28 maggio 2020

ESENZIONE SALDO E ACCONTO IRAP



Articolo 24 del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”

Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”

-  saldo IRAP 2019 (vantaggio fiscale)

la norma influisce semplicemente dal punto di vista finanziario consentendo di non effettuare alcun versamento con il codice tributo 3800 al verificarsi della condizioni previste dal citato decreto.

- se a CREDITO (no vantaggio fiscale)

La norma non ha alcun effetto nella determinazione dell’imposta e quindi sulla possibilità di utilizzare o richiedere il saldo dell’IRAP 2019


- prima rata di acconto dell’IRAP 2020

Il decreto rilancio ha precisato che è escluso il versamento.


Questo mancato versamento a seguito di previsione normativa non ha un effetto meramente finanziario nel traslare temporalmente il versamento ma è da intendersi come un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che l’importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

 

 

7 aprile 2020

Saldo Iva Il versamento dopo la proroga da Covid-19

Per le scadenze dei versamenti di marzo il decreto Cura Italia ha disposto una serie proroghe posticipando, quindi, anche il saldo Iva 2019.

In particolare è necessario effettuare una distinzione tra i soggetti che godono della proroga 

- fino al 20/03 da coloro che possono fruire della proroga 

- fino al 31/05 (che slitta al lunedì 1/06).

A tali scadenze si applicano poi le regole generali previste per il saldo Iva secondo cui il versamento del saldo IVA può essere:


  • effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale;

  • differito al termine previsto per il versamento del saldo Irpef/Ire

    SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROROGA FINO AL 20/03/2020
     
    Per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a € 2 milioni, il termine di versamento del saldo IVA 2019 è fissato al 20.3.2020. 
    Il versamento può essere effettuato: 
    - in unica soluzione 
    - in forma rateale; 
    che deve concludersi entro il mese di novembre; in tal caso: l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo (da un minimo di 2 a un massimo di 9) alle rate successive alla 1° vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensil

    IL VERSAMENTO AL 30/06/2020 
    Rimane confermata la possibilità di differire il versamento del saldo IVA:fino al termine previsto per il versamento delle imposte dirette

    Il saldo IVA può essere versato: 
    - interamente entro il 30/06/2020: 
    - maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 20/03 e il 30/06: la maggiorazione sarà, dunque, pari all’1,6% (0,40% x 4) in forma rateale suddividendo l’importo determinato come sopra (saldo Iva con maggiorazione 1,6%) nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile 

    IL VERSAMENTO AL 30/07/2020 
    E' possibile differire di ulteriori 30 giorni il versamento del saldo (al 30 luglio) con applicazione dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno. 

    SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROROGA FINO AL 1/06/2020
      I restanti soggetti  (es. imprese turistiche)  sono tenuti a versare il saldo Iva  
    - in unica soluzioneentro l’1/06/2020 (il 31/05/2020 cade di domenica) 
    - in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata l’1/06/2020, la seconda il 30/06/2020 e così via.  

18 marzo 2020

3 marzo 2020

CORONAVIRUS: DECALOGO DEI DATORI DI LAVORO

Quali sono le norme di riferimento dettate negli ultimi tre giorni da Governo e Regioni?

D.L. 6/2020; DPCM 23/02/2020; DPCM 25/02/2020; Ordinanze del Ministero della Salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia.

Devo chiudere l’azienda?

Se l’azienda è situata in zona rossa (al 26.02.2020: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglion D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) è prevista la chiusura dell’unità sino al termine dell’emergenza.Per tutte le altre, l’attività prosegue secondo le disposizioni amministrative.

Cosa succede se violo l’ordine dell’autorità e, per esempio, decido di tenere aperta la mia azienda nonostante si trovi nella zona rossa?


Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-2019 sono stati emessi provvedimenti. Tra le svariate disposizioni si trova l’obbligo di chiusura delle attività commerciali e d’impresa nelle aree interessate da apposita ordinanza, fatte salve quelle inerenti ai servizi pubblici essenziali, come anche la sospensione dal lavoro per residenti extra-territorio ma con sede di lavoro entro i confini della zona di quarantena.

La violazione dell’ordine dell’autorità è sanzionata molto severamente e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, troverà applicazione l’art. 650 c.p., che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi e della ammenda fino a 206 euro. L’ammenda, anche se pecuniaria, è comunque una sanzione penale.

A seguito del Coronavirus al datore di lavoro sono insorti nuovi obblighi in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro?
I datori di lavoro sono tenuti a garantire l’incolumità dei dipendenti e pertanto oltre a rispettare le specifiche disposizioni dettate dalle norme citate, operano poi gli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti.

Il datore di lavoro dovrà adeguarsi alle indicazioni fornite dal ministero della salute e in costante aggiornamento. L’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, fornire i presidi di prima necessità quali erogatori di gel antibatterici sono accorgimenti semplici ma efficaci. Il datore di lavoro, poi, dovrà, confrontarsi costantemente col medico competente e le strutture aziendali preposte alla valutazione dei rischi per monitorare la situazione e implementare le misure di tutela.
Successivamente potrà essere consigliabile riesaminare il DVR per valutare la necessità o meno di aggiornarlo alla luce dell’emergenza affrontata.

I lavoratori devono presentarsi al lavoro?

I lavoratori anche se non malati, residenti o che lavorino in uno dei comuni definiti “zona rossa” (al 26.02.2020: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) non devono presentarsi al lavoro per ordine dell’autorità.

I lavoratori in quarantena (malati colpiti da COVID-19) in qualunque luogo si trovino non devono lavorare e non potranno quindi recarsi a lavoro.

I lavoratori, anche se non malati, che siano residenti o che lavorino in una delle regioni colpite dal contagio, definite “zona gialla” (al 26.02.2020: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) ma non nei comuni indicati nel decreto devono presentarsi al lavoro.

Devo pagare la retribuzione?

Per i lavoratori che lavorano o risiedono nella zona rossa, e quindi impossibilitati per ordine dell’autorità a recarsi a lavoro, allo stato non vi sono specifiche indicazioni normative né amministrative riguardo la corresponsione della retribuzione, anche se ci aspettiamo a breve provvedimenti in tal senso. Fino a nuova indicazione delle autorità, vi consigliamo di considerarli esenti da pagamento della retribuzione, oppure prudenzialmente far loro godere ferie o permessi.

I lavoratori in quarantena sono assenti giustificati in quanto in malattia.


I lavoratori che lavorano o risiedono nella zona gialla sono obbligati a presentarsi a lavoro e quindi riceveranno l’ordinaria retribuzione. Qualora non si presentassero a lavoro senza fornire alcun valido giustificativo saranno considerati come assenti ingiustificati e non avranno diritto alla retribuzione.

Posso imporre le ferie ai miei dipendenti?

Data la particolarità della situazione si ritiene che la società possa imporre a tutti o a gruppi di lavoratori un periodo limitato di ferie nel rispetto delle norme del CCNL applicato in azienda.

Fonte:  Guida al Lavoro n.11

10 gennaio 2020

Redditi di lavoro autonomo: Interpello n. 512

Risposta Interpello 11.12.2019, n. 512

Un professionista dichiara di 
- aver fatturato prestazioni professionali negli ultimi mesi del 2018, anno in cui era ancora fiscalmente residente in Italia in cui svolgeva abitualmente attività di lavoro autonomo, e 
- di averli incassati nel 2019, anno in cui è 
residente fiscalmente all'estero 

e non svolge più alcuna attività di lavoro autonomo in Italia.

In risposta ad una sua istanza di interpello in cui chiede chiarimenti in merito al loro trattamento fiscale, l'Agenzia delle Entrate precisa che i suddetti compensi relativi a prestazioni professionali rese nel 2018 rilevano, ai fini delle imposte sui redditi, solo nel momento in cui gli stessi sono effettivamente percepiti 
(principio di cassa), ossia nel 2019

Di conseguenzaè nel 2019 che devono essere verificate le condizioni per una loro corretta tassazione. 

Dal momento che nel 2019 il professionista risulta non residente in Italia, trova applicazione la norma dell'art. 25, co. 2, primo periodo, D.P.R. 600/1973 in base alla quale i compensi per prestazioni di lavoro autonomo (anche non abituale) corrisposti a soggetti non residenti sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (tassazione definitiva) nella misura del 30%.

18 dicembre 2019

5 dicembre 2019

START UP INNOVATIVA ED AGEVOLAZIONI

DEFINIZIONE
Start-up innovativa (art. 25, primo comma, D.L. 18.10.2012, n. 179)

«la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione»,

 che:

   -  è costituita da non più di sessanta mesi;
   - è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; 
    - a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
    - non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
    - ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
    - non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
    - possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

AGEVOLAZIONI
 
- Finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% delle spese ammissibili.

- Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare del 70% dell’importo del finanziamento agevolato concesso.

- L’importo del finanziamento, nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto (dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio), è pari al 90% delle spese ammissibili.


- I finanziamenti agevolati, a tasso zero, hanno una durata massima di 10 anni.

15 novembre 2019

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Provvedimento ADE 31/10/2019
Il Provvedimento stabilisce le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, resa disponibile a titolo gratuito nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, siano in grado, dall'1.1.2020, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari per la partecipazione alla lotteria degli scontrini (art. 1, co. 540­544, L. 232/2016), a seguito di 

esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione all'esercente del proprio «codice lotteria» 

(vale a dire un codice identificativo univoco che il consumatore finale genera sul «portale della lotteria»). 

Fino al 30.6.2020, i dati di dettaglio necessari per partecipare alla suddetta lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, non saranno inviati.

I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. 
I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate saranno trattati nel rispetto dellanormativa in materia di privacy.


1 ottobre 2019

6 settembre 2019

Partita Iva chiusa: tassazione dei saldi non incassati

Chiusura Partita IVA: 2019
Fatture da incassare: 2018

In linea di massima, in presenza di redditi tassabili in base al criterio di cassa, non è possibile chiudere la partita Iva fino a quando non sia stato incassato l’ultimo credito. 
Tuttavia è stata riconosciuta una agevolazione per i contribuenti forfettari, dalla circolare 10 del 4 aprile 2016, paragrafo 4.3.5, consistente nella possibilità di cessare la partita Iva purché siano sottoposti a tassazione nel quadro LM tutti i crediti come se fossero stati effettivamente incassati, nell’anno di cessazione della attività. 
Quindi il contribuente dovrà tassare nel quadro LM i redditi derivanti dalle fatture emesse nel medesimo anno e ciò in ragione del fatto che è stata cessata l’attività con riferimento al 31 dicembre 2018.
Se la chiusura della attività è stata eseguita proprio il 1° gennaio 2019 allora esiste un periodo d’imposta 2019 nel quale tassare (per incasso figurativo) i redditi derivanti dai crediti generati dalle fatture emesse nel 2018.

11 giugno 2019

CORRISPETTIVI ELETTRONICI: SOGGETTI ESONERATI

D.M. MEF 10 maggio

Art. 1
Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
 
a)    alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015:
 

a)   le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b)    le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c)    le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall' articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
f)     le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni
bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al
pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h)    le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)     le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri

b)    alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;  
c)     fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle opera ioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell’anno 2018; 
d)    alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e
calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte
di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che
esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili,
nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese
dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto
del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di
personale addetto;

 ...............

b)    alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c)    fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell’anno 2018;
d)    alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

24 maggio 2019

DECRETO CRESCITA - Disposizioni in tema di immobili

D.L. 30.4.2019, n. 34G.U. 30.4.2019, n. 100

Di seguito si illustrano le principali novità in tema di immobili contenute nel D.L. 30.4.2019, n. 34.

Imu ­ Immobili strumentali (art. 3)
è previsto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'Imu relativa agli immobili strumentali, nelle misure seguenti: deducibilità del 50% per il periodo d'imposta 2019,
del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021 e 
del 70% a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modifica dell'art. 14, co. 1, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23).

Imposte di registro, ipotecaria e catastale ­ Trasferimenti immobiliari a imprese di costruzione/ristrutturazione (art. 7): 
fino al 31.12.2021, ai trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica, o alla loro vendita trovano applicazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a € 200. 

1 aprile 2019

CESSIONI QUOTE



Le cessioni di quote di associazioni tra professionisti non rientrano fra quelle soggette al regime dei redditi diversi di natura finanziaria in quanto espressamente escluse dall'articolo 67, comma 1, lettere c, c-bis del Tuir. 

Del resto, di norma, gli atti costitutivi degli studi associati non consentono la cessione delle quote, perché il rapporto associativo non è di natura capitalistica, ma fortemente incentrato sul lavoro coeso dei professionisti associati.

L'entrata e l'uscita dei soci è di norma regolata attraverso il recesso del vecchio socio e l'accettazione della richiesta di associazione da parte del nuovo socio. Può accadere che lo studio associato sia costituito nella forma giuridica di società semplice e che lo statuto ammetta, a certe condizioni, la cessione delle quote a titolo oneroso
È ora anche possibile utilizzare la forma di società fra professionisti. In questo caso si rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 67 del Tuir, e a partire dalle cessioni giuridicamente perfezionate dal 1° gennaio 2019 si applicherà l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Link: Cessioni quote srl

13 marzo 2019

NUOVO OBBLIGO REVISORE S.R.L. entro il 16/12/2019

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto anche nuovi obblighi in materia di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.. È quindi necessario riepilogare le varie casistiche con le quali confrontarsi nel 2019:

Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore immutate:
✓  Società per Azioni S.p.A.
✓  Società in Accomandita per Azioni.
✓  Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci)
✓  Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. dall’art. 2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
✓  Società tenute al bilancio consolidato
✓  Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)

Nuove casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore

Società che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei (nuovi e ridotti) limiti:

✓  Attivo S/P non inferiore ad           € 4.000.000
✓  Ricavi A1 C/E non inferiori a         € 4.000.000
✓  Dipendenti occupati in media non inferiori a20

L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore, nel periodo transitorio, decorre dalla data di entrata in vigore del Codice, cioè dal 16/03/2019 e deve essere adempiuto entro nove mesi (16 dicembre 2019) insieme alla modifica dello Statuto/Atto costitutivo, se necessaria.

La logica della revisione suggerisce di procedere subito alla nomina, se lo statuto è già in linea con i nuovi obblighi, anche prima del dicembre 2019 magari in sede di approvazione del bilancio 2018 (marzo/aprile 2019).