Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto anche nuovi obblighi in materia di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.. È quindi necessario riepilogare le varie casistiche con le quali confrontarsi nel 2019:
Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore immutate:
✓ Società per Azioni S.p.A.
✓ Società in Accomandita per Azioni.
✓ Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci)
✓ Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. dall’art. 2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
✓ Società tenute al bilancio consolidato
✓ Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)
Nuove casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore
Società che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei (nuovi e ridotti) limiti:
✓ Attivo S/P non inferiore ad € 4.000.000
✓ Ricavi A1 C/E non inferiori a € 4.000.000
✓ Dipendenti occupati in media non inferiori a20
L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore, nel periodo transitorio, decorre dalla data di entrata in vigore del Codice, cioè dal 16/03/2019 e deve essere adempiuto entro nove mesi (16 dicembre 2019) insieme alla modifica dello Statuto/Atto costitutivo, se necessaria.
La logica della revisione suggerisce di procedere subito alla nomina, se lo statuto è già in linea con i nuovi obblighi, anche prima del dicembre 2019 magari in sede di approvazione del bilancio 2018 (marzo/aprile 2019).