Le cessioni di quote di associazioni tra professionisti non rientrano fra quelle soggette al regime dei redditi diversi di natura finanziaria in quanto espressamente escluse dall'articolo 67, comma 1, lettere c, c-bis del Tuir.
Del resto, di norma, gli atti costitutivi degli studi associati non consentono la cessione delle quote, perché il rapporto associativo non è di natura capitalistica, ma fortemente incentrato sul lavoro coeso dei professionisti associati.
L'entrata e l'uscita dei soci è di norma regolata attraverso il recesso del vecchio socio e l'accettazione della richiesta di associazione da parte del nuovo socio. Può accadere che lo studio associato sia costituito nella forma giuridica di società semplice e che lo statuto ammetta, a certe condizioni, la cessione delle quote a titolo oneroso
È ora anche possibile utilizzare la forma di società fra professionisti. In questo caso si rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 67 del Tuir, e a partire dalle cessioni giuridicamente perfezionate dal 1° gennaio 2019 si applicherà l'imposta sostitutiva del 26 per cento.
Link: Cessioni quote srl
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