8 settembre 2010

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 7 settembre 2010 AdE.

A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
(in precedenza 6,8358%)
MOTIVAZIONE
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo. Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misuradegli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602.

2 agosto 2010

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RITENUTE DEL 10% SUI BONIFICI

Circol. Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40

La circolare fornisce chiarimenti in merito al nuovo adempimento, a carico di Banche e Poste Italiane S.p.a., le quali dal 1° luglio 2010 sono tenute ad operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, in caso di bonifici che danno diritto alle detrazioni del 36% (per ristrutturazioni edilizie) o del 55% (per interventi di risparmio energetico).
Tale nuovo obbligo è stato previsto dall'art. 25, D.L. 31.5.2010, n. 78, in attesa di conversione in legge, mentre il Provv. Ag. Entrate 30.6.2010, n. 94288 individua le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione delle ritenute.
Base imponibile su cui operare la ritenuta:
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva. Dal momento che alcune spese sono soggette all'Iva nella misura ordinaria del 20%, mentre altre spese, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, sono assoggettate all'Iva agevolata del 10%, per esigenze di semplificazione si assume che, ai fini dell'applicazione delle norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più alta (20%).
Somme già assoggettate a ritenuta:
nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (per esempio, per gli interventi effettuati in condomini), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 sopra citato, in considerazione del carattere speciale di tale normativa.
Esclusione delle sanzioni:
data l'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento sopra citato e della complessità dei nuovi adempimenti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni per violazioni della norma.

6 luglio 2010

IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

Le aziende che presentano dichiarazioni in perdita – per cause diverse dall’erogazione di compensi ai soci e agli amministratori – per più di un periodo d’imposta saranno inserite in speciali liste di controllo.

22 giugno 2010

INTRASTAT ED "I CONTRIBUENTI MINIMI"

La circolare n. 36/E indica i corretti adempimenti da parte dei contribuenti “minimi” italiani per le operazioni intracomunitarie effettuate e quelli a carico dei soggetti passivi d’imposta per le operazioni con soggetti di altri Stati membri considerati “piccole imprese”:

- il “minimo” italiano che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di altro Stato membro, deve integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota e l’imposta, non esercita il diritto a detrazione e deve compilare l’elenco degli acquisti intracomunitari o dei servizi ricevuti
- il “minimo” italiano che cede beni a un soggetto passivo di altro Stato membro, effettua un’operazione interna, senza addebitare l’Iva a titolo di rivalsa, e non compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (o delle prestazioni di servizi rese)
- il soggetto passivo italiano che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, se non ha ricevuto un’apposita documentazione rappresentativadell’operazione, emette autofattura senza applicare l’imposta e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni (o dei servizi ricevuti)
- il soggetto passivo d’imposta italiano che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (o delle prestazioni di servizi rese).

16 giugno 2010

ELENCO ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

1) Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali;
2) Certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse di deve annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell' art.1, co. 100, Finanziaria 2008";
3) integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile (reverse charge);
4) versamento dell'IVA per gli acquisti intracomunitari o per gli accquisti cui si applica l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
5) presentazione degli elenchi intrastat;
6) presentazione del modello Unico, Quadro CM e relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

7 giugno 2010

DETRAZIONI SPESE MEDICHE

L' Agenzia delle Entrate ha precisato che le SPESE MEDICHE sostenute per prestazioni rese da chiropratici sono detraibili se:
- eseguite in centri autorizzati e
- sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Nel caso in cui il chiropratico sia anche dottore in medicina, potrà effettuare la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità.

31 maggio 2010

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEL REGISTRATORE DI CASSA

La cd. Tremonti-ter prevede per i soli esercenti di attività d'impresa la detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature ammortizzabili nuovi effettuati dal 01/07/2009 al 30/06/2010.

Tra le categorie dei beni agevolabili sono esplicitamente indicati nella divisione 28 (art. 23.09) della tabella ATECO i registratori di cassa.

Il beneficio fiscale consiste in una riduzione del reddito imponibile (IRES o IRPEF, ma non IRAP) pari alla metà dell'importo dell'investimento effettuato in macchinari e attrezzature nuove.

I beni possono essere acquistati anche in leasing.


IMPORTANTE

I beni acquistati con l'agevolazione non potranno essere ceduti prima del secondo anno successivo a quello dell'acquisto

26 aprile 2010

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 9/4/2010, n. 8478

L'esistenza della fattura va provata dal contribuente.
In materia di I.V.A., in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni oggetto di fatture in realtà non sono state mai poste inessere.
Ma se l'amministrazione fornisce validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

30 marzo 2010

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DEI MINIMI

Non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva (è il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
° fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R.633/1972;
° mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5, Tuir o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, Tuir.

15 marzo 2010

DEDUCIBILITA' DEL COSTO - DETRAZIONE DELL' IVA

Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa.
Occorre anche la strumentalità del bene;
provarla spetta al contribuente
Cass. nn. 16730/2008 - 11765/2008
"in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

8 marzo 2010

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA DELLE SPESE

- Spese di viaggio.
- Spese di alloggio.
- Spese di vitto.
- Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro


- TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).


- TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1) Indennità forfettaria

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a
€ 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


2) Rimborso misto
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a
€ 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a
€ 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).


3) Rimborsi analitici

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma
attestate dal dipendente.

- SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al
normale percorso casa-lavoro.

28 febbraio 2010

INDEDUCIBILI LE SPESE PER ASSICURARE IL PERSONALE DIPENDENTE

Non possono essere dedotti, ex art. 75 comma 5, DPR n. 917/1986, dal reddito d’impresa i costi per l’assicurazione per infortuni del personale con qualifica di:

- dirigente;

- di quadro;

- di impiegato;

in quanto essi, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, nè sono spese poste a vantaggio dei lavoratori a differenza dei costi per l’assicurazione prevista da norme cogenti (nel caso di specie l’obbligo dell’assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale), rimanendo al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

22 febbraio 2010

ASCENSORE: SI AL 36% SULLE RIPARAZIONI

Le sole spese sostenute per la riparazione dell'ascensore rientrano tra quelle detraibili ai fini del 36%.
Quelle di manutenzione annuale, per il mantenimento dell'efficienza dell'impianto, sono escluse dalle agevolazioni.
Per fruire della detrazione del 36% l'amministratore deve aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge:
- comunicazione preventiva all'inizio dei lavori;
- pagamento delle fatture (con indicazione del costo della manodopera, con bonifico bancario o postale).
In particolare, nella comunicazione a Pescara occorre aver allegato alla delibera assemblare di autorizzazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni.
L'amministratore è poi obbligato a rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l'indicazione della quota detraibile per ciascun condomino sulla base della tabelle millesimale

15 febbraio 2010

SPESE DI FREQUENZA PER ASILI NIDO

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di € 632; pertanto lo sconto massimo di imposta è pari a € 120,08.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da:
- fattura;
- bollettino bancario o postale;
- ricevuta o quietanza di pagamento;
e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto.

1 febbraio 2010

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI TERREMOTATI D'ABRUZZO

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 30.12.2009, n. 3837

È stata pubblicata sulla G.U. 9.1.2010, n. 6 l’Ordinanza che dispone, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6.4.2009, la proroga al 30.6.2010 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

18 gennaio 2010

NUOVO TASSO D' INTERESSE LEGALE

DAL 01/01/2010
il tasso di interesse legale passa dal 3% all' 1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.
N.B.
Qualora nel 2010 si provveda alla regolarizzazione di violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% fino al 31.12.2009, 1% dall'1.1.2010).

12 gennaio 2010

TOVAGLIOMETRO

Sentenza CTR Lazio 19.11.2009, n. 275/38/09

Il tovagliometro, ossia lo strumento di cui si avvale l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento nei confronti dei ristoranti, in base al quale il reddito è determinato induttivamente tenendo conto del numero di tovaglioli “consumati”, può essere utilizzato anche dal contribuente al fine di fornire la prova contraria necessaria a dimostrare la congruità del reddito dichiarato.
In particolare il contribuente può dimostrare la corrispondenza dei tovaglioli utilizzati con i “coperti” risultanti dalle ricevute fiscali emesse.

15 dicembre 2009

ALLUNGATI I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER LE SANZIONI TRIBUTARIE

Cass. sent. 10.12.2009 n. 25790
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza a margine, hanno stabilito che i termini di prescrizione relativi al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie inflitte con una sentenza passata in giudicato sono fissati in 10 anni.
Pertanto, l’ Amministrazione finanziaria avrà a disposizione un margine più ampio per incassare quanto dovuto dal contribuente.

2 dicembre 2009

NUMERO MINIMO SOCI DI COOPERATIVA

Secondo quanto disposto dall’art. 2522, comma 1, C.c. “per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove”.
Il comma 2 del citato articolo ammette comunque la possibilità di costituire una coop con almeno 3 soci (c.d. “piccola cooperativa”), a condizione che gli stessi siano persone fisiche e che la società adotti le norme previste per le srl.

9 novembre 2009

MOBBING E STRESS DA LAVORO

Stress da lavoro e mobbing sono due fattispecie diverse;

il mobbing trova la sua fonte di tutela nell’art. 2087 C.C., lo stress lavoro-correlato dispone invece di un apparato di tutela specifica e prevenzione nel D. Lgs. 81/2008 e nel contesto generale delle norme sulla sicurezza del lavoro.

I fenomeni nei quali si concretizzano le due fattispecie differiscono per la necessità di un comportamento fortemente riprovevole del datore di lavoro, al limite della persecuzione, al fine della configurabilità del mobbing; solo comportamenti attivi e dolosi del datore di lavoro possono configurare la fattispecie del mobbing.

Lo stesso non può dirsi per lo stress lavoro-correlato dove generalmente è più verosimile che prevalga l’inerzia o l’inadempimento colpevole.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

In relazione alle due fattispecie cambia la responsabilità del datore di lavoro.

Le conseguenze risarcitorie in capo al responsabile delle azioni di mobbing sono ricondotte nell’area della comune responsabilità civile e anche penale, se del caso. Nel caso dello stress lavoro-correlato può riconoscersi l’insorgenza di una malattia professionale non tabellata o, più raramente, di un infortunio, con l’attrazione della materia risarcitoria nella sfera di applicazione del Testo unico infortuni.


FONTE: Il Sole24Ore 9.11.2009 p. 11