26 marzo 2013

LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO AMMOBILIATO


Un immobile è da considerarsi “ammobiliato“ quando quest’ultimo dispone dei mobili e dell’arredamento necessario per permettere all’ inquilino di abitarvi correttamente e portando con sé i soli effetti personali. 
Per definire un appartamento“ammobiliato“ basta lo stretto indispensabile: 
cucina con il solo piano di cottura e il frigorifero, l’armadio e il letto.
In altri termini, la qualifica di “ammobiliato” è lasciata alla valutazione del proprietario e soprattutto dei suoi inquilini.
Certamente, affittare un appartamento ammobiliato può permettere di aumentare la redditività del proprio investimento locativo a seconda dei casi. Un arredamento dettagliato nei minimi particolari, infatti, incrementando il valore dell’immobile, ben può far aumentare il canone locatizio dello stesso.

CONTRATTO

È opportuno specificare nel contratto che l’appartamento concesso in locazione è ammobiliato. 
1) Al contratto deve essere allegato l’inventario dei mobili, annotando attentamente la natura e lo stato di ogni mobile ed elettrodomestico, anche al fine di superare la presunzione, altrimenti operante, della proprietà dei mobili in capo al conduttore.

2) Sarebbe anche utile, per il locatore, fotografare l’ambiente con i mobili e gli oggetti ivi contenuti e, alla firma del contratto, far firmare le foto dell’arredamento al conduttore. Si tratta di una formalità importante, in quanto è l’inquilino che deve prendere in carico le riparazioni cosiddette “classiche“ e che si deve anche occupare della manutenzione degli elettrodomestici indicati nel contratto. Per quanto riguarda la loro sostituzione, questa è a carico del proprietario e varia a seconda della qualità iniziale del materiale e dello stato di utilizzo.

3) Inoltre, è sempre consigliabile il rilascio di una cauzione – che può arrivare fino a sei mensilità – al fine di riparare gli eventuali danni causati dal conduttore. 

18 marzo 2013

REGIME DEI MINIMI NEL 2013


Chi volesse usufruire del nuovo regime dei contribuenti minimi nel 2013, potrà farlo specificando la propria scelta all'atto della compilazione dell'istanza per l'attribuzione del numero di partita IVA barrando l'apposita casella del quadro B del modulo AA9/11.

Il requisito essenziale per accedere al regime dei contribuenti minimi e usufruire delle agevolazioni fiscali connesse, è quello della soglia massima di reddito annuo fissata in 30 mila euro. 

max € 2.500, 00 AL MESE (x 12 mesi)

Gli altri requisiti previsti sono:

·    -     Non aver acquistato, preso in locazione o in appalto, beni strumentali all'esercizio dell'impresa per un valore complessivo superiore a 15 mila euro: per i beni strumentali usati in maniera esclusiva per l'esercizio dell'impresa l'importo di spesa sostenuto va considerato integralmente, per quelli ad uso promiscuo (ossia non esclusivo rispetto all'attività imprenditoriale) va invece preso in considerazione solo il 50% dell'importo speso.
·        
-   -  Non impiegare personale dipendente, né ricorrere a rapporti di collaborazione retribuiti.
·        
    - Non aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa nei 3 anni precedenti, anche se svolta in forma associata o familiare.

Il regime dei minimi è precluso a:

- soggetti non residenti in Italia;
- attività assoggettate a regimi di IVA speciali;
- ai soci di società di persone e agli associati di associazioni artistiche o professionali;
- ai cessionari (anche parziali) di fabbricati e terreni edificabili e di nuovi mezzi di  trasporto;
- a chi eroga compensi a terzi sotto forma di utili di partecipazione.
Al verificarsi per sopravvenienza di uno o più eventi preclusivi si determina la perdita del beneficio rappresentato dal regime fiscale agevolato a partire dall'anno successivo.

Vantaggi del regime dei minimi

Sicuramente i vantaggi sono in numero maggiore rispetto agli svantaggi, soprattutto per un under 35 che vuole provare a sviluppare una propria attività senza un esborso in imposte importante. Vediamo di fare un elenco dei principali vantaggi:
  • imposta sostitutiva al 5%: quindi niente IRPEF, IVA, IRAP, ma solo un’imposta sul reddito netto al 5%;
  • non è obbligatoria la tenuta dei registri contabili, ma vige l’obbligo di conservazione dei documenti contabili necessari per il calcolo dell’imposta;
  • non vi è l’obbligo di compilare gli studi di settore;
  • vige il cosiddetto principio di cassa, quindi i ricavi vengono tassati quando sono effettivamente percepiti (quindi non si pagano imposte su una fattura non pagata);
  • è possibile rimanere nel regime fino a 35 anni (quindi se un soggetto a 20 può aderire al regime dei minimi fino ai 35 anni, ovvero per 15 anni, rispettandone ovviamente i limiti).
                                          
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  TARIFFA

12 marzo 2013

NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE


Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.
La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

"attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi".

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: 

- amministratori di condominio, 
- fisioterapisti, 
- oftalmologi, 
- podologi,
- pedagogisti, 
- psicomotricisti,
- massofisioterapisti, 
- optometristi, 
- esperti in tecnica ortopedica, 
- geofisici,
- progettisti architettura d’interni,
- fotografi professionisti. 

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione: 
“professionista di cui alla L. n.4/13”

6 marzo 2013

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE


Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che
- non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che 
non l’hanno ottenuto o
- per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’ autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. 
Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati -  la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il 
- fondo comune dell’associazione e 
- quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.

Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d’altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. 
Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. 
Proprio tale vasto campo d'azione, nonché l’incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.