25 febbraio 2014
11 febbraio 2014
SANATORIA EQUITALIA
La
legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire
di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e
delle cartelle esattoriali.
La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, entro il prossimo 28 febbraio, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.
L’agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l’imposta omessa e le relative sanzioni.
Sono sanabili l’Ires,l’Irpef, l’Irap
e l’Iva, il bollo auto e le multe
per infrazione al codice stradale; non lo
sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi
non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è
attribuita a Equitalia.
Sul
sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it,
è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può
utilizzarsi la definizione agevolata.
Il
contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente
in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di
debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione
agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione
con l’esito dell’estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la
riscossione delle somme resterà sospesa).
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