17 luglio 2017

LAVORO OCCASIONALE

DEFINIZIONE
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

LIMITE
S’intendono prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:
- compensi fino a € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
- compensi fino a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

DURATA
La durata massima non può essere superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile

DIVIETI

È vietato il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale da parte di:
a) soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore
b) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
c) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
d) imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o
lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
e) nell’Ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.