22 ottobre 2013

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

A partire dal 2012, le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi  uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta: 
• i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi  quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di  lavoro autonomo 

• i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi 

• i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali 

• i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in  locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del  contratto). 

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei  quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è  protratto per almeno quindici giorni). 
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. 
Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. 
In tal caso, il contribuente non è  tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei  redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae,  fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.