21 dicembre 2015
2 dicembre 2015
COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E' INDEDUCIBILE SE...
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21953 del 28.10.2015 ha affermato che i costi sostenuti per i compensi degli amministratori di una srl non sono deducibili dal reddito d'impresa deliberati in sede di assemblea di approvazione del bilancio.
La società in questione aveva approvato i compensi fatturati dagli amministratori nel corso del 2003 con la delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio 2003 e portato in deduzione dal reddito del medesimo esercizio l'ammontare dei relativi compensi corrisposti agli amministratori.
Trattandosi di fatture per prestazioni di terzi (e non costi per lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente) la società si è anche portata in detrazione l'Iva relativa alle fatture stesse.
L'art. 2389, c.c., stabilisce che i compensi degli amministratori sono stabiliti 1) nell'atto di nomina degli stessi o
2) dall'assemblea dei soci.
L'art. 2364, co.1, n.3), stabilisce in merito che l'assemblea ordinaria stabilisce i compensi degli amministratori, se non preventivamente stabiliti nello statuto.
Nella fattispecie considerata, gli amministratori hanno autodeterminato i propri compensi. Perché tali compensi potessero essere ritenuti validi la società avrebbe dovuto dimostrare che l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio fosse a conoscenza del vizio procedimentale e dunque:
1) convocare l'assemblea dei soci totalitaria;
2) inserire all'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio la questione specifica;
3) liquidare i compensi in sede di approvazione del bilancio e non prima.
La riforma del diritto societario del Dlgs n. 6/2003, infatti, non ha stravolto il principio secondo cui la determinazione dei compensi degli amministratori deve essere oggetto di una espressa previsione statutaria o di una delibera assembleare al fine di garantire la piena conoscenza di tutti i soci della voce di spesa in modo preventivo rispetto all'approvazione del bilancio cui tale spesa si riferisce.
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