A partire dal 2012, le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
Sono tenuti al pagamento dell’imposta:
• i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
• i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
• i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
• i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta.
In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%.
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.