La Legge di Stabilità 2016 al comma 954 è intervenuta sull’art. 15 del TUIR lettera e) prevedendo che le spese per frequenza di
corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
sono detraibili
in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Il limite massimo di detrazione è quindi individuato:
• per area disciplinare ossia medica, sanitaria, scientifico-tecnologica,
umanistico-sociale;
• per area geografica in cui è situato l’Ateneo dove si svolge il corso di
laurea.
schema