5 maggio 2014

NOVITA' DEL MOD. 730/2014

Sostituto d'imposta
 da quest'anno possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

Utilizzo del credito 
 da quest'anno è possibile utilizzare in compensazione nel Mod. F24 il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, per pagare, oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il Mod. F24.

Detrazioni per figli a carico
 Tali detrazioni sono elevate nella seguente misura
- da euro 800 a euro 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
- da euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

Esenzione Irpef per i fabbricati non locati
l'imposta municipale unica (Imu) sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari riguardanti beni non locati .
Ne consegue che per gli immobili non locati risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli locati risultano dovute tanto l'Imu quanto l'Irpef. 
In deroga a quanto sopra osservato, dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale), assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (art. 1, co. 717, L. 147/2013).

Riduzione forfetaria canoni di locazione
 per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca (art. 4, L. 28.6.2012, n. 92).

Cedolare secca
 è ridotta dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cd. cedolare secca) sui canoni relativi ai contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa (art. 4, D.L. 31.8.2013, n. 102, conv. con. Modif. dalla L. 28.10.2013, n. 124).

Premi di assicurazione sulla vita
 l'importo complessivo massimo dei premi su cui calcolare la detrazione del 19% si riduce da e 1.291,14 ad euro 630.

Erogazioni liberali
si segnala:
l'introduzione della detrazione in misura pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
l'innalzamento dal 19% al 24% delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici; l'estensione della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;

l'introduzione della deduzione massima pari ad euro 1.032,91 e della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana.