- Acquisto delle cialde di caffè
La risoluzione 103/E/2016 ha ritenuto
corretto applicare l’aliquota Iva del 10%, affermando, però, la
- non
detraibilità in capo all’acquirente: affermazione che non pare in linea con il
dettato dell’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72, secondo il quale
l’indetraibilità dell’Iva per somministrazione di alimenti e bevande prevede
l’eccezione dell'erogazione mediante distributori automatici.
- Erogazione di acqua tramite boccioni
la detraibilità dell’Iva dovrebbe
essere motivata dalla somministrazione tramite distributori automatici.
COSTO
Per
quanto concerne la deducibilità del costo delle cialde e dell’acqua, va
segnalato che, in linea generale, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/86) prevede
che le somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del
75%; ma, se vengono eseguite tramite distributori automatici, si ritiene che si
possa dedurre la spesa nella misura integrale, in quanto inerente all’esercizio
dell’attività professionale.