16 aprile 2013

"DISTRUZIONE DEI BENI" COME VINCERE LA PRESUNZIONE DI VENDITA


E' necessario:

comunicare la distruzione del bene all’ Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti, l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione;

La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del  costo dei beni stessi non sia superiore ad 5.164,57.

effettuare la distruzione dinanzi a Pubblici funzionari o dinanzi al notaio che redigeranno apposito verbale; 
in tal caso se il costo dei beni distrutti non supera € 10.000,00 (importo così elevato dall’art.7 del D.L. n.70/11 convertito dalla L. n.106/11) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68. Sia dal verbale che dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Qualora il contribuente provveda al trasporto in altro luogo del bene distrutto è necessario compilare un documento di trasporto.
La procedura di cui si è detto non si applica nel caso in cui la distruzione non dipenda dalla volontà dell’imprenditore.
È previsto anche che il contribuente distrugga il bene previa consegne dei medesimi a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in conto terzi; in tal caso, non deve essere osservato alcun adempimento da parte dell’imprenditore in quanto la distruzione mediante soggetti autorizzati viene attestata dal “formulario di identificazione” oggi previsto dall’art.193 del D.Lgs. n.152/06 e dal D.M. n.145/98.
I formulari di identificazione dei rifiuti devono essere vidimati dall’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti, la vidimazione è gratuita e non soggetta a diritti. 
Il formulario, redatto in quattro esemplari, va firmato dal produttore o dal detentore dei beni da distruggere e controfirmato dal trasportatore, una copia resta presso l’imprenditore che è tenuto a conservarla per cinque anni.