22 marzo 2009

PEC OBBLIGATORIA PER SOCIETA' E PROFESSIONISTI

Il DL n. 185/2008, nell’ambito dell’art. 16 rubricato “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, per:
- le imprese costituite in forma societaria;

- i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.


L’adempimento in esame va effettuato entro termini differenziati a seconda del soggetto nonché, per le società, della data di costituzione:
Società:

a) costituita ante 22.11.2008: termine comunicazione PEC al registro delle Imprese: 29/11/2011.
b) costituita dal 22.11.2008: comunicazione all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Professionista inscritto in Albo/Elenco
Termine comunicazione Albo/Collegio: 29.11.2009.


Definizione di PEC

Riferimento: Guida n. 11 del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)

la … PEC è un sistema di posta elettronica in grado di superare le “debolezze” della posta elettronica e di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un documento elettronico. La posta elettronica certificata si presenta come un’innovazione capace di generare enormi risparmi sul piano economico nei settori pubblici e privati e di semplificare i rapporti tra privati e tra costoro e la Pubblica Amministrazione”.


I vantaggi dell’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
È tuttavia necessario tener conto che, poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti.

16 marzo 2009

SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha precisato che sarà possibile, per i professionisti, lo scomputo della ritenuta d’acconto non certificata dal sostituto, allegando prova del bonifico bancario relativo al pagamento della parcella.

Fonte: Italia Oggi del 14/03/2009.

9 marzo 2009

PAGHE ON LINE

Con il nostro servizio "paghe on line" qualsiasi Azienda ha la possibilità di ottenere, in tempi brevissimi, l’elaborazione delle paghe inviando semplicemente le presenze dei dipendenti; ciò permette di ottenere i cedolini paga dei dipendenti con tutti gli elaborati connessi.
L’elaborazione mensile delle paghe avverrà entro la scadenza fornita dal cliente.
I cedolini verranno inviati via e-mail in formato ACROBAT PDF pronti per essere stampati e consegnati al proprio personale dipendente.
In aggiunta all’elaborazione dei cedolini verranno forniti i seguenti documenti:
- prospetti di riepilogo degli stipendi;
- modello F24;
- ricevuta del modello DM10;
- ricevuta modello EMENS;
- modello CUD per i propri dipendenti;
- ricevuta e modello 770;
- ratei di accantonamento 13ma, 14ma, ferie, rol;
- accantonamento TFR.
L’attivazione del servizio on-line non richiede anticipi e si pagano solo i cedolini elaborati.
Richiedi un preventivo gratuito

23 febbraio 2009

TERMINE EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

R.M. 21/11/2008 n. 449/E.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per l’emissione di note di credito non è illimitato, ma deve rispettare la scadenza dei 2 anni prevista per esercitare il diritto alla detrazione.
Per esempio, se il presupposto per la rettifica in diminuzione si è verificato nel 2006, il termine per la variazione è il 30.09.2009 (presentazione dichiarazione 2008).

3 febbraio 2009

Gestione separata INPS - le aliquote del 2009

Circolare INPS 28.1.2009, n. 13

Le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS (compresi gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro) sono pari al:
25,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;
17% per i pensionati e gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
Con riferimento ai collaboratori, i compensi erogati entro il 12.1.2009 relativi a prestazioni effettuate nel 2008, in applicazione del principio di cassa allargata sono assoggettati alle aliquote contributive in vigore nel 2008.

27 gennaio 2009

IVA PER CASSA

In base alle prime indicazioni che emergono sul decreto di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 7 del D.L. 185/2008, il regime dell’Iva per cassa sarà opzionale e il contribuente dovrà espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita.
Il volume d’affari pari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime e per i soggetti che ne restano esclusi.
L’applicazione della disposizione in esame incontra una triplice limitazione di natura soggettiva; infatti la norma non si applica:
1) nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di "regimi speciali IVA".
2) quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
3) se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La norma in esame è subordinata, in base al comma 2 dell’art. 7, DL n. 185/2008 all' autorizzazione comunitaria.

2 gennaio 2009

MODELLI INTRASTAT: 31/01 presentazione per i contribuenti annuali

I soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell'Unione europea sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (modello Intrastat) degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
La periodicità di presentazione degli elenchi varia in relazione al volume delle operazioni effettuate e si determina separatamente per gli acquisti e le cessioni.
CESSIONI – Mod. INTRA-1
AMMONTARE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
superiore a € 250.000: periodicità mensile;
superiore a € 40.000 fino a € 250.000: periodicità trimestrale;
fino a € 40.000: periodicità annuale.
ACQUISTI – Mod. INTRA-2
AMMONTARE ACQUISTI INTRACOMUNITARI
superiore a € 180.000: periodicità mensile;
fino a € 180.000: periodicità annuale.
I TERMINI DI PRESENTAZIONE
Pe gli INTRA
- Mensili: il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
-Trimestrali: l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- Annuali: il 31.1 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Come chiarito nella CM 12.3.99, n. 60/D se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Qualora il termine cada di sabato, lo stesso (a differenza di quanto previsto, in generale, per gli adempimenti tributari) resta fermo a tale data e non subisce alcun differimento al lunedì.
Inoltre, secondo quanto affermato nella citata CM 5.2.93, n. 39/E, non è necessario provvedere alla presentazione degli elenchi nel caso in cui nel periodo di riferimento il soggetto non abbia compiuto alcuna operazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Gli elenchi possono essere presentati:
- manualmente (su supporto cartaceo o magnetico) presso un qualsiasi Ufficio doganale della competente Circoscrizione in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato.L’Ufficio comprova l’avvenuta presentazione annotando la data e il numero di protocollo sulla copia del frontespizio, che viene restituita al soggetto;
- tramite raccomandata A/R;
- in via telematica tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange). Per avvalersi di tale servizio è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Dogane secondo lo schema allegato alla Circolare dell’Agenzia delle Dogane 3.12.2003, n. 69/D, con la quale il soggetto interessato riconosce piena validità giuridica alle dichiarazioni presentate tramite tale modalità.
Va evidenziato che il DM 20.12.2006 ha previsto la proroga di 5 giorni delle predette scadenze di presentazione degli elenchi INTRA, in caso di utilizzazione del sistema EDI (invio telematico).
Esempio:
Tipologia elenco: Annuale;
Termine di presentazione manuale o postale: 31/01 dell' anno successivo;
Termine di presentazione telematica: 05/02 dell'anno anno successivo.
Vedi articolo aggiurnato del 5/01/2011.