10 agosto 2017
17 luglio 2017
LAVORO OCCASIONALE
DEFINIZIONE
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
LIMITE
S’intendono prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:
- compensi fino a € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- compensi fino a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
DURATA
La durata massima non può essere superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile
DIVIETI
È vietato il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale da parte di:
a) soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore
b) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
c) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
d) imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o
lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
e) nell’Ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
9 giugno 2017
SPESE SANITARIE NON DETRAIBILI
1) Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
2) circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min.Salute 20 ottobre 2016);
3)prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
4) prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
5) prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
6) trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti;
7) acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia);
8) frequenza di corsi in palestra anche se accompagnata da una prescrizione medica.
9) È esclusa la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
26 maggio 2017
REQUISITI PER AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"
Ris. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 53
- Tra le condizioni prescritte per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, il legislatore ha previsto che
a) l’acquirente risieda nel Comune in cui è sito l’immobile o
b) si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall'acquisto, ovvero che svolga la propria attività nel predetto Comune.
Si tratta di condizioni alternative tra loro e il contribuente potrà, in sede di acquisto, dichiarare di voler trasferire la residenza nel Comune in cui è sito l’immobile ovvero di esercitarvi la propria attività, in considerazione delle proprie scelte personali e della propria situazione lavorativa.
- Pertanto, l’agevolazione “prima casa” resta valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso Comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall'acquisto.
3 maggio 2017
AUMENTO DELL'IVA E DELLE ACCISE:Manovra correttiva 2017
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2017, n. 95, S.O. n. 20,il D.L. 24.04.2017, n. 50, recante
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,
in vigore dal 24.04.2017.
IVA 10%
L’aliquota Iva ridotta del 10% aumenterà di 1,5 punti percentuali dal 1.01.2018.
2018 11,50
2019 12
2020 13
IVA 22%
L’aliquota Iva ordinaria del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,4 (anziché 0,9) punti percentuali dal 1.01.2019;
2018 25
2019 25,40
2020 24,90
2021 25
ACCISE
E' prorogato al 01/01/2019 l'aumento dell'aliquota delle accise sulla benzina, benzina con piombo e gasolio.
ACCISE
E' prorogato al 01/01/2019 l'aumento dell'aliquota delle accise sulla benzina, benzina con piombo e gasolio.
19 aprile 2017
INDIRIZZO PEC ED AVVISI TRIBUTARI
la
notificazione degli avvisi e degli altri atti alle
-
imprese individuali;
-
società;
-
professionisti o
-
elenchi istituiti con legge dello Stato;
può
essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo di posta elettronica
certificata, all'indirizzo
del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi PEC.
INDIRIZZO
NON VALIDO O CASELLA SATURA
L'ufficio
effettua un 2° tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
In questo
caso
la
notificazione è eseguita mediante
a) deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società InfoCamere per la durata di 15 giorni;
b) invio da parte dell'ufficio,di una lettera raccomandata con cui si comunica l'avvenuta notificazione.
a) deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società InfoCamere per la durata di 15 giorni;
b) invio da parte dell'ufficio,di una lettera raccomandata con cui si comunica l'avvenuta notificazione.
Comunicazione
Pec CCIAA
€ 10
16 marzo 2017
AGEVOLAZIONE TARI
C.T.R. Toscana, Sez. 10, sent.9.02.2017, n. 375
- Il giudice non può concedere sconti, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni Tari, in quanto tale potere spetta unicamente all'amministrazione comunale.
- La commissione tributaria può solo censurare le norme regolamentari in presenza di violazioni di legge.

20 febbraio 2017
DICHIARAZIONE IVA E RAVVEDIMENTO
Il D.L. n. 193/2016 ha disposto che il credito risultante dalla dichiarazione Iva da presentare entro il 28.02.2017 potrà essere utilizzato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie, anche nell’ipotesi di presentazione tardiva del modello.
Si ricorda che, in caso di mancato invio nei termini della dichiarazione annuale iva, per evitare l’omissione della presentazione del modello, è necessario che la trasmissione avvenga entro il 29.05.2017 (ossia 90 giorni). In tal caso, si applica la sanzione fissa di 250euro, ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagnata da un carente o tardivo versamento.
La sanzione fissa può essere ridotta, mediante ravvedimento operoso, a 25 euro (un decimo), mentre la misura della riduzione sul mancato versamento dipende dal momento della regolarizzazione.
fonte: Sole24ore
7 febbraio 2017
NUOVO ADEMPIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, con riferimento:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il nuovo adempimento è finalizzato all'elaborazione delle dichiarazioni precompilate ed è previsto dal decreto del 1° dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento
24 gennaio 2017
RITENUTE CONDOMINIO 4%: nuove regole
Il condominio assume le vesti di sostituto d’imposta verso coloro che eseguono prestazioni verso il condominio stesso (ditta di manutenzione ascensori, ditta pulizia, lavoratori autonomi che forniscono consulenze, ecc.).
In particolare, sul corrispettivo dovuto ai predetti soggetti, è operata e versata la ritenuta d’acconto del 4% o del 20% a seconda del soggetto da cui proviene la prestazione.
4%
Operata sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.).
20%
Operata sul compenso dovuto a lavoratori autonomi (avvocato, commercialista, geometra, lo stesso amministratore di condominio, ecc.).
NUOVE REGOLE
Dal 1° gennaio 2017 se la ritenuta da versare sul compenso è
° superiore a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo);
° inferiore a 500 euro, il versamento “può” essere fatto entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.
16 gennaio 2017
CANONE RAI 2017 - NOVITA'
- ha modificato l’importo del canone RAI ordinario (ossia di
quello dovuto dalle famiglie italiane per il possesso del televisore in ambito privato)
passando dai 100 euro del 2016 ai 90 euro per il 2017.
- Nulla cambia in merito alle modalità di riscossione. Pertanto, anche per il 2017 il
canone sarà addebitato della fattura dell’utenza elettrica residenziale (vale la
presunzione che chi è intestatario di utenza elettrica residenziale è anche detentore di
apparecchio televisivo, e quindi paga il canone).
6 dicembre 2016
SALDO IMU/TASI 2016
Il 16 dicembre 2016 scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI riferite al 2016.
- possessore a titolo di proprietà;
- titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni
demaniali.
CHI VERSA LA TASI
- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
- il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilino, comodatario,
ecc.).
Entrambi i tributi sono dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni).
- per l’IMU, ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria;
- per la TASI i comproprietari sono responsabili solidalmente;
- proprietario e inquilino rispondono, invece, ciascuno per la propria quota TASI non versata o versata in maniera insufficiente, senza responsabilità solidale tra di essi.
22 novembre 2016
REGIME FORFETTARIO: SEMPLIFICAZIONI
IVA
I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati
da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:
1) divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante
l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
2) divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
3) esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
4) esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
5) esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
6) esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
7) esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
8) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
9) esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
10) esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
11) esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
IMPOSTE DIRETTE
Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione,
mediazione, rappresentanza…);
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano
il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi
non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
1) esclusione dall’IRAP; 2) esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.
COSTO ANNUALE
€ 200
7 novembre 2016
FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER EVENTI SISMICI
Decreto Legge n. 189/2016
Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta erogato, con le modalità del
finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello
scorso 24 agosto.

Il credito d’imposta tiene conto sia
- dell’importo del finanziamento,
che
- degli interessi dovuti e
- delle spese di gestione strettamente necessarie.
Il provvedimento firmato del 3 novembre dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede,
inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate
di rimborso del finanziamento stesso.
3 ottobre 2016
EREDITA' UTILIZZATA PER DONAZIONE AI FIGLI
Cassazione Civile, sentenza pubblicata il 28 settembre 2016
In tema di accertamento sintetico, al contribuente non giova dedurre di aver
ricevuto soldi in eredità, se poi emerge il loro impiego per donazioni a familiari e
accrediti su conti correnti di altri.
È quanto emerge dall’ordinanza n.
19257/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione.
La Suprema
Corte ha reso definitivo il verdetto della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia che ha confermato la ripresa fiscale ex art. 38 comma 4 del D.P.R. n.
600/73 perché
la contribuente non ha fornito la prova di aver mantenuto la
disponibilità di quanto ricevuto in eredità oppure di averla impiegata per fare
fronte alle normali spese di gestione familiare. Di contro, come rivelato “dalle
registrazioni bancarie”, il denaro ereditato era invece stato utilizzato “per altri
scopi”, quali donazioni ai figli e accrediti su conti correnti altrui.
9 settembre 2016
CEDOLARE SECCA BOX AUTO
Circolare 26/E del 2011.
Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze. Pertanto, in caso di locazione di un box auto, l'opzione è possibile soltanto se lo stesso è pertinenza di un immobile a uso abitativo ed è locato insieme a esso.
La cedolare secca sugli affitti, riguardante la tassazione dei redditi derivanti da locazione di fabbricati delle persone fisiche è disciplinata:
- dall’art. 3, D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 (decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e dal relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011.
- Circolare n. 26/E: Agenzia delle Entrate diffonde i “primi chiarimenti” per l’applicazione della disciplina in esame;
- Circolare 4 giugno 2012 n. 20: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito ulteriori aspetti relativi alla cedolare secca;
- Circolare n. 47/2012: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della remissione in bonis in caso di esercizio tardivo dell’opzione per la cedolare secca.
L’art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha disposto
la riduzione dell’aliquota al 10%
(aliquota già precedentemente ridotta dal 19% al 15% ad opera del D.L. n. 102/2013, con decorrenza dal 2013)
per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017.
Il medesimo decreto ha esteso la possibilità di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai:
a) contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28.5.2014;
b)contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTATdel canone.
24 maggio 2016
DETRAZIONE SPESE UNIVERSITA' PRIVATE
La Legge di Stabilità 2016 al comma 954 è intervenuta sull’art. 15 del TUIR lettera e) prevedendo che le spese per frequenza di
corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
sono detraibili
in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Il limite massimo di detrazione è quindi individuato:
• per area disciplinare ossia medica, sanitaria, scientifico-tecnologica,
umanistico-sociale;
• per area geografica in cui è situato l’Ateneo dove si svolge il corso di
laurea.
schema
19 aprile 2016
BONUS MOBILI COPPIE GIOVANI
- Detrazione di 16mila euro da ripartire in 10 quote annuali -
a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
- Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.
- Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni.
Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.
In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.
Dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022 sarà possibile usufruire di un bonus, sotto forma di rimborso spese, per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici condominiali. AREA, l'Autorità per l'energia e l'ambiente, ha disposto di un bonus per il rinnovo di impianti realizzati prima del 1970, o fra il 1970 e 1985 ed in condizioni critiche. L'importo del rimborso varia in base al tipo di lavoro effettuato, da un importo minimo di 400 euro fino a 900 euro per piano.
Dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022 sarà possibile usufruire di un bonus, sotto forma di rimborso spese, per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici condominiali. AREA, l'Autorità per l'energia e l'ambiente, ha disposto di un bonus per il rinnovo di impianti realizzati prima del 1970, o fra il 1970 e 1985 ed in condizioni critiche. L'importo del rimborso varia in base al tipo di lavoro effettuato, da un importo minimo di 400 euro fino a 900 euro per piano.
7 marzo 2016
LEASING PRIMA CASA
La legge di stabilità 2016 (art.1, commi 76-84) ha introdotto il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, cd. leasing prima casa.
Ha previsto, dunque, la possibilità di acquistare la prima casa con un contratto di leasing in alternativa all'ordinario mutuo bancario.
In particolare, la misura è rivolta ai soggetti aventi
- reddito complessivo annuo non superiore a 55mila euro (da quadro RN1 della dichiarazione dei redditi) e
- privi di abitazione principale.
La banca o la società di leasing fa costruire ovvero acquista l'immobile scelto dal contribuente e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo a fronte del versamento di un maxicanone inziale e canoni periodici.
Alla scadenza del contratto il contribuente potrà riscattare l'immobile o meno a fronte di un prezzo prestabilito.
L'agevolazione, applicabile per la stipulazione di contratti di leasing abitativo tra l'1.1.2016 e il 31.12.2020, consiste nella facoltà per l'utilizzatore di detrarre ai fini IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi:
A) un importo pari al 19% dei canoni corrisposti nel periodo d'imposta;
B) se nel periodo d'imposta si è verificato il riscatto - il 19% del prezzo di riscatto corrisposto.
C) Se l'utilizzatore ha meno di 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 8mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 20mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto.
D) Se l'utilizzatore ha almeno 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 4mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 10mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto.
Il reddito dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione, non può superare i 55.000 euro.
L'imposta di registro per l'acquisto della prima casa passa dal 2% all'1,5% in caso di leasing abitativo, fatta eccezione per la scelta di un immobile appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9 (immobile di lusso).
12 febbraio 2016
QUOTE IN UNA SOCIETA' DA PARTE DI UN FORFETTARIO
Il contribuente che inizia l’attività nel 2016 accedendo al regime forfettario qualora detenga una partecipazione in una società di persone può fruire del regime agevolato se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’attività.
I contribuenti che intendono adottare il regime forfettario dal periodo di imposta 2016, nel valutare il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), devono, quindi, porre particolare attenzione al possesso di partecipazioni societarie.
In effetti, sono esclusi dalla possibilità di adottare il regime forfettario coloro che, contestualmente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, s.a.s., s.n.c., s.r.l. o s.r.l.s. in trasparenza fiscale, ovvero in soggetti giuridici che imputano il reddito ai soci per trasparenza
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