19 dicembre 2017

7 dicembre 2017

FATTURA CON DESCRIZIONE GENERICA

La   Cassazione ha   affermato   che   la   fattura   contenente   una  descrizione   generica dell’operazione,  posta  in  essere  in  assenza  di  supporto  di  alcuna  documentazione  che dimostri  la  natura,  qualità  e  quantità  dei  beni  o  servizi  acquisiti,  preclude  il  diritto  alla detrazione Iva. 



È  onere  del  contribuente,  in  tal  caso,  dimostrare  la  presenza  dei  requisiti  sostanziali  per l’esercizio del diritto alla detrazione

30 novembre 2017

2 novembre 2017

Novità del DDL Bilancio 2018

Se la norma sarà approvata senza modifiche:

1) L’obbligo della fatturazione elettronica XML entrerà in vigore dal 2019 per tutti, eccetto forfetari e minimi. 

2) Spesometro transfrontaliero. Sarà eliminato lo spesometro tradizionale, ma per le operazioni da/per l’estero che non transitano per le bollette doganali o la suddetta fatturazione elettronica i contribuenti dovranno misurarsi con l’invio entro il 5 del mese successivo delle relative fatture emesse e ricevute. Per molti si tratterà di 12 comunicazioni da aggiungere alle 4 trimestrali delle liquidazioni Iva.

3) Precompilate e registri. Il Fisco metterà a disposizione i conteggi delle liquidazioni Iva periodiche e le bozze delle dichiarazioni Iva e redditi. È prevista anche l’eliminazione dell’obbligo di tenuta dei registri per imprese semplificate e professionisti, ma la ”semplificazione” è circoscritta solo ai contribuenti che si affideranno “anima e corpo” ai suddetti conteggi. 


4) Rimborsi Iva. Con le nuove disposizioni a coercizione generalizzata evaporerà il rimborso Iva prioritario “incondizionato” che, di fatto, rappresenta oggi l’unico beneficio per i pochi pionieri che hanno spontaneamente già aderito alle misure del D.Lgs. 127/2015.

5) Riduzione dei termini di accertamento. Decisamente più concreto rispetto a quello attuale si presenta, invece, il beneficio della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento grazie all'aumento, a tal fine, dagli attuali € 30 a € 500 della tolleranza nell'uso del contante; per commercianti e assimiliati, tuttavia, la riduzione spetterà solo se opteranno per la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi.

6) Il formato della fattura. È quello XML già noto per la fatturazione elettronica verso la P.A. che, dal 1.01.2017, è già esteso in via facoltativa nella fatturazione fra privati previa richiesta, però, del codice univoco al Sistema di Interscambio, o possesso della PEC della controparte (requisiti, quest’ultimi, che si profilano un ostacolo operativo non di poco conto). È stata introdotta anche la possibilità di individuare con D.M. ulteriori formati basati su standard o norme riconosciute in ambito UE.

7) Le sanzioni. Per spingere verso l’obbligo generalizzato il Governo usa la linea dura e coinvolge anche il cessionario/committente che, in caso di inottemperanza del fornitore, dovrà adempiere, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997. 
Tradotto, significa che se il cliente non riceverà la fattura nel formato elettronico conforme, dovrà gestire, attraverso il SDI, l’autofatturazione-denuncia per non incorrere nella sanzione del 100% dell’Iva con minimo di € 250. 
La norma fa ovviamente salva l’autonoma e separata responsabilità del fornitore che per l’irrituale emissione di fatture cartacee sarà sanzionato (come un evasore) con le stesse misure per l’omessa fatturazione ossia dal 90 al 180% dell’Iva con minimo di € 500 per fattura.

10 ottobre 2017

BONUS FISCALE PER SPESE PUBBLICITARIE

A partire dal 2018, imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare di un credito d’imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche. 
Con l’art. 57-bis del D.L. 50/2017, il legislatore ha dato attuazione a quanto previsto dalla delega contenuta nella L. 198/2016, finalizzata all’ introduzione di benefici fiscali connessi agli


 “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, 
attraverso il riconoscimento di 
“un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative”.


Il bonus fiscale investimenti pubblicitari è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta.

Il credito d’imposta è pari al 
- 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; 
- 90% nel caso di microimprese,piccole e medie imprese e stat up innovative 
 da utilizzare in compensazione mediante modello F24.

È prevista la presentazione di apposita istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.





3 ottobre 2017

DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILE IN ZONA SISMICA

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la nuova edizione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.

La principale aggiunta riguarda la detrazione per 




l’acquisto di immobili nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”. 

I contribuenti che comprano un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari 
- al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell’edificio) o 
- all’85% (se si passa a 2 classi di rischio inferiori).

Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell’atto pubblico di compravendita.
In ogni caso, la detrazione spetta entro l’ammontare massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare acquistata

8 settembre 2017

PROROGA SCADENZE DICHIARATIVI 2017

PDPCM 26.07.2017

Con DPCM 26/07/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.07.2017, n. 175, è stata disposta la proroga al 31/10/2017 dei seguenti adempimenti:

- 770;

- Modello Unico e Modello IRAP, il cui termine di presentazione scadeva dal 1.07.2017 ed entro il 30.09.2017.


10 agosto 2017

17 luglio 2017

LAVORO OCCASIONALE

DEFINIZIONE
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

LIMITE
S’intendono prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:
- compensi fino a € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
- compensi fino a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

DURATA
La durata massima non può essere superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile

DIVIETI

È vietato il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale da parte di:
a) soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore
b) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
c) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
d) imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o
lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
e) nell’Ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

9 giugno 2017

SPESE SANITARIE NON DETRAIBILI


1) Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;


2) circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min.Salute 20 ottobre 2016);

3)prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;

4) prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;

5) prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;

6) trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti;

7) acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia);

8) frequenza di corsi in palestra anche se accompagnata da una prescrizione medica.

9) È esclusa la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

26 maggio 2017

REQUISITI PER AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

Ris. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 53


- Tra le condizioni prescritte per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, il legislatore ha previsto che 

 a)  l’acquirente risieda nel Comune in cui è sito l’immobile o 
 b)  si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall'acquisto, ovvero che svolga la propria attività nel predetto Comune. 

Si tratta di condizioni alternative tra loro e il contribuente potrà, in sede di acquisto, dichiarare di voler trasferire la residenza nel Comune in cui è sito l’immobile ovvero di esercitarvi la propria attività, in considerazione delle proprie scelte personali e della propria situazione lavorativa.

- Pertanto, l’agevolazione “prima casa” resta valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso Comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall'acquisto.

3 maggio 2017

AUMENTO DELL'IVA E DELLE ACCISE:Manovra correttiva 2017

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2017, n. 95, S.O. n. 20,il D.L. 24.04.2017, n. 50, recante
 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, 
in vigore dal 24.04.2017.


IVA 10%
L’aliquota Iva ridotta del 10% aumenterà di 1,5 punti percentuali dal 1.01.2018.
2018   11,50
2019   12
2020   13

IVA 22%
L’aliquota Iva ordinaria del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,4 (anziché 0,9) punti percentuali dal 1.01.2019;
2018   25
2019   25,40
2020   24,90
2021   25

ACCISE
E' prorogato al 01/01/2019 l'aumento dell'aliquota delle accise sulla benzina, benzina con piombo e gasolio. 

19 aprile 2017

INDIRIZZO PEC ED AVVISI TRIBUTARI

A partire dal 01/07/2017
la notificazione degli avvisi e degli altri atti alle 
- imprese individuali; 
- società;  
- professionisti o
- elenchi istituiti con legge dello Stato; 
può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario  risultante dall'indice nazionale degli indirizzi PEC.

INDIRIZZO NON VALIDO O CASELLA SATURA
L'ufficio effettua un 2° tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

In questo caso

la notificazione è eseguita mediante

a) deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società InfoCamere  per la durata di 15 giorni;


b) invio da parte dell'ufficio,di una lettera raccomandata con cui si comunica l'avvenuta notificazione.

Comunicazione Pec CCIAA

€ 10

16 marzo 2017

AGEVOLAZIONE TARI

C.T.R. Toscana, Sez. 10, sent.9.02.2017, n. 375


  • Il giudice non può concedere sconti, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni Tari, in quanto tale potere spetta unicamente all'amministrazione comunale.
  • La commissione tributaria può solo censurare le norme regolamentari in presenza di violazioni di legge.


20 febbraio 2017

DICHIARAZIONE IVA E RAVVEDIMENTO

Il D.L. n. 193/2016 ha disposto che il credito risultante dalla dichiarazione Iva da presentare entro il 28.02.2017 potrà essere utilizzato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie, anche nell’ipotesi di presentazione tardiva del modello. 

Si ricorda che, in caso di mancato invio nei termini della dichiarazione annuale iva, per evitare l’omissione della presentazione del modello, è necessario che la trasmissione avvenga entro il 29.05.2017 (ossia 90 giorni). In tal caso, si applica la sanzione fissa di 250euro, ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagnata da un carente o tardivo versamento.
La sanzione fissa può essere ridotta, mediante ravvedimento operoso, a 25 euro (un decimo), mentre la misura della riduzione sul mancato versamento dipende dal momento della regolarizzazione.

fonte: Sole24ore

7 febbraio 2017

NUOVO ADEMPIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, con riferimento:

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; 
- nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il nuovo adempimento è finalizzato all'elaborazione delle dichiarazioni precompilate ed è previsto dal decreto del 1° dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento


24 gennaio 2017

RITENUTE CONDOMINIO 4%: nuove regole

Il condominio assume le vesti di sostituto d’imposta verso coloro che eseguono prestazioni verso il condominio stesso (ditta di manutenzione ascensori, ditta pulizia, lavoratori autonomi che forniscono consulenze, ecc.).
In particolare, sul corrispettivo dovuto ai predetti soggetti, è operata e versata la ritenuta d’acconto del 4% o del 20% a seconda del soggetto da cui proviene la prestazione.


4%
Operata sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.).

20%
Operata sul compenso dovuto a lavoratori autonomi (avvocato, commercialista, geometra, lo stesso amministratore di condominio, ecc.).


NUOVE REGOLE

Dal 1° gennaio 2017 se la ritenuta da versare sul compenso è

° superiore a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo);

° inferiore a  500 euro, il versamento “può” essere fatto entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.

16 gennaio 2017

CANONE RAI 2017 - NOVITA'

La Legge di Stabilità 2017, 
- ha modificato l’importo del canone RAI ordinario (ossia di quello dovuto dalle famiglie italiane per il possesso del televisore in ambito privato) passando dai 100 euro del 2016 ai 90 euro per il 2017. 
- Nulla cambia in merito alle modalità di riscossione. Pertanto, anche per il 2017 il canone sarà addebitato della fattura dell’utenza elettrica residenziale (vale la presunzione che chi è intestatario di utenza elettrica residenziale è anche detentore di apparecchio televisivo, e quindi paga il canone).