9 settembre 2016

CEDOLARE SECCA BOX AUTO




Circolare 26/E del 2011.



Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze. Pertanto, in caso di locazione di un box auto, l'opzione è possibile soltanto se lo stesso è pertinenza di un immobile a uso abitativo ed è locato insieme a esso.




La cedolare secca sugli affitti, riguardante la tassazione dei redditi derivanti da locazione di fabbricati delle persone fisiche è disciplinata:

- dall’art. 3, D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 (decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e dal relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011.

- Circolare n. 26/E: Agenzia delle Entrate diffonde i “primi chiarimenti” per l’applicazione della disciplina in esame;

- Circolare 4 giugno 2012 n. 20:  l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito ulteriori aspetti relativi alla cedolare secca;

-  Circolare n. 47/2012: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della remissione in bonis in caso di esercizio tardivo dell’opzione per la cedolare secca.

L’art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha disposto

 la riduzione dell’aliquota al 10%
(aliquota già precedentemente ridotta dal 19% al 15% ad opera del D.L. n. 102/2013, con decorrenza dal 2013)

per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017.

Il medesimo decreto ha esteso la possibilità di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai:

a) contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28.5.2014;

b)contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTATdel canone.












24 maggio 2016

DETRAZIONE SPESE UNIVERSITA' PRIVATE

La Legge di Stabilità 2016 al comma 954 è intervenuta sull’art. 15 del TUIR lettera e) prevedendo che le spese per frequenza di 

corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali 
sono detraibili 
in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, 
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Il limite massimo di detrazione è quindi individuato:
• per area disciplinare ossia medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale; 
• per area geografica in cui è situato l’Ateneo dove si svolge il corso di laurea.


schema


19 aprile 2016

BONUS MOBILI COPPIE GIOVANI

- Detrazione di 16mila euro da ripartire in 10 quote annuali -




REQUISITI

a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
- Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. 
- Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. 
Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. 

In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

Dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022 sarà possibile usufruire di un bonus, sotto forma di rimborso spese, per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici condominiali. AREA, l'Autorità per l'energia e l'ambiente, ha disposto di un bonus per il rinnovo di impianti realizzati prima del 1970, o fra il 1970 e 1985 ed in condizioni critiche. L'importo del rimborso varia in base al tipo di lavoro effettuato, da un importo minimo di 400 euro fino a 900 euro per piano.


7 marzo 2016

LEASING PRIMA CASA

La legge di stabilità 2016 (art.1, commi 76-84) ha introdotto  il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, cd. leasing prima casa. 
Ha previsto, dunque, la possibilità di acquistare la prima casa con un contratto di leasing in alternativa all'ordinario mutuo bancario. 
In particolare, la misura è rivolta ai soggetti aventi 
- reddito complessivo annuo non superiore a 55mila euro (da quadro RN1 della dichiarazione dei redditi) e 
- privi di abitazione principale.

La banca o la società di leasing fa costruire ovvero acquista l'immobile scelto dal contribuente e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo a fronte del versamento di un maxicanone inziale e canoni periodici. 
Alla scadenza del contratto il contribuente potrà riscattare l'immobile o meno a fronte di un prezzo prestabilito. 
L'agevolazione, applicabile per la stipulazione di contratti di leasing abitativo tra l'1.1.2016 e il 31.12.2020, consiste nella facoltà per l'utilizzatore di detrarre ai fini IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi: 
A) un importo pari al 19% dei canoni corrisposti nel periodo d'imposta; 
B) se nel periodo d'imposta si è verificato il riscatto - il 19% del prezzo di riscatto corrisposto. 
C) Se l'utilizzatore ha meno di 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 8mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 20mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto. 
D) Se l'utilizzatore ha almeno 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 4mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 10mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto. 

Il reddito dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione, non può superare i 55.000 euro. 
L'imposta di registro per l'acquisto della prima casa passa dal 2% all'1,5% in caso di leasing abitativo, fatta eccezione per la scelta di un immobile appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9 (immobile di lusso). 
  

12 febbraio 2016

QUOTE IN UNA SOCIETA' DA PARTE DI UN FORFETTARIO

Il contribuente che inizia l’attività nel 2016 accedendo al regime forfettario qualora detenga una partecipazione in una società di persone può fruire del regime agevolato se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’attività.
I contribuenti che intendono adottare il regime forfettario dal periodo di imposta 2016, nel valutare il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), devono, quindi, porre particolare attenzione al possesso di partecipazioni societarie. 
In effetti, sono esclusi dalla possibilità di adottare il regime forfettario coloro che, contestualmente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, s.a.s., s.n.c., s.r.l. o s.r.l.s. in trasparenza fiscale, ovvero in soggetti giuridici che imputano il reddito ai soci per trasparenza

26 gennaio 2016

FAC SIMILE FATTURA REGIME FORFETTARIO


Dott. Mario Rossi
Via Verdi, n.25
Milano

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          Spett/le  ABC S.r.l.
                                                                                                              Via.
Parcella n. 1 del 10 gennaio 2016

Consulenza         1.000
Contributo 4%         40
TOTALE             1.040

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx (solo se la fattura supera 77,47 euro).

12 gennaio 2016

COMUNICAZIONE TELEMATICA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA PER MEDICI E ODONTOIATRI

Anno nuovo, adempimenti nuovi!
Con il D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2015), sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in via telematica fatture e scontrini per prestazioni sanitarie al STS ‐ Sistema Tessera Sanitaria. Infatti, per rendere più completo il modello 730 precompilato, entro il 31 gennaio 2016:


- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere; 
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
- i policlinici universitari; 
- le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture); 
- i presidi di specialistica ambulatoriale; 
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tutto quanto precede poiché, a partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente; 
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 
Dunque, il primo invio dei dati entro il 31 gennaio 2016 riguarderà scontrini e fatture dell’intero anno 2015. 

7 gennaio 2016

REGIME FORFETTARIO 2016

Dal 1° gennaio 2016, cambia di nuovo il regime fiscale “forfettario”, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015.
Il cambiamento non è radicale, poiché molte sono le cose che restano identiche rispetto allo scorso anno.
Una novità rilevante è il ritorno dei minimali contributivi INPS per artigiani e commercianti, ai quali è, tuttavia, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di applicazione dell’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. 
Chi non presenta la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (quindi sul minimale e sul reddito eccedente, senza applicare la predetta riduzione).

Regime forfettario 2016 
Aliquota sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività); 
Soglia di ricavi annui: 30.000 per i professionisti - incrementata di 10.000 rispetto al 2015 per le altre categorie 
Soggetti ammessi: Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti) 
Durata: Illimitata 
Determinazione del reddito: Forfettaria
Regime contributivo: Ritorno dei minimali INPS con possibilità di riduzione della contribuzione dovuta


Vuoi avere maggiori informazioni?
Inviaci un e mail



21 dicembre 2015

2 dicembre 2015

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E' INDEDUCIBILE SE...

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21953 del 28.10.2015 ha affermato che i costi sostenuti per i compensi degli amministratori di una srl non sono deducibili dal reddito d'impresa deliberati in sede di assemblea di approvazione del bilancio.
La società in questione aveva approvato i compensi fatturati dagli amministratori nel corso del 2003 con la delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio 2003 e portato in deduzione dal reddito del medesimo esercizio l'ammontare dei relativi compensi corrisposti agli amministratori. 
Trattandosi di fatture per prestazioni di terzi (e non costi per lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente) la società si è anche portata in detrazione l'Iva relativa alle fatture stesse. 
L'art. 2389, c.c., stabilisce che i compensi degli amministratori sono stabiliti 1) nell'atto di nomina degli stessi o 
2) dall'assemblea dei soci. 
L'art. 2364, co.1, n.3), stabilisce in merito che l'assemblea ordinaria stabilisce i compensi degli amministratori, se non preventivamente stabiliti nello statuto. 
Nella fattispecie considerata, gli amministratori hanno autodeterminato i propri compensi. Perché tali compensi potessero essere ritenuti validi la società avrebbe dovuto dimostrare che l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio fosse a conoscenza del vizio procedimentale e dunque: 
1) convocare l'assemblea dei soci totalitaria; 
2) inserire all'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio la questione specifica; 
3) liquidare i compensi in sede di approvazione del bilancio e non prima.
La riforma del diritto societario del Dlgs n. 6/2003, infatti, non ha stravolto il principio secondo cui la determinazione dei compensi degli amministratori deve essere oggetto di una espressa previsione statutaria o di una delibera assembleare al fine di garantire la piena conoscenza di tutti i soci della voce di spesa in modo preventivo rispetto all'approvazione del bilancio cui tale spesa si riferisce. 

17 novembre 2015

BED & BREAKFAST E CEDOLARE SECCA

Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative. 
Sono esclusi dall’applicazione del suddetto regime i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.
L’attività di bed & breakfast si esplica nella messa a disposizione da parte di soggetti privati della propria casa di residenza al fine di offrire servizi di pernottamento e prima colazione. 
Tali attività, qualora siano svolte in modo sistematico, stabile ed abituale assumono carattere imprenditoriale, tant’è che è previsto un apposito codice Ateco (55.20.51). 
Il conduttore che adibirà l’unità immobiliare locata esclusivamente all’attività di bed & breakfast, si ritiene che non possa trovare applicazione il regime della cedolare secca. 

4 novembre 2015

SUPER AMMORTAMENTO AUTO: NOVITA' BOZZA LEGGE DI STABILITA'

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede una maggiorazione generale del 40% del costo dei beni strumentali subordinatati alla condizione che l’investimento sia stato effettuato nel periodo di osservazione (15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016). 
Inoltre non si dovrà tenere conto della quota di costo eccedente l’importo di 25.306,39 euro.
Il nuovo limite si determina applicando la percentuale del 40% alla precedente soglia di 18.075,99 euro. 
 La maggiorazione del 40% si applica anche ai canoni di leasing. Al riguardo si fa presente che il maxi ammortamento riguarda, pur in assenza di precisazioni normative, solo la quota capitale dei canoni (oltre, si ritiene, il prezzo di riscatto), così tale da dedurre a fine periodo il 40% del costo del concedente

21 ottobre 2015

TABLET: TRATTAMENTO CONTABILE

Sul mercato sono disponibili: 
1) dispositivi collegabili esclusivamente con il wi-fi:
devono essere trattati alla stregua di un computer e quindi il costo può essere considerato integralmente detraibile a condizione, ovviamente, che la spesa sia inerente.

2) dispositivi connessi alla rete mobile.
In tale ipotesi, risulterebbe difficile sostenere, anche in relazione ai precedenti interpretativi dell’agenzia delle Entrate, la deducibilità integrale del costo. 
Sarà quindi applicabile l’articolo 102, comma 9 del Tuir, che prevede la deducibilità limitata nella misura dell’80 per cento della spesa (sia dell’ammortamento del dispositivo, sia del relativo traffico).
Ai fini Iva, invece, non è previsto alcun limite oggettivo alla detrazione del tributo. 
Il rigo VA5 del modello di dichiarazione Iva deve essere compilato esclusivamente per l’acquisto di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) laddove l’imposta considerata in detrazione sia risultata superiore al 50 per cento.

1 ottobre 2015

CONTRIBUTI INPS PER SOCI DI SRL

PARERE DELL'INPS
A parere dell’Inps sono dovuti i contributi sull’ astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto.
La Legge n.384/92 prevede che 
" … l'ammontare del contributo … è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". 

Secondo la chiave di lettura proposta dall’Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla "totalità dei redditi di impresa denunciati" si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.
Quindi i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati
-  non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma 
- anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).  

PARERE CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA
La chiave di lettura dell'INPS viene completamente rigettata nella citata sentenza:
1) l'articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di Circolare mensile per l’impresa - agosto 2015 8 capitale. 
Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed ingiustificato dalle prescrizioni normative; 
2) il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo;
3) esistendo il presupposto per l’iscrizione (circostanza imprescindibile), la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate". Diversamente, mai si cita la astratta quota di reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali; 
4) la Corte Costituzionale (sentenza n.354/01) ha affermato la legittimità della Legge n.384/92, nella parte in cui discrimina la posizione del socio di società di persone (che paga i contributi sul reddito di impresa imputato) da quella del socio di società di capitali. 
Se fosse vera la chiave di lettura proposta dall’Inps, non vi sarebbe stato motivo di scomodare la Corte Costituzionale per giustificare la differente impostazione.  
CONCLUSIONE
Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto a gran voce all’Inps di revocare in modo ufficiale le circolari nelle quali si sostiene la posizione contrastata dalla Corte d’Appello; al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a tale cambio di rotta.






21 settembre 2015

CONDOMINIO CON MENO DI 9 CONDOMINI: DETRAZIONE IRPEF 50%

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute.
Nel caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed effettuati da parte dei singoli comproprietari. 
Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condomini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condomini, da intendersi riferite al condominio. 

10 settembre 2015

DISTURBO DI IDENTITA' DI GENERE - SPESE DETRAIBILI

Risol. Agenzia Entrate 3.8.2015, n. 71

In presenza di un disturbo di identità di genere, l’intervento chirurgico di metoidioplastica, consistente nella ricostruzione degli organi genitali maschili, è qualificabile – secondo quanto affermato dal Ministero della Salute – come intervento medico ­sanitario con finalità di cura e rientra, quindi, tra le spese sanitarie detraibili, ex art. 15, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986.
Si precisa peraltro che, per poter fruire di tale detrazione, è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.



15 maggio 2015

IRPEF- ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Agenzia delle Entrate, Circolare n.17, 24/04/2015.

Chiarimenti su oneri detraibili e oneri deducibili
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle seguenti fattispecie:

 detraibilità spese sanitarie per massofisioterapista, odontoiatra, crioconservazione e spese per trasporto di disabili; 
 detraibilità spese di istruzione e canoni di locazione; 
 detraibilità spese di recupero del patrimonio edilizio; 
 somme corrisposte al coniuge separato per spese di alloggio;
 spese per adozione internazionale; 
 erogazioni liberali a favore delle Onlus; 
 detrazioni per altri familiari a carico; 
 detraibilità interessi del mutuo e trasferimento all’estero; 
 detrazione per l’acquisto di mobili e successione; 
 redditi di lavoro dipendente svolto all’estero; 
 spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili; 
 credito d’imposta per riacquisto della prima casa.

21 aprile 2015

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

I locali uffici dell’agenzia delle Entrate assumono nella prassi orientamenti diversi. In mancanza di un chiarimento espresso, l’interpretazione prevalente è fondata su una distinzione. 

In particolare, se il contratto di comodato gratuito è 
-  senza determinazione di data di fine, allora non è dovuta alcuna imposta di registro per la risoluzione. 

Viceversa, laddove sia indicata
-  una data finale, anche tacitamente rinnovabile (ad esempio “di anno in anno”) e si vuole risolvere il contratto al fine di ottenere nuovamente la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale, è necessario effettuare la comunicazione all’ agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro

A tal proposito, l’articolo 28 del Dpr 131/1986, così dispone: 

«La risoluzione del contratto è soggetta all’ imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto … ».

 La disposizione fa riferimento, in generale, a qualsiasi contratto, quindi dovrebbe essere compreso anche il contratto di comodato.


3 aprile 2015

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Circ. Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 11

Soggetti interessati: il Modello 730 precompilato è disponibile per i contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti o pensionati e per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate, nei termini stabiliti, la Certificazione Unica.
È inoltre necessario che, per il 2013, sia stato presentato il Modello 730, il Modello Unico PF o il Modello Unico Mini (pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730). 

Contenuto: nel Modello 730 precompilato sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari.
Nel Quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi, mentre nel Quadro E sono inseriti alcuni oneri detraibili e deducibili (in particolare, i dati trasmessi da alcuni enti esterni, quali i soggetti he erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali). Dalla dichiarazione precedente sono desunte eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti (spese per interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto di arredi per immobili ristrutturati).
Da ultimo sono inseriti anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Dichiarazione congiunta: per il primo anno di avvio sperimentale, non è possibile presentare la dichiarazione congiunta direttamente in via telematica ma è necessario rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o a un Caf o a un professionista abilitato.

Verifiche e controlli: se il Modello 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non verrà effettuato, nei confronti del contribuente, alcun controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né alcun controllo preventivo sui rimborsi superiori a € 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. 

Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità.



6 marzo 2015

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: SABATINI BIS

Il Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) ha introdotto un incentivo per l’acquisto di 
- attrezzature; 
- macchinari;
- software; 
- hardware; 
 - tecnologie digitali. 

I finanziamenti concessi devono avere importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro e possono coprire fino al 100% degli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi

Devono riguardare: 
a) la creazione di una nuova unità produttiva; 
b) l’ampliamento di un’unità produttiva esistente; 
c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
d) il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva. 

Sono esclusi: 
- i costi relativi a commesse interne; 
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
- le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte; 
- i costi relativi al contratto di finanziamento; 
- i singoli beni sotto i 500 euro (IVA esclusa). 
- sono escluse le spese relative a terreni e fabbricati.