In particolare al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra Amministrazioni, imprese e professionisti, ha inteso confermare, rafforzandole, le disposizioni contenute nell’art. 16 del D.L. n. 185 del 2008 e nell’art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, fino ad oggi rimaste ampiamente disattese.
Più dettagliatamente, tali misure impongono a tutte le imprese la comunicazione del proprio domicilio digitale entro la data del 1° ottobre 2020, pena l’applicazione di una sanzione che, per quanto concerne
- le società, è prevista in misura raddoppiata rispetto agli importi indicati dall’art. 2630 c.c.,mentre
- per le ditte individuali in misura triplicata rispetto a quella prevista dall’art.2194 c.c.
Analogamente, le imprese individuali e societarie per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo, sono invitate a comunicare al Registro delle Imprese entro il più breve termine possibile un domicilio digitale valido e attivo, al fine di evitarne la cancellazione dal Registro
Anche in tal caso è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art.2630 c.c. in misura raddoppiata (per le società) e all’art.2194 c.c. in misura triplicata (per le imprese individuali).
Per le imprese individuali e societarie di nuova costituzione, qualora nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese non venga dichiarato il proprio domicilio digitale, l’iscrizione stessa viene sospesa, invitando l’impresa, o chi per essa, a regolarizzare la domanda con l’indicazione del domicilio digitale entro un termine di 30 giorni. Decorso tale termine verrà adottato un provvedimento di rifiuto della domanda, ai sensi dell’art. 2189 c.c., e verrà contestualmente avviato il procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., dell'atto/fatto oggetto dell'istanza rifiutata, considerata come “non presentata”.
Tutto ciò premesso e considerate le rilevanti conseguenze della novella soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, chiedo di dare ampia diffusione della presente nota presso gli iscritti a Codesti spettabili Ordini, al fine di sollecitare le imprese assistite a comunicare nel più breve tempo possibile, il proprio domicilio digitale se inesistente ovvero un indirizzo valido e attivo. Da ultimo, si segnala che, alla pagina
http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec
del sito dedicato al Registro delle
Imprese, è possibile trovare informazioni più dettagliate sulle modalità di
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, con l’auspicio
che possa risultare utile per supportare imprese e professionisti
nell’adempimento richiesto dal Legislatore.
CCIAA di Roma