7 marzo 2016

LEASING PRIMA CASA

La legge di stabilità 2016 (art.1, commi 76-84) ha introdotto  il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, cd. leasing prima casa. 
Ha previsto, dunque, la possibilità di acquistare la prima casa con un contratto di leasing in alternativa all'ordinario mutuo bancario. 
In particolare, la misura è rivolta ai soggetti aventi 
- reddito complessivo annuo non superiore a 55mila euro (da quadro RN1 della dichiarazione dei redditi) e 
- privi di abitazione principale.

La banca o la società di leasing fa costruire ovvero acquista l'immobile scelto dal contribuente e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo a fronte del versamento di un maxicanone inziale e canoni periodici. 
Alla scadenza del contratto il contribuente potrà riscattare l'immobile o meno a fronte di un prezzo prestabilito. 
L'agevolazione, applicabile per la stipulazione di contratti di leasing abitativo tra l'1.1.2016 e il 31.12.2020, consiste nella facoltà per l'utilizzatore di detrarre ai fini IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi: 
A) un importo pari al 19% dei canoni corrisposti nel periodo d'imposta; 
B) se nel periodo d'imposta si è verificato il riscatto - il 19% del prezzo di riscatto corrisposto. 
C) Se l'utilizzatore ha meno di 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 8mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 20mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto. 
D) Se l'utilizzatore ha almeno 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 4mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 10mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto. 

Il reddito dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione, non può superare i 55.000 euro. 
L'imposta di registro per l'acquisto della prima casa passa dal 2% all'1,5% in caso di leasing abitativo, fatta eccezione per la scelta di un immobile appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9 (immobile di lusso).