9 marzo 2012

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA


R.M. 13.2.2012, n. 15/E

Le liquidazioni trimestrali Iva continuano a seguire le norme che fanno riferimento al volume d’affari e non ai ricavi previsti per le imposte dirette.


Dal 1° gennaio del 2012, pertanto, possono optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari
- non superiore ad 400.000 se effettuano prestazioni di servizi, ovvero
- non superiore ad 700.000 se effettuano cessioni di beni.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato ad 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

L’Agenzia ha confermato che il conguaglio finale, che comprende anche le operazioni dell’ultimo trimestre, deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo ovvero entro il maggior termine previsto per chi presenta la dichiarazione unificata.
Il versamento, in quest’ultimo caso, va maggiorato degli ulteriori interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo oltre alla normale maggiorazione dell’1%.
Naturalmente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre vanno eseguiti le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri.

15 febbraio 2012

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012

Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall’ 1.1.2012 per gli iscritti alla Gestione separata Inps.
In particolare:

- per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota è pari al 27,72% (27% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);
- per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati, titolari di pensione diretta o indiretta, soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l’aliquota è pari al 18%.

Massimale annuo
le aliquote del 27,72% e del 18% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per il 2012, è pari a € 96.149.

Minimale per l’accredito
relativamente all’accredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2012 è fissato in e 14.930.

Ripartizione dell’onere contributivo
rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore (1/3) e committente (2/3) e tra associato (45%) e associante (55%).

Compensi corrisposti entro il 12.1.2012
in base al principio di cassa allargato, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto entro il 12.1.2012, relativi a prestazioni eseguite entro il 31.12.2011, concorrono alla formazione del reddito 2011 e, pertanto, sono assoggettati alle aliquote contributive 2011.

10 febbraio 2012

SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA

D.L. 24.1.2012, n. 1

La S.r.l. semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale (senza rivolgersi ad un notaio) da persone fisiche con età inferiore a 35 anni alla data di costituzione.






È previsto:
- un capitale sociale «simbolico» di almeno 1 €;
- l’iscrizione al Registro delle imprese con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria (nuovo art. 2463-bis c.c.).

6 febbraio 2012

NUOVI MODELLI 730/2012


Provv. Agenzia Entrate

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento che approva, con le relative istruzioni, i Modd. 730/2012, relativi alla dichiarazione semplificata Irpef che i contribuenti devono presentare nel 2012:
- per i redditi prodotti nell’anno 2011;
- 730-1 concernente la scelta dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef;
- 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il Caf e il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3 riguardante il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione, alla bolla di consegna e alla ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta, e la bolla per la consegna dei Modd. 730 e/o 730-1.
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Si ricorda che il Mod. 730 va presentato entro:
- il 30.4.2012 al sostituto d’imposta;
- il 31.5.2012 al Caf o ad un professionista abilitato.

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Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni predisposte entro il 30.6.2012.

31 gennaio 2012

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012


Circolare Inail 10.1.2012, n. 1

L’Inail, con un’apposita circolare, informa che a decorrere dal 2012, l’autoliquidazione Inail va effettuata solo in via telematica.



In particolare, devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi,
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in 4 rate,
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane e
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell’ ambito dell’autoliquidazione.

Si ricorda che la dichiarazione retributiva va trasmessa entro il 16.3.2012, mentre quanto dovuto a titolo di autoliquidazione va versato:
a) in unica soluzione entro il 16.2.2012 o
b) può essere rateizzato in 4 rate trimestrali scadenti il
- 16.2.2012,
- il 16.5.2012,
- il 16.8.2012 e il
- 16.11.2012
(con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima).

15 gennaio 2012

NOVITA' IN TEMA DI IVA DAL 01 OTTOBRE 2012


"Manovra Monti” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214)



Aumento dell’aliquota Iva ordinaria
1) A decorrere dal 1° ottobre 2012, l’art. 18 del D.L. n. 201/2011 convertito aumenta l’aliquota Iva ordinaria del 21%:
- al 23%, per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013;
- al 23,5%, dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la nuova aliquota Iva ordinaria si applicherà se, entro il 30 settembre 2012, non entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare:
- almeno 13.119 milioni di euro per il 2013;
- almeno 16.400 milioni di euro annui dal 2014.

Aumento dell’aliquota Iva ridotta del 10%.
2) A decorrere dal 1° ottobre 2012, l’aliquota Iva ridotta del 10% è innalzata:
- al 12%, per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013;
- al 12,5%, dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la nuova aliquota Iva ridotta si applicherà se, entro il 30 settembre 2012, non entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare:
- almeno 13.119 milioni di euro per il 2013;
- almeno 16.400 milioni di euro annui dal 2014


9 gennaio 2012

IVA PRESTAZIONI SANITARIE



Le prestazioni rese dalle farmacie che consistono nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, sono esenti dall’Iva ex art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Si precisa infatti che, sia secondo la prassi ministeriale consolidata sia conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, ed ai soggetti che prestano la loro attività i quali devono essere abilitati all’ esercizio della professione, prescindendo dalla relativa forma giuridica.
Pertanto, le prestazioni professionali oggettivamente riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e materialmente rese
- da infermieri,
- fisioterapisti e
- operatori socio-sanitari
sottoposti a vigilanza ex art. 99, R.D. 1265/1934 (T.U. Leggi sanitarie) o individuatidal D.M. 17.5.2002, possiedono i requisiti per rientrare nell ’applicazione del citato art. 10, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Il medesimo regime di esenzione si applica anche nel caso in cui la farmacia, come nel caso di specie, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari a beneficio del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa,che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.


2 gennaio 2012

ESEMPIO DI CALCOLO DELL' IMU


IMMOBILE A/2
ICI
IMU
Rendita catastale
800
800
Rivalutazione
5%
5%
Rendita rivalutata
840
840
Moltiplicatore
100
160
Base imponibile
-
134.400
Aliquota d’imposta
-
0,40%
Imposta lorda
-
538
Detrazione
-
200
IMPOSTA NETTA
-
338

Ai fini del calcolo dell’Imu dovuta sull’ abitazione principale è prevista una maggiorazione della detrazione spettante, limitatamente al 2012 e al 2013, nella misura di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile, fino ad un ammontare totale non superiore a € 400

18 dicembre 2011

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 è fissato ad € 1.000.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere adeguato a tale importo entro il 31.12.2011.
Per favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, è disposto l’utilizzo di strumenti telematici per le operazioni di pagamento delle Amministrazioni pubbliche e dei loro enti, attraverso
- bonifici bancari o
-postali o
-servizi elettronici di pagamento,
tenuto conto che eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque essere superiori aD € 500.
Peraltro, i rapporti relativi agli accrediti di assegni e pensioni sociali sono esenti in modo assoluto dall’ imposta di bollo e, relativamente ad essi, è fatto divieto a banche ed altri intermediari finanziari di accreditare alcun costo.
Sono previste l’istituzione, entro il 6.3.2012, tramite convenzione con l’Abi o, in mancanza, con decreto ministeriale, di un conto corrente di base a condizioni vantaggiose, esente da imposta di bollo per la clientela appartenente alle fasce socialmente svantaggiate, e la definizione delle regole, da parte dell’Abi e delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, per la riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

15 dicembre 2011

DEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO

Comm. trib. prov. Bari Sent. n. 122/12/11 del 25 luglio 2011


Le quote di ammortamento relative ad un impianto di compostaggio rifiuti sono deducibili anche nel caso di mancato funzionamento nel periodo d’imposta considerato.
Più in generale, i giudici hanno precisato che la deducibilità delle quote di ammortamento di un bene strumentale è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dall’art. 102 del Tuir, cioè
- la strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e
- l’entrata in funzione del bene,
senza l’ulteriore concorso di altre condizioni quali l’effettiva operatività dello stesso nell’ esercizio cui quel costo viene imputato.
Pertanto, per la deducibilità delle quote di ammortamento, non è richiesto l’effettivo funzionamento del bene nel corso del previsto normale periodo di deperimento o consumo.

5 dicembre 2011

ANTICIPATA LA SUPER IMU IN LUOGO DELLA VECCHIA ICI




Introdotta l' IMU che..... con il federalismo fiscale prenderà il posto dell'attuale ICI:

NOVITA'
A) viene reintrodotto il prelievo sull'abitazione principale;
B) viene previsto che la nuova imposta municipale arrivi già dal 1° gennaio del prossimo anno anziché dal 2014. L'aliquota resterà al 7,6 per mille; per andare incontro alle istanze dei Comuni, viene previsto che i sindaci possano alzare o abbassare l'asticella del 3 per mille.

ALIQUOTA

Il 7,6 per mille si pagherà solo dalla seconda casa in su visto che la percentuale dovuta per l'abitazione principale verrà ridotta al 4 per mille (che i Comuni potranno portare al 2 per mille).

AGEVOLAZIONE PER I POSSESSORI DI UNA CASA
I proprietari di una sola abitazione beneficeranno anche di una detrazione «fino a concorrenza del suo ammontare» di 200 euro. Ma anche in questo caso viene concesso un margine di flessibilità ai primi cittadini che potranno decidere di elevare tale soglia «fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
Alla super-Imu anticipata verrebbe abbinata una rivalutazione del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio. Alla conferma della quota già prevista dalla legge, pari al 5% della rendita castatale, si aggiunge infatti l'innalzamento degli ulteriori moltiplicatori da applicare per calcolare quanto dovrà versare ogni contribuente.
Per tutti i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C il valore andrà moltiplicato per 160 anziché per 100 con un aumento secco del 60 per cento.
Fanno eccezione:
- i capannoni e gli alberghi (categoria D);
- gli uffici e gli studi privati (categoria A/10) che avranno un moltiplicatore di 80;
- negozi e botteghe (categoria C/1) che avranno un moltiplicatore di 55.

La rivalutazione sarà invece del 45% per i terreni agricoli visto che il loro moltiplicatore salirà da 75 a 120.
Anche se in un'altra bozza il moltiplicatore parte da
- 160 per i fabbricati di categoria A (e C/2, C/6, C/7) e
- scende poi a 140 (classi B e C/3, C/4 e C/5), 80 (per gli A/10), 60 (categoria D) e 55 (per i C/1).


23 novembre 2011

GESTIONE SEPARATA - AUMENTO ALIQUOTA DAL 2012

Dall’ 1.1.2012
- l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e
- la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumenteranno dell’1%.

Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i titolari di pensione.

16 novembre 2011

PEC – COMUNICAZIONE INDIRIZZO AL REGISTRO IMPRESE

Circol. Min. Svil. econ. 3.11.2011, n. 3645

La circolare offre alcune indicazioni operative in merito all’obbligo delle società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), e comunicarlo al Registro delle imprese,

entro il 31.12.2011.

Premesso che il mancato rispetto del citato termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa, i soggetti obbligati alla comunicazione sono:
- le società di capitali e di persone
- le società semplici
- le società cooperative,
- le società in liquidazione
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa.
In particolare, l’iscrizione e le sue successive modifiche sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; qualora però la comunicazione sia accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (es. trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà
soggetta ad imposta di bollo ed ai diritti di segreteria dovuti per tali ulteriori comunicazioni.

Lo studio commerciale CS può presentare la comunicazione dell’indirizzo pec dichiarando di essere stato incaricato dal legale rappresentate della società e di essere iscrittonel relativo Albo.
Si precisa altresì che non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo pec, potendosi avvalere di quello dello studio professionale di fiducia; è inoltre possibile indicare la pec di un’altra società a cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.





1 novembre 2011

Spese rilevanti nel calcolo del REDDITOMETRO

Il nuovo strumento dovrebbe avere la

”funzione di supporto per l’accertamento, ma soprattutto di “orientamento” per i contribuenti, il nuovo redditometro, presentato oggi dall’Agenzia delle Entrate, punta alla “coerenza” del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa”

(da P. De Juliis, “Arriva il nuovo redditometro. Piena operatività dal 2012”, in FiscoOggi del 25 ottobre 2011).
Il nuovo redditometro punta sul concetto di spesa effettiva. Sono le spese effettivamente sostenute dal contribuente ad incidere, mentre nel vecchio sistema le spese venivano presunte dal possesso di determinati beni.

Di seguito le voci di spesa che rientrano nel nuovo redditometro. La maggiore novità è che le voci indicative di capacità di spesa che vengono prese in considerazione per stimare il reddito del contribuente sono più di cento, divise in sette categorie.


1) Abitazione

Abitazione principale; altre abitazioni; mutui; ristrutturazioni; intermediazioni immobiliari; collaboratori domestici; elettrodomestici; apparecchiature elettroniche; arredi; energia elettrica; telefonia fissa e mobile; gas.

2) Mezzi di trasporto

Automobili; minicar; caravan;moto; natanti ed imbarcazioni; aeromobili; mezzi di trasporto in leasing o noleggio.

3) Assicurazioni

Responsabilità civile; incendio e furto; vita; danni; infortuni; malattia.

4) Contributi previdenziali

Obbligatori; volontari; previdenza complementare.

5) Istruzione

Asili nido; scuola per l'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria; corsi di lingue straniere; soggiorni di studio all'estero; corsi universitari; tutoraggio, corsi di preparazione agli esami; scuola di specializzazione; master; canoni di locazioni per studenti universitari.

6) Attività sportive e ricreative cura della persona

Attività sportive; circoli culturali; circoli ricreativi; cavalli; abbonamenti pay-tv; giochi on-line; abbonamenti eventi sportivi e culturali; viaggi organizzati; alberghi; centri benessere

7) Altre spese significative

Oggetti d'arte o d'antiquariato; gioielli preziosi; spese veterinarie; donazioni in denaro alle Onlus; assegni corrisposti al coniuge; donazioni effettuate.

18 ottobre 2011

IRES AL 38% PER LE SOCIETA' DI COMODO

L. 14.09.2011 N. 148
Società di comodo e società in perdita «sistemica» (art. 2)

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (2012 per gli esercizi «solari»), le società di comodo costituite sotto forma di società di capitali (art. 30, co. 1, L. 724/1994) devono assoggettare il loro reddito ad un’aliquota Ires del 38% (27,5% + maggiorazione del 10,5%).
Inoltre si presumono «di comodo», pur in assenza dei presupposti di cui al suddetto art. 30, le società che presentino dichiarazioni in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi o per 2 periodi d’imposta ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società non operative.

2 ottobre 2011

25 settembre 2011

PARTITE IVE INATTIVE

Agenzia delle Entrate, ris. 11 luglio 2011, n. 72/E

Il codice tributo 8110 serve per il versamento, tramite modello ‘‘F24 Versamenti con elementi identificativi’’, della sanzione dovuta dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita` .
Per effetto del D.L. Manovra 2011 (art.23, comma 23), i contribuenti che - pur essendo titolari di una partita IVA - non presentano larelativa dichiarazione da almeno 3 anni oppure non svolgono alcuna attivita` hanno 90 giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro.

17 settembre 2011

AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%


COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da OGGI 17 SETTEMBRE.
Ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da oggi, la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

14 settembre 2011

AGENTI di COMMERCIO – INDENNITÀ di CESSAZIONE del RAPPORTO

Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cd. «rivalsa degli agenti», vale a dire
- il diritto delle compagnie di assicurazione di rivalersi sull’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente cessato.

L’Isvap, nelle sue raccomandazioni, ha disposto che l’indennità erogata all’agente uscente, per la parte soggetta a rivalsa, e l’importo della stessa indennità corrisposto dall’agente subentrante, oggetto di rivalsa, hanno natura patrimoniale e, quindi, non transitano a Conto economico.
Se l’importo dell’indennità da erogare all’agente cessato e l’importo oggetto di rivalsa nei confronti dell’agente subentrante non coincidono, la compagnia di assicurazione deve imputare a Conto economico la quota di indennità eccedente la parte soggetta a rivalsa, rappresentando un costo. Ciò premesso, la circolare chiarisce che, per la determinazione del reddito della compagnia di assicurazione, la rilevazione contabile dell’indennità, per la parte soggetta a rivalsa, nello Stato patrimoniale assume la stessa connotazione anche ai fini fiscali, mentre, la parte di indennità non soggetta a rivalsa (quota a carico della compagnia di assicurazione), essendo contabilizzata come costo a Conto economico, rivela fiscalmente sul piano reddituale.

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n.35

6 agosto 2011

CONTRIBUTO di SOGGIORNO – «ROMA CAPITALE»

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n. 74
Sono istituiti i codici tributo
3936
3937
3938

per il versamento, tramite il Mod. F24, del contributo di soggiorno, denominato «Roma Capitale», ai sensi dell’art. 14, co. 16, lett. e), D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010.
Il citato articolo ha, infatti, previsto per la città di Roma l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di € 10 per notte di soggiorno.