26 aprile 2010

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 9/4/2010, n. 8478

L'esistenza della fattura va provata dal contribuente.
In materia di I.V.A., in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni oggetto di fatture in realtà non sono state mai poste inessere.
Ma se l'amministrazione fornisce validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

30 marzo 2010

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DEI MINIMI

Non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva (è il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
° fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R.633/1972;
° mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5, Tuir o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, Tuir.

15 marzo 2010

DEDUCIBILITA' DEL COSTO - DETRAZIONE DELL' IVA

Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa.
Occorre anche la strumentalità del bene;
provarla spetta al contribuente
Cass. nn. 16730/2008 - 11765/2008
"in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

8 marzo 2010

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA DELLE SPESE

- Spese di viaggio.
- Spese di alloggio.
- Spese di vitto.
- Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro


- TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).


- TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1) Indennità forfettaria

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a
€ 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


2) Rimborso misto
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a
€ 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a
€ 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).


3) Rimborsi analitici

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma
attestate dal dipendente.

- SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al
normale percorso casa-lavoro.

28 febbraio 2010

INDEDUCIBILI LE SPESE PER ASSICURARE IL PERSONALE DIPENDENTE

Non possono essere dedotti, ex art. 75 comma 5, DPR n. 917/1986, dal reddito d’impresa i costi per l’assicurazione per infortuni del personale con qualifica di:

- dirigente;

- di quadro;

- di impiegato;

in quanto essi, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, nè sono spese poste a vantaggio dei lavoratori a differenza dei costi per l’assicurazione prevista da norme cogenti (nel caso di specie l’obbligo dell’assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale), rimanendo al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

22 febbraio 2010

ASCENSORE: SI AL 36% SULLE RIPARAZIONI

Le sole spese sostenute per la riparazione dell'ascensore rientrano tra quelle detraibili ai fini del 36%.
Quelle di manutenzione annuale, per il mantenimento dell'efficienza dell'impianto, sono escluse dalle agevolazioni.
Per fruire della detrazione del 36% l'amministratore deve aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge:
- comunicazione preventiva all'inizio dei lavori;
- pagamento delle fatture (con indicazione del costo della manodopera, con bonifico bancario o postale).
In particolare, nella comunicazione a Pescara occorre aver allegato alla delibera assemblare di autorizzazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni.
L'amministratore è poi obbligato a rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l'indicazione della quota detraibile per ciascun condomino sulla base della tabelle millesimale

15 febbraio 2010

SPESE DI FREQUENZA PER ASILI NIDO

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di € 632; pertanto lo sconto massimo di imposta è pari a € 120,08.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da:
- fattura;
- bollettino bancario o postale;
- ricevuta o quietanza di pagamento;
e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto.

1 febbraio 2010

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI TERREMOTATI D'ABRUZZO

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 30.12.2009, n. 3837

È stata pubblicata sulla G.U. 9.1.2010, n. 6 l’Ordinanza che dispone, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6.4.2009, la proroga al 30.6.2010 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

18 gennaio 2010

NUOVO TASSO D' INTERESSE LEGALE

DAL 01/01/2010
il tasso di interesse legale passa dal 3% all' 1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.
N.B.
Qualora nel 2010 si provveda alla regolarizzazione di violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% fino al 31.12.2009, 1% dall'1.1.2010).

12 gennaio 2010

TOVAGLIOMETRO

Sentenza CTR Lazio 19.11.2009, n. 275/38/09

Il tovagliometro, ossia lo strumento di cui si avvale l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento nei confronti dei ristoranti, in base al quale il reddito è determinato induttivamente tenendo conto del numero di tovaglioli “consumati”, può essere utilizzato anche dal contribuente al fine di fornire la prova contraria necessaria a dimostrare la congruità del reddito dichiarato.
In particolare il contribuente può dimostrare la corrispondenza dei tovaglioli utilizzati con i “coperti” risultanti dalle ricevute fiscali emesse.

15 dicembre 2009

ALLUNGATI I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER LE SANZIONI TRIBUTARIE

Cass. sent. 10.12.2009 n. 25790
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza a margine, hanno stabilito che i termini di prescrizione relativi al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie inflitte con una sentenza passata in giudicato sono fissati in 10 anni.
Pertanto, l’ Amministrazione finanziaria avrà a disposizione un margine più ampio per incassare quanto dovuto dal contribuente.

2 dicembre 2009

NUMERO MINIMO SOCI DI COOPERATIVA

Secondo quanto disposto dall’art. 2522, comma 1, C.c. “per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove”.
Il comma 2 del citato articolo ammette comunque la possibilità di costituire una coop con almeno 3 soci (c.d. “piccola cooperativa”), a condizione che gli stessi siano persone fisiche e che la società adotti le norme previste per le srl.

9 novembre 2009

MOBBING E STRESS DA LAVORO

Stress da lavoro e mobbing sono due fattispecie diverse;

il mobbing trova la sua fonte di tutela nell’art. 2087 C.C., lo stress lavoro-correlato dispone invece di un apparato di tutela specifica e prevenzione nel D. Lgs. 81/2008 e nel contesto generale delle norme sulla sicurezza del lavoro.

I fenomeni nei quali si concretizzano le due fattispecie differiscono per la necessità di un comportamento fortemente riprovevole del datore di lavoro, al limite della persecuzione, al fine della configurabilità del mobbing; solo comportamenti attivi e dolosi del datore di lavoro possono configurare la fattispecie del mobbing.

Lo stesso non può dirsi per lo stress lavoro-correlato dove generalmente è più verosimile che prevalga l’inerzia o l’inadempimento colpevole.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

In relazione alle due fattispecie cambia la responsabilità del datore di lavoro.

Le conseguenze risarcitorie in capo al responsabile delle azioni di mobbing sono ricondotte nell’area della comune responsabilità civile e anche penale, se del caso. Nel caso dello stress lavoro-correlato può riconoscersi l’insorgenza di una malattia professionale non tabellata o, più raramente, di un infortunio, con l’attrazione della materia risarcitoria nella sfera di applicazione del Testo unico infortuni.


FONTE: Il Sole24Ore 9.11.2009 p. 11

12 ottobre 2009

DETRAZIONE IVA SUI VEICOLI DA AGENTI DI COMMERCIO

Gli agenti e rappresentanti di commercio possono detrarre l’Iva sui costi dell’autovettura nella misura in cui la utilizzano per l’esercizio dell’attività.
Non esiste viceversa, un diritto soggettivo alla detrazione integrale. In sostanza, non opera la regola che fissa la misura della detrazione nel 40% nel caso in cui l’utilizzo del veicolo non sia esclusivamente strumentale.
Questo non significa che l’agente di commercio abbia comunque diritto alla detrazione del 100%, ma che per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio valgono le regole di carattere generale in materia di diritto alla detrazione dell’Iva, che accordano il diritto nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati dal soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette all’imposta.

7 settembre 2009

OPERAZIONI INESISTENTI

Cassazione, sentenza 6.08.2009, n. 18018
Sulle operazioni inesistenti l’imposta è d’obbligo.
Chi riceve la fattura falsa perde la detrazione Iva se il Fisco dimostra l’attività fittizia: la prova passa al contribuente.
Il meccanismo di rettifica dei “movimenti” con la nota di credito vale solo per quelli realmente eseguiti.

23 luglio 2009

ACQUISTI INTRACOMUNITARI CONTRIBUENTI MINIMI

L 88/2009.
Anche i contribuenti minimi possono beneficiare dell’esonero dalla tassazione Iva degli acquisti intracomunitari fino a 10.000 euro annui.
Infatti, con la modifica introdotta dalla L. 88/2009 all’art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 331/1993, l’esonero dall’ applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari sotto soglia non è più limitato ai soggetti con pro-rata zero in quanto totalmente esenti, ma riguarda anche i contribuenti che effettuano operazioni non soggette all’imposta.

29 maggio 2009

IL MODELLO ISEE

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nasce con la Finanziaria del 1998 in virtù della quale veniva delegato il Governo ad individuare, attraverso specifici decreti, uno strumento capace di misurare l’effettiva situazione patrimoniale e di reddito dei cittadini che richiedono sia prestazioni sociali agevolate (assegno al nucleo familiare, assegno di maternità ecc.) che agevolazioni tariffarie su servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas ecc.).
L’ISEE, sta ad indicare lo "status" economico e sociale di un cittadino e si ottiene combinando e valutando tre elementi:
- il reddito;
- il patrimonio;
- la composizione del nucleo familiare.
Il risultato che si ottiene è un valore economico che determina il diritto all’accesso a prestazioni o agevolazioni così come disciplinate dallo Stato e dagli altri soggetti erogatori.
Si arriva all’Indicatore, attraverso una dichiarazione che i cittadini possono presentare anche allo Studio Commerciale CS, al quale compete poi l’obbligo dell’elaborazione del calcolo e del trasferimento telematico della stessa alla banca dati dell’INPS.
L’ISEE viene utilizzato quando un cittadino ritiene di avere i requisiti e quindi il diritto ad accedere a prestazioni sociali agevolate in denaro o in servizi.
Le agevolazioni che possono essere ottenute attraverso l’ISEE riguardano vari aspetti della vita quotidiana. In particolare alcune di esse sono rivolte a ridurre il costo di specifiche prestazioni:
- asili nido,
- università,
- trasporto scolastico,
- centri estivi,
- integrazioni di rette per l’accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali per gli anziani,
- assistenza domiciliare,
- telesoccorso,
- servizi ai disabili ecc.
I documenti necessari:
- documento di identità proprio, - stato di famiglia, - carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, - codice fiscale, - certificazione attestante il grado di invalidità, qualora ne ricorra il caso, - dichiarazione dei redditi (730, UNICO) o modello CUD, - Dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli titolari di partita Iva, - certificazione relativa ai redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera o altri paesi limitrofi, - contratto registrato dell’abitazione per coloro che risiedono in locazione, - certificazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione (depositi e c/c postali e bancari, titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni, azioni, contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione) con i codici degli intermediari o gestori di tale patrimonio (es.: codici ABI e CAB della banca), - certificazione attestante i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione, - ricevute mutui da cui risulti la quota di capitale residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione per eventuali mutui contratti per l’acquisto o la costruzione degli immobili dichiarati.
N.B.
I.S.E.E. = I.S.E. ( Indicatore della situazione economica) / SE ( Parametro desunto dalla scala di equivalenza).
I.S.E. = ISR (Indicatore della situazione reddituale) + 20% ISP (Indicatore della situazione patrimoniale).

24 maggio 2009

27 aprile 2009

AL VIA DAL 28 APRILE IL REGIME DELL' IVA PER CASSA

Il Ministro delle Finanze ha firmato il decreto attuativo che rende finalmente operativa la possibilità, anche ai professionisti e alle piccole imprese, di pagare l'IVA a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura.
L'entrata in vigore della norma contenuta nel Decreto Anti Crisi varato dal Governo alla fine dello scorso anno, era stata condizionata al parere favorevole dell'Unione Europea.
Con una nota del 16 marzo, la Commissione Europea ha informato il Governo che già la direttiva 2006/112/CE consentiva all'Italia di estendere gli effetti dell'Iva per cassa.
"Schema riassuntivo"

- Il volume di affari non deve superare i 200.000 euro all'anno.
Possono usufruire dell'agevolazione quei "[...] soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro".
- La fattura emessa dovrà recare un'annotazione specifica:
ad esempio "Si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2".
Alle fatture emesse senza questa dicitura, non si può applicare questa disposizione. Va da sé, che l'esigibilità differita è facoltativa.
- Il provvedimento non è retroattivo:
"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
- L'IVA va comunque pagata trascorso un anno dalla fattura:
"l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima dello spirare di detto termine, sia state assoggettato a procedure concorsuali o esecutive". Fanno eccezione i casi in cui il committente abbia dichiarato fallimento.
- In caso di pagamenti parziali:
l'IVA è dovuta in proporzione a quanto incassato.
- La norma non si applica alle fatture emesse nei confronti di privati:
si limita infatti a "tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione".
Esclusi anche quei soggetti IVA che acquistano beni e servizi non nell'esercizio d'impresa, ma per uso privato. Vedi al riguardo l'art. 6.8 della Circolare 8/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate

20 aprile 2009