17 maggio 2013

IMU: STOP ALLA RATA DI GIUGNO


Stop al pagamento della rata di giugno dell' IMU sulla prima casa fino al 16 settembre
A meno che non sia pronta la riforma complessiva della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto
La sospensione del pagamento riguarderà: 
- la prima casa e
- le relative pertinenze (garage, cantine, ecc.);

E S C L U S E
le ville, i castelli, e gli immobili signorili e di pregio. 

Non si verserà la rata di giugno neanche per gli immobili residenziali concessi a famiglie a basso reddito utilizzati come abitazioni principali, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp.

14 maggio 2013

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: limite dei 36 mesi


Il comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, della L. n. 247/2007, stabilisce che 

qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine;

tale limite non trova comunque applicazione nei confronti delle 
- attivita' stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonche´ 
- di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai c.c.n.l. 

In base alle novita` introdotte dalla L. n. 92/2012 ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresı` conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

ECCEZIONE

Un ulteriore e successivo contratto a termine puo` essere stipulato per una sola volta presso la competente Direzione del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. 
La durata di tale contratto e` stabilita con avvisi comuni dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu` rappresentative (con l’accordo interconfederale del 10 aprile 2008 e` stato fissato in 8 mesi il limite massimo dell’ulteriore contratto a termine).
 In caso di mancato rispetto della procedura il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

6 maggio 2013

INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA E TRATTAMENTI ESTETICI


Corte di Giustizia Ue, Sez. III, Sentenza 21.3.2013, in causa C-91/1

La Corte di Giustizia Ue fornisce l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. b) e c), Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE del Consiglio, che dispone: 
- l’esenzione da Iva delle operazioni di ospedalizzazione e delle cure mediche, così come delle operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per tali strutture, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici ed altri istituti riconosciuti, aventi la stessa natura, 
- l’esenzione da Iva delle prestazioni mediche effettuate nell’ esercizio delle professioni mediche e paramediche così come definite dallo Stato membro interessato.
La norma citata, in particolare, va interpretata nel senso che 

le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche», beneficiando quindi dell’esenzione Iva, 
qualora 

tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. 

Lo SCOPO di tali operazioni, dunque, assume importanza fondamentale, di modo che se esse nello specifico sono volte a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o a causa di un handicap fisico congenito, necessitino di un intervento estetico, possono rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona», e dunque sono esenti da Iva, mentre non vi rientrano se il loro scopo è puramente estetico.
A tale riguardo, l’opinione del paziente circa le finalità dell’intervento, vale a dire la sua semplice convinzione soggettiva al riguardo, non è di per sé determinante per la valutazione del possibile scopo terapeutico dell’intervento stesso. 
Al contrario, è la circostanza che tali tipi di intervento siano forniti o effettuati da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che tale professionista ne determini lo scopo, che assume rilevanza ai fini della valutazione se essi possano rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona». 

2 maggio 2013

UITILIZZO DEL DENARO CONTANTE per il pagamento di salari e stipendi


A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.)

Non sussiste alcun obbligo da parte del lavoratore di apertura di un conto corrente bancario o postale. Se il lavoratore non accetta il bonifico, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale
L’eventuale assegno bancario o circolare di importo pari o superiore a 1.000,00 € deve contenere l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
Resta fermo, che il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo  rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato per il cambio dell’assegno. 

ESEMPI

- Non è ammissibile il pagamento di un salario in contanti ad esempio in quattro tranche di 200 euro : il contratto di lavoro fa riferimento normalmente all'importo mensile. 
Una ripartizione dei compensi in più rate non è prassi commerciale abituale e quindi deve considerarsi preclusa.

- È ammissibile pagare uno stipendio di euro 1.000 attraverso un anticipo in contanti di 700 euro ed un assegno bancario di 300: una parte del compenso viene erogata con strumento tracciabile.