21 dicembre 2015

2 dicembre 2015

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E' INDEDUCIBILE SE...

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21953 del 28.10.2015 ha affermato che i costi sostenuti per i compensi degli amministratori di una srl non sono deducibili dal reddito d'impresa deliberati in sede di assemblea di approvazione del bilancio.
La società in questione aveva approvato i compensi fatturati dagli amministratori nel corso del 2003 con la delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio 2003 e portato in deduzione dal reddito del medesimo esercizio l'ammontare dei relativi compensi corrisposti agli amministratori. 
Trattandosi di fatture per prestazioni di terzi (e non costi per lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente) la società si è anche portata in detrazione l'Iva relativa alle fatture stesse. 
L'art. 2389, c.c., stabilisce che i compensi degli amministratori sono stabiliti 1) nell'atto di nomina degli stessi o 
2) dall'assemblea dei soci. 
L'art. 2364, co.1, n.3), stabilisce in merito che l'assemblea ordinaria stabilisce i compensi degli amministratori, se non preventivamente stabiliti nello statuto. 
Nella fattispecie considerata, gli amministratori hanno autodeterminato i propri compensi. Perché tali compensi potessero essere ritenuti validi la società avrebbe dovuto dimostrare che l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio fosse a conoscenza del vizio procedimentale e dunque: 
1) convocare l'assemblea dei soci totalitaria; 
2) inserire all'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio la questione specifica; 
3) liquidare i compensi in sede di approvazione del bilancio e non prima.
La riforma del diritto societario del Dlgs n. 6/2003, infatti, non ha stravolto il principio secondo cui la determinazione dei compensi degli amministratori deve essere oggetto di una espressa previsione statutaria o di una delibera assembleare al fine di garantire la piena conoscenza di tutti i soci della voce di spesa in modo preventivo rispetto all'approvazione del bilancio cui tale spesa si riferisce. 

17 novembre 2015

BED & BREAKFAST E CEDOLARE SECCA

Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative. 
Sono esclusi dall’applicazione del suddetto regime i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.
L’attività di bed & breakfast si esplica nella messa a disposizione da parte di soggetti privati della propria casa di residenza al fine di offrire servizi di pernottamento e prima colazione. 
Tali attività, qualora siano svolte in modo sistematico, stabile ed abituale assumono carattere imprenditoriale, tant’è che è previsto un apposito codice Ateco (55.20.51). 
Il conduttore che adibirà l’unità immobiliare locata esclusivamente all’attività di bed & breakfast, si ritiene che non possa trovare applicazione il regime della cedolare secca. 

4 novembre 2015

SUPER AMMORTAMENTO AUTO: NOVITA' BOZZA LEGGE DI STABILITA'

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede una maggiorazione generale del 40% del costo dei beni strumentali subordinatati alla condizione che l’investimento sia stato effettuato nel periodo di osservazione (15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016). 
Inoltre non si dovrà tenere conto della quota di costo eccedente l’importo di 25.306,39 euro.
Il nuovo limite si determina applicando la percentuale del 40% alla precedente soglia di 18.075,99 euro. 
 La maggiorazione del 40% si applica anche ai canoni di leasing. Al riguardo si fa presente che il maxi ammortamento riguarda, pur in assenza di precisazioni normative, solo la quota capitale dei canoni (oltre, si ritiene, il prezzo di riscatto), così tale da dedurre a fine periodo il 40% del costo del concedente

21 ottobre 2015

TABLET: TRATTAMENTO CONTABILE

Sul mercato sono disponibili: 
1) dispositivi collegabili esclusivamente con il wi-fi:
devono essere trattati alla stregua di un computer e quindi il costo può essere considerato integralmente detraibile a condizione, ovviamente, che la spesa sia inerente.

2) dispositivi connessi alla rete mobile.
In tale ipotesi, risulterebbe difficile sostenere, anche in relazione ai precedenti interpretativi dell’agenzia delle Entrate, la deducibilità integrale del costo. 
Sarà quindi applicabile l’articolo 102, comma 9 del Tuir, che prevede la deducibilità limitata nella misura dell’80 per cento della spesa (sia dell’ammortamento del dispositivo, sia del relativo traffico).
Ai fini Iva, invece, non è previsto alcun limite oggettivo alla detrazione del tributo. 
Il rigo VA5 del modello di dichiarazione Iva deve essere compilato esclusivamente per l’acquisto di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) laddove l’imposta considerata in detrazione sia risultata superiore al 50 per cento.

1 ottobre 2015

CONTRIBUTI INPS PER SOCI DI SRL

PARERE DELL'INPS
A parere dell’Inps sono dovuti i contributi sull’ astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto.
La Legge n.384/92 prevede che 
" … l'ammontare del contributo … è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". 

Secondo la chiave di lettura proposta dall’Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla "totalità dei redditi di impresa denunciati" si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.
Quindi i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati
-  non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma 
- anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).  

PARERE CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA
La chiave di lettura dell'INPS viene completamente rigettata nella citata sentenza:
1) l'articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di Circolare mensile per l’impresa - agosto 2015 8 capitale. 
Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed ingiustificato dalle prescrizioni normative; 
2) il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo;
3) esistendo il presupposto per l’iscrizione (circostanza imprescindibile), la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate". Diversamente, mai si cita la astratta quota di reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali; 
4) la Corte Costituzionale (sentenza n.354/01) ha affermato la legittimità della Legge n.384/92, nella parte in cui discrimina la posizione del socio di società di persone (che paga i contributi sul reddito di impresa imputato) da quella del socio di società di capitali. 
Se fosse vera la chiave di lettura proposta dall’Inps, non vi sarebbe stato motivo di scomodare la Corte Costituzionale per giustificare la differente impostazione.  
CONCLUSIONE
Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto a gran voce all’Inps di revocare in modo ufficiale le circolari nelle quali si sostiene la posizione contrastata dalla Corte d’Appello; al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a tale cambio di rotta.






21 settembre 2015

CONDOMINIO CON MENO DI 9 CONDOMINI: DETRAZIONE IRPEF 50%

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute.
Nel caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed effettuati da parte dei singoli comproprietari. 
Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condomini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condomini, da intendersi riferite al condominio. 

10 settembre 2015

DISTURBO DI IDENTITA' DI GENERE - SPESE DETRAIBILI

Risol. Agenzia Entrate 3.8.2015, n. 71

In presenza di un disturbo di identità di genere, l’intervento chirurgico di metoidioplastica, consistente nella ricostruzione degli organi genitali maschili, è qualificabile – secondo quanto affermato dal Ministero della Salute – come intervento medico ­sanitario con finalità di cura e rientra, quindi, tra le spese sanitarie detraibili, ex art. 15, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986.
Si precisa peraltro che, per poter fruire di tale detrazione, è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.



15 maggio 2015

IRPEF- ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Agenzia delle Entrate, Circolare n.17, 24/04/2015.

Chiarimenti su oneri detraibili e oneri deducibili
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle seguenti fattispecie:

 detraibilità spese sanitarie per massofisioterapista, odontoiatra, crioconservazione e spese per trasporto di disabili; 
 detraibilità spese di istruzione e canoni di locazione; 
 detraibilità spese di recupero del patrimonio edilizio; 
 somme corrisposte al coniuge separato per spese di alloggio;
 spese per adozione internazionale; 
 erogazioni liberali a favore delle Onlus; 
 detrazioni per altri familiari a carico; 
 detraibilità interessi del mutuo e trasferimento all’estero; 
 detrazione per l’acquisto di mobili e successione; 
 redditi di lavoro dipendente svolto all’estero; 
 spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili; 
 credito d’imposta per riacquisto della prima casa.

21 aprile 2015

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

I locali uffici dell’agenzia delle Entrate assumono nella prassi orientamenti diversi. In mancanza di un chiarimento espresso, l’interpretazione prevalente è fondata su una distinzione. 

In particolare, se il contratto di comodato gratuito è 
-  senza determinazione di data di fine, allora non è dovuta alcuna imposta di registro per la risoluzione. 

Viceversa, laddove sia indicata
-  una data finale, anche tacitamente rinnovabile (ad esempio “di anno in anno”) e si vuole risolvere il contratto al fine di ottenere nuovamente la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale, è necessario effettuare la comunicazione all’ agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro

A tal proposito, l’articolo 28 del Dpr 131/1986, così dispone: 

«La risoluzione del contratto è soggetta all’ imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto … ».

 La disposizione fa riferimento, in generale, a qualsiasi contratto, quindi dovrebbe essere compreso anche il contratto di comodato.


3 aprile 2015

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Circ. Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 11

Soggetti interessati: il Modello 730 precompilato è disponibile per i contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti o pensionati e per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate, nei termini stabiliti, la Certificazione Unica.
È inoltre necessario che, per il 2013, sia stato presentato il Modello 730, il Modello Unico PF o il Modello Unico Mini (pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730). 

Contenuto: nel Modello 730 precompilato sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari.
Nel Quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi, mentre nel Quadro E sono inseriti alcuni oneri detraibili e deducibili (in particolare, i dati trasmessi da alcuni enti esterni, quali i soggetti he erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali). Dalla dichiarazione precedente sono desunte eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti (spese per interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto di arredi per immobili ristrutturati).
Da ultimo sono inseriti anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Dichiarazione congiunta: per il primo anno di avvio sperimentale, non è possibile presentare la dichiarazione congiunta direttamente in via telematica ma è necessario rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o a un Caf o a un professionista abilitato.

Verifiche e controlli: se il Modello 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non verrà effettuato, nei confronti del contribuente, alcun controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né alcun controllo preventivo sui rimborsi superiori a € 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. 

Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità.



6 marzo 2015

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: SABATINI BIS

Il Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) ha introdotto un incentivo per l’acquisto di 
- attrezzature; 
- macchinari;
- software; 
- hardware; 
 - tecnologie digitali. 

I finanziamenti concessi devono avere importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro e possono coprire fino al 100% degli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi

Devono riguardare: 
a) la creazione di una nuova unità produttiva; 
b) l’ampliamento di un’unità produttiva esistente; 
c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
d) il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva. 

Sono esclusi: 
- i costi relativi a commesse interne; 
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
- le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte; 
- i costi relativi al contratto di finanziamento; 
- i singoli beni sotto i 500 euro (IVA esclusa). 
- sono escluse le spese relative a terreni e fabbricati.

24 febbraio 2015

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: NON BASTA IL NOMEN IURIS

E' lavoratore subordinato e non associato in partecipazione colui che presta attività lavorativa 
- senza avere controllo sulla gestione dell'attività, 
- senza rischio di impresa, 
- senza partecipazione agli utili e alle perdite, 
- che rispetti un orario di lavoro fisso, 
- che abbia le ferie pagate e che 
- sia soggetto al controllo e al potere disciplinare dell'associante.
La Corte di Cassazione con Sentenza 2015/15 boccia il ricorso di una società che si opponeva ad una cartella di pagamento dell'INPS comprensiva di contributi e sanzioni per irregolare qualificazione di alcuni dipendenti come associati in partecipazione. 

12 febbraio 2015

TFR IN BUSTA PAGA


Dall’1.3.2015 al 30.6.2018, in via sperimentale, i dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, potranno chiedere di incassare mensilmente il Tfr maturando, inclusa la parte eventualmente destinata ai fondi pensione. 
Tale importo non sarà soggetto alla tassazione separata normalmente prevista per il Tfr ma a quella ordinaria, dunque con un maggiore carico fiscale. 
Le somme corrisposte non rileveranno ai fini del cd. «bonus 80 euro», mentre saranno considerate per le detrazioni e le altre agevolazioni. L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30.6.2018. 
I datori di lavoro potranno scegliere se pagare direttamente il Tfr maturando oppure accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un fondo ad hoc istituito presso l'Inps e da quella dello Stato. 
Il finanziamento sarà erogato da una banca aderente all'accordo tra Ministeri e Abi ad un tasso non superiore a quello di rivalutazione del Tfr. 
Per accedere al prestito le aziende con meno di 50 addetti alle proprie dipendenze dovranno versare al fondo un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile a fini previdenziali del dipendente.

20 gennaio 2015

INPS GESTIONE SEPARATA AL 30%

Dal 1° gennaio 2015 schizzano al 30% i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: un salto di ben 3 punti percentuali, dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015. 
Gli aumenti purtroppo non finiscono qui, in quanto l’aliquota dovrà portarsi al 33%. La legge di stabilità 2014, aveva fissato aliquote crescenti negli anni per la gestione separata Inps, pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.