28 novembre 2013

LE DONAZIONI DI IMMOBILI

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione

In funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro.

6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.

6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado.

8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
• l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

In merito alle donazioni di “prima casa”, valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.


12 novembre 2013

RIDOTTI I BENEFICI FISCALI PER LE  POLIZZE VITA 

Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha  modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013.

Per l’anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente:  

 - la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630

A decorrere dall’ anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa: 

- di € 530 per i contratti di assicurazione sulla vita; 

- di  €  1.291,14  limitatamente  ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per oggetto  il  rischio  di  non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente.