6 dicembre 2016

SALDO IMU/TASI 2016

Il 16 dicembre 2016 scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI riferite al 2016.

CHI VERSA L' IMU
- possessore a titolo di proprietà;
- titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni
demaniali.

CHI VERSA LA TASI
- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
- il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilino, comodatario,
ecc.).

Entrambi i tributi sono dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni).
- per l’IMU, ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria;
- per la TASI i comproprietari sono responsabili solidalmente;
- proprietario e inquilino rispondono, invece, ciascuno per la propria quota TASI non versata o versata in maniera insufficiente, senza responsabilità solidale tra di essi.

22 novembre 2016

REGIME FORFETTARIO: SEMPLIFICAZIONI


IVA


I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto. Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono: 

1) divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante
l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
2) divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
3) esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
4) esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
5) esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
6) esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
7) esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA; 
8) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA; 
9) esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”); 
10) esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list; 
11) esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).



IMPOSTE DIRETTE


Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); 
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. 
1) esclusione dall’IRAP; 
2) esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.



COSTO ANNUALE 
€ 200


7 novembre 2016

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER EVENTI SISMICI

Decreto Legge n. 189/2016

Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto. 

Il credito d’imposta tiene conto sia 
- dell’importo del finanziamento, che 
- degli interessi dovuti e 
- delle spese di gestione strettamente necessarie. 
Il provvedimento firmato del 3 novembre dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.  

3 ottobre 2016

EREDITA' UTILIZZATA PER DONAZIONE AI FIGLI

Cassazione Civile, sentenza pubblicata il 28 settembre 2016

In tema di accertamento sintetico, al contribuente non giova dedurre di aver ricevuto soldi in eredità, se poi emerge il loro impiego per donazioni a familiari e accrediti su conti correnti di altri. 
È quanto emerge dall’ordinanza n. 19257/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione. 
La Suprema Corte ha reso definitivo il verdetto della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha confermato la ripresa fiscale ex art. 38 comma 4 del D.P.R. n. 600/73 perché

 la contribuente non ha fornito la prova di aver mantenuto la disponibilità di quanto ricevuto in eredità oppure di averla impiegata per fare fronte alle normali spese di gestione familiare. Di contro, come rivelato “dalle registrazioni bancarie”, il denaro ereditato era invece stato utilizzato “per altri scopi”, quali donazioni ai figli e accrediti su conti correnti altrui.

9 settembre 2016

CEDOLARE SECCA BOX AUTO




Circolare 26/E del 2011.



Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze. Pertanto, in caso di locazione di un box auto, l'opzione è possibile soltanto se lo stesso è pertinenza di un immobile a uso abitativo ed è locato insieme a esso.




La cedolare secca sugli affitti, riguardante la tassazione dei redditi derivanti da locazione di fabbricati delle persone fisiche è disciplinata:

- dall’art. 3, D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 (decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e dal relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011.

- Circolare n. 26/E: Agenzia delle Entrate diffonde i “primi chiarimenti” per l’applicazione della disciplina in esame;

- Circolare 4 giugno 2012 n. 20:  l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito ulteriori aspetti relativi alla cedolare secca;

-  Circolare n. 47/2012: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della remissione in bonis in caso di esercizio tardivo dell’opzione per la cedolare secca.

L’art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha disposto

 la riduzione dell’aliquota al 10%
(aliquota già precedentemente ridotta dal 19% al 15% ad opera del D.L. n. 102/2013, con decorrenza dal 2013)

per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017.

Il medesimo decreto ha esteso la possibilità di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai:

a) contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28.5.2014;

b)contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTATdel canone.












24 maggio 2016

DETRAZIONE SPESE UNIVERSITA' PRIVATE

La Legge di Stabilità 2016 al comma 954 è intervenuta sull’art. 15 del TUIR lettera e) prevedendo che le spese per frequenza di 

corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali 
sono detraibili 
in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, 
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Il limite massimo di detrazione è quindi individuato:
• per area disciplinare ossia medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale; 
• per area geografica in cui è situato l’Ateneo dove si svolge il corso di laurea.


schema


19 aprile 2016

BONUS MOBILI COPPIE GIOVANI

- Detrazione di 16mila euro da ripartire in 10 quote annuali -




REQUISITI

a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
- Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. 
- Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. 
Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. 

In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

Dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022 sarà possibile usufruire di un bonus, sotto forma di rimborso spese, per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici condominiali. AREA, l'Autorità per l'energia e l'ambiente, ha disposto di un bonus per il rinnovo di impianti realizzati prima del 1970, o fra il 1970 e 1985 ed in condizioni critiche. L'importo del rimborso varia in base al tipo di lavoro effettuato, da un importo minimo di 400 euro fino a 900 euro per piano.


7 marzo 2016

LEASING PRIMA CASA

La legge di stabilità 2016 (art.1, commi 76-84) ha introdotto  il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, cd. leasing prima casa. 
Ha previsto, dunque, la possibilità di acquistare la prima casa con un contratto di leasing in alternativa all'ordinario mutuo bancario. 
In particolare, la misura è rivolta ai soggetti aventi 
- reddito complessivo annuo non superiore a 55mila euro (da quadro RN1 della dichiarazione dei redditi) e 
- privi di abitazione principale.

La banca o la società di leasing fa costruire ovvero acquista l'immobile scelto dal contribuente e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo a fronte del versamento di un maxicanone inziale e canoni periodici. 
Alla scadenza del contratto il contribuente potrà riscattare l'immobile o meno a fronte di un prezzo prestabilito. 
L'agevolazione, applicabile per la stipulazione di contratti di leasing abitativo tra l'1.1.2016 e il 31.12.2020, consiste nella facoltà per l'utilizzatore di detrarre ai fini IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi: 
A) un importo pari al 19% dei canoni corrisposti nel periodo d'imposta; 
B) se nel periodo d'imposta si è verificato il riscatto - il 19% del prezzo di riscatto corrisposto. 
C) Se l'utilizzatore ha meno di 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 8mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 20mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto. 
D) Se l'utilizzatore ha almeno 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 4mila euro per la detrazione dei canoni di leasing e 10mila euro per la detrazione del prezzo di riscatto. 

Il reddito dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione, non può superare i 55.000 euro. 
L'imposta di registro per l'acquisto della prima casa passa dal 2% all'1,5% in caso di leasing abitativo, fatta eccezione per la scelta di un immobile appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9 (immobile di lusso). 
  

12 febbraio 2016

QUOTE IN UNA SOCIETA' DA PARTE DI UN FORFETTARIO

Il contribuente che inizia l’attività nel 2016 accedendo al regime forfettario qualora detenga una partecipazione in una società di persone può fruire del regime agevolato se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’attività.
I contribuenti che intendono adottare il regime forfettario dal periodo di imposta 2016, nel valutare il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), devono, quindi, porre particolare attenzione al possesso di partecipazioni societarie. 
In effetti, sono esclusi dalla possibilità di adottare il regime forfettario coloro che, contestualmente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, s.a.s., s.n.c., s.r.l. o s.r.l.s. in trasparenza fiscale, ovvero in soggetti giuridici che imputano il reddito ai soci per trasparenza

26 gennaio 2016

FAC SIMILE FATTURA REGIME FORFETTARIO


Dott. Mario Rossi
Via Verdi, n.25
Milano

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          Spett/le  ABC S.r.l.
                                                                                                              Via.
Parcella n. 1 del 10 gennaio 2016

Consulenza         1.000
Contributo 4%         40
TOTALE             1.040

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx (solo se la fattura supera 77,47 euro).

12 gennaio 2016

COMUNICAZIONE TELEMATICA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA PER MEDICI E ODONTOIATRI

Anno nuovo, adempimenti nuovi!
Con il D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2015), sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in via telematica fatture e scontrini per prestazioni sanitarie al STS ‐ Sistema Tessera Sanitaria. Infatti, per rendere più completo il modello 730 precompilato, entro il 31 gennaio 2016:


- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere; 
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
- i policlinici universitari; 
- le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture); 
- i presidi di specialistica ambulatoriale; 
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tutto quanto precede poiché, a partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente; 
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 
Dunque, il primo invio dei dati entro il 31 gennaio 2016 riguarderà scontrini e fatture dell’intero anno 2015. 

7 gennaio 2016

REGIME FORFETTARIO 2016

Dal 1° gennaio 2016, cambia di nuovo il regime fiscale “forfettario”, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015.
Il cambiamento non è radicale, poiché molte sono le cose che restano identiche rispetto allo scorso anno.
Una novità rilevante è il ritorno dei minimali contributivi INPS per artigiani e commercianti, ai quali è, tuttavia, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di applicazione dell’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. 
Chi non presenta la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (quindi sul minimale e sul reddito eccedente, senza applicare la predetta riduzione).

Regime forfettario 2016 
Aliquota sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività); 
Soglia di ricavi annui: 30.000 per i professionisti - incrementata di 10.000 rispetto al 2015 per le altre categorie 
Soggetti ammessi: Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti) 
Durata: Illimitata 
Determinazione del reddito: Forfettaria
Regime contributivo: Ritorno dei minimali INPS con possibilità di riduzione della contribuzione dovuta


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