31 gennaio 2013

COMUNICAZIONE DATI IVA


Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la Comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2012; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.





  1. SOGGETTI ESONERATI


Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);

- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €7.000);

-gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari); 

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla 
L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a €25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d’affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art.1, commi da 96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall’art.27 del D.L. n.98/11).

21 gennaio 2013

CAMBIA IL METODO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE


L’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, l’obbligo di identificare la fattura in modo univoco.

In attesa di una pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate si possono individuare due alternative:

A)  proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012

    esempio: 
ultima fattura emessa nel 2012 è la n.600
prima fattura del 2013 sarà la n. 601

B) iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l’anno di emissione 

esempio:
emettere la fattura n. 1/2013, n. 2/2013..... 
nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014