta:
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva. Dal momento che alcune spese sono soggette all'Iva nella misura ordinaria del 20%, mentre altre spese, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, sono assoggettate all'Iva agevolata del 10%, per esigenze di semplificazione si assume che, ai fini dell'applicazione delle norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più alta (20%).
Somme già assoggettate a ritenuta:
nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (per esempio, per gli interventi effettuati in condomini), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 sopra citato, in considerazione del carattere speciale di tale normativa.
Esclusione delle sanzioni:
data l'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento sopra citato e della complessità dei nuovi adempimenti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni per violazioni della norma.

6 luglio 2010

IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

Le aziende che presentano dichiarazioni in perdita – per cause diverse dall’erogazione di compensi ai soci e agli amministratori – per più di un periodo d’imposta saranno inserite in speciali liste di controllo.