21 aprile 2015

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

I locali uffici dell’agenzia delle Entrate assumono nella prassi orientamenti diversi. In mancanza di un chiarimento espresso, l’interpretazione prevalente è fondata su una distinzione. 

In particolare, se il contratto di comodato gratuito è 
-  senza determinazione di data di fine, allora non è dovuta alcuna imposta di registro per la risoluzione. 

Viceversa, laddove sia indicata
-  una data finale, anche tacitamente rinnovabile (ad esempio “di anno in anno”) e si vuole risolvere il contratto al fine di ottenere nuovamente la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale, è necessario effettuare la comunicazione all’ agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro

A tal proposito, l’articolo 28 del Dpr 131/1986, così dispone: 

«La risoluzione del contratto è soggetta all’ imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto … ».

 La disposizione fa riferimento, in generale, a qualsiasi contratto, quindi dovrebbe essere compreso anche il contratto di comodato.


3 aprile 2015

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Circ. Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 11

Soggetti interessati: il Modello 730 precompilato è disponibile per i contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti o pensionati e per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate, nei termini stabiliti, la Certificazione Unica.
È inoltre necessario che, per il 2013, sia stato presentato il Modello 730, il Modello Unico PF o il Modello Unico Mini (pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730). 

Contenuto: nel Modello 730 precompilato sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari.
Nel Quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi, mentre nel Quadro E sono inseriti alcuni oneri detraibili e deducibili (in particolare, i dati trasmessi da alcuni enti esterni, quali i soggetti he erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali). Dalla dichiarazione precedente sono desunte eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti (spese per interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto di arredi per immobili ristrutturati).
Da ultimo sono inseriti anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Dichiarazione congiunta: per il primo anno di avvio sperimentale, non è possibile presentare la dichiarazione congiunta direttamente in via telematica ma è necessario rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o a un Caf o a un professionista abilitato.

Verifiche e controlli: se il Modello 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non verrà effettuato, nei confronti del contribuente, alcun controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né alcun controllo preventivo sui rimborsi superiori a € 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. 

Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità.