È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida dedicata alle problematiche fiscali dei lavoratori italiani all’estero, tra le quali il funzionamento del credito per le imposte pagate all’estero e i casi in cui è obbligatorio iscriversi all’Aire.
30 novembre 2017
2 novembre 2017
Novità del DDL Bilancio 2018
Se la norma sarà approvata senza modifiche:
1) L’obbligo della fatturazione elettronica XML entrerà in vigore dal 2019 per tutti, eccetto forfetari e minimi.
2) Spesometro transfrontaliero. Sarà eliminato lo spesometro tradizionale, ma per le operazioni da/per l’estero che non transitano per le bollette doganali o la suddetta fatturazione elettronica i contribuenti dovranno misurarsi con l’invio entro il 5 del mese successivo delle relative fatture emesse e ricevute. Per molti si tratterà di 12 comunicazioni da aggiungere alle 4 trimestrali delle liquidazioni Iva.
3) Precompilate e registri. Il Fisco metterà a disposizione i conteggi delle liquidazioni Iva periodiche e le bozze delle dichiarazioni Iva e redditi. È prevista anche l’eliminazione dell’obbligo di tenuta dei registri per imprese semplificate e professionisti, ma la ”semplificazione” è circoscritta solo ai contribuenti che si affideranno “anima e corpo” ai suddetti conteggi.
4) Rimborsi Iva. Con le nuove disposizioni a coercizione generalizzata evaporerà il rimborso Iva prioritario “incondizionato” che, di fatto, rappresenta oggi l’unico beneficio per i pochi pionieri che hanno spontaneamente già aderito alle misure del D.Lgs. 127/2015.
5) Riduzione dei termini di accertamento. Decisamente più concreto rispetto a quello attuale si presenta, invece, il beneficio della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento grazie all'aumento, a tal fine, dagli attuali € 30 a € 500 della tolleranza nell'uso del contante; per commercianti e assimiliati, tuttavia, la riduzione spetterà solo se opteranno per la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi.
6) Il formato della fattura. È quello XML già noto per la fatturazione elettronica verso la P.A. che, dal 1.01.2017, è già esteso in via facoltativa nella fatturazione fra privati previa richiesta, però, del codice univoco al Sistema di Interscambio, o possesso della PEC della controparte (requisiti, quest’ultimi, che si profilano un ostacolo operativo non di poco conto). È stata introdotta anche la possibilità di individuare con D.M. ulteriori formati basati su standard o norme riconosciute in ambito UE.
7) Le sanzioni. Per spingere verso l’obbligo generalizzato il Governo usa la linea dura e coinvolge anche il cessionario/committente che, in caso di inottemperanza del fornitore, dovrà adempiere, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997.
Tradotto, significa che se il cliente non riceverà la fattura nel formato elettronico conforme, dovrà gestire, attraverso il SDI, l’autofatturazione-denuncia per non incorrere nella sanzione del 100% dell’Iva con minimo di € 250.
La norma fa ovviamente salva l’autonoma e separata responsabilità del fornitore che per l’irrituale emissione di fatture cartacee sarà sanzionato (come un evasore) con le stesse misure per l’omessa fatturazione ossia dal 90 al 180% dell’Iva con minimo di € 500 per fattura.
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