21 ottobre 2015

TABLET: TRATTAMENTO CONTABILE

Sul mercato sono disponibili: 
1) dispositivi collegabili esclusivamente con il wi-fi:
devono essere trattati alla stregua di un computer e quindi il costo può essere considerato integralmente detraibile a condizione, ovviamente, che la spesa sia inerente.

2) dispositivi connessi alla rete mobile.
In tale ipotesi, risulterebbe difficile sostenere, anche in relazione ai precedenti interpretativi dell’agenzia delle Entrate, la deducibilità integrale del costo. 
Sarà quindi applicabile l’articolo 102, comma 9 del Tuir, che prevede la deducibilità limitata nella misura dell’80 per cento della spesa (sia dell’ammortamento del dispositivo, sia del relativo traffico).
Ai fini Iva, invece, non è previsto alcun limite oggettivo alla detrazione del tributo. 
Il rigo VA5 del modello di dichiarazione Iva deve essere compilato esclusivamente per l’acquisto di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) laddove l’imposta considerata in detrazione sia risultata superiore al 50 per cento.

1 ottobre 2015

CONTRIBUTI INPS PER SOCI DI SRL

PARERE DELL'INPS
A parere dell’Inps sono dovuti i contributi sull’ astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto.
La Legge n.384/92 prevede che 
" … l'ammontare del contributo … è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". 

Secondo la chiave di lettura proposta dall’Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla "totalità dei redditi di impresa denunciati" si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.
Quindi i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati
-  non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma 
- anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).  

PARERE CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA
La chiave di lettura dell'INPS viene completamente rigettata nella citata sentenza:
1) l'articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di Circolare mensile per l’impresa - agosto 2015 8 capitale. 
Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed ingiustificato dalle prescrizioni normative; 
2) il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo;
3) esistendo il presupposto per l’iscrizione (circostanza imprescindibile), la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate". Diversamente, mai si cita la astratta quota di reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali; 
4) la Corte Costituzionale (sentenza n.354/01) ha affermato la legittimità della Legge n.384/92, nella parte in cui discrimina la posizione del socio di società di persone (che paga i contributi sul reddito di impresa imputato) da quella del socio di società di capitali. 
Se fosse vera la chiave di lettura proposta dall’Inps, non vi sarebbe stato motivo di scomodare la Corte Costituzionale per giustificare la differente impostazione.  
CONCLUSIONE
Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto a gran voce all’Inps di revocare in modo ufficiale le circolari nelle quali si sostiene la posizione contrastata dalla Corte d’Appello; al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a tale cambio di rotta.