I DOCUMENTI IN FOTOCOPIA SONO INDEDUCIBILI La Corte di Cassazione, con la sentenza 2898/2009, ha precisato che:in tema di imposta sui redditi, non possono essere dedotti documenti fiscali che, nell’ambito delle scritture contabili, sono esposti in fotocopia e non in originale. Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su XCondividi su Facebook
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