17 settembre 2013

DECRETO DEL FARE: ESPROPRIO BENI



Con l’art. 52 è stato previsto che, oltre

-  all’ abitazione principale (tranne nei casi di abitazioni di lusso), 

è preclusa

- l’espropriazione anche con riferimento ad «uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato da un D.M. di prossima emanazione. 

Inoltre, con riguardo all’ iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973), si prevede:

● che il debitore riceva una specifica comunicazione preventiva contenente l’avviso dell’attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni;

●  il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’attività d’impresa/professione.

 È onere del debitore dimostrare all’ agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la «strumentalità» del bene.
A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato «strumentale».

2 settembre 2013

VIA AL NUOVO REDDITOMETRO

C.M. n.24/E del 31 luglio


Con la circolare illustrativa dell’Agenzia delle Entrate prende sostanzialmente avvio l’operatività del cosiddetto “nuovo redditometro, innovato dal D.L. n.78/10 e che esplica efficacia con riferimento ai periodi d’imposta 2009 e successivi.
E' probabile che il nuovo strumento verrà concretamente utilizzato solo dall’ inizio del 2014

La circolare ricorda che:

- Spese di ammontare certo: la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto 
° è stato speso nel periodo d’imposta (l’Agenzia al riguardo utilizzerà i numerosi dati a propria disposizione comunicati dagli operatori economici, quali, ad esempio lo spesometro) 
° sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

- Spese di ammontare presunto: alle spese precedentemente individuate si affianca, con pari efficacia presuntiva, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante 
° l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente. 
In altre parole, per alcune tipologie di spese di generale sostenimento (es: alimentazione, abbigliamento, ecc), se all’ Amministrazione finanziaria non risultano acquisti,viene attribuito al contribuente un ammontare di spesa presunta media calcolata, tramite medie Istat, per il nucleo familiare specifico e per l’ubicazione geografica.

- In ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad 
almeno il 20%

Per giustificare l’accertamento è sufficiente che lo scostamento si realizzi nel singolo periodo d’imposta, senza la necessità di averne due consecutivi che presentano tale scostamento (come avveniva con il vecchio redditometro).

- Vi è l' obbligo del “contradittorio preventivo”: prima di procedere con l’accertamento, l’Agenzia inviterà il contribuente affinché questo posta portare elementi a giustificazione, in particolare, dell’origine delle risorse finanziarie utilizzate per il sostenimento delle spese sostenute (e, se le informazioni fornite saranno soddisfacenti, la pratica potrà essere immediatamente archiviata)