26 novembre 2012

ACCONTO IRPEF COME E QUANDO PAGARE

Prima di tutto, il contribuente persona fisica deve riprendere la propria dichiarazione Unico PF 2012 ed andare a leggere il risultato indicato al rigo RN33 (differenza), dove è riportata l’imposta dovuta per il 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.


È l’indizio numerico sul quale effettuare il primo calcolo, che consiste nell’applicare a tale importo una data percentuale: quest’anno il 96%, invece dell’ordinario 99.

La cifra ottenuta decreta l’obbligo o esonera il contribuente dal versamento.
In pratica, se il risultato è
1) inferiore a 52 euro, nulla è dovuto.
2) Se invece si posiziona tra 52 e 257,52 euro, il debito con l’Erario si estingue tutto d’un fiato il prossimo 30 novembre.
3) Diverso il discorso in presenza di “pendenze” pari o superiori al limite indicato; infatti, chi lo sfora regola i conti a rate:




•la prima, nella misura del 40% dell’ammontare complessivo, andava pagata entro il 9 luglio scorso (la scadenza naturale, senza l’intervento del Dpcm di proroga del 6 giugno, sarebbe stata il 16 giugno o, meglio, essendo sabato, il 18 giugno) ovvero nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (quindi, considerata la sospensione degli adempimenti fiscali dal 1° al 20 agosto, entro quest’ultima data)


•la seconda, il restante 60%, entro venerdì 30 novembre (per ottenere un risultato esatto basta calcolare il 96% del dato prelevato dal rigo RN33 e sottrarre quanto versato in occasione della prima rata).




Tra i motivi di esonero, oltre al minimo risultato del rigo “differenza” (sotto i 52 euro), ci sono anche altre situazioni come quella dei contribuenti che 
- percepiscono redditi per la prima volta nel 2012,
- di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011, o
- ancora dei falliti e degli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2012.

20 novembre 2012

REDDITEST - STRUMENTO INUTILE?


ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software dal sito dell' Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti. 

Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.


Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie:
- abitazione,
- mezzi di trasporto,
- assicurazioni e contributi,
- istruzione,
- tempo libero e cura della persona,
- altre spese significative,
- investimenti immobiliari e mobiliari.

E' possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

Ma per chi è un ladro di mele è "più utile" la presenza

- di un software grazie al quale si è "più consapevoli"  dello status di truffaldino

oppure
- la presenza di una bella telecamera di sorveglianza o di un vigilantes? 



RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600

art. 38 - Accertamento sintetico
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato
risulta inferiore
a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.



14 novembre 2012

PEC OBBLIGATORIA PER LE DITTE INDIVIDUALI

Le imprese individuali che, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012 (ossia il 20.10.2012),  si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, avranno l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo Pec e di iscriverlo al Registro delle imprese, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.




NUOVE IMPRESE

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da un’impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

IMPRESE GIA' ATTIVE

Le imprese individuali attive alla predetta data e non assoggettate a procedure concorsuali, avranno tempo fino al 31.12.2013 per attivare la Pec e depositare l’indirizzo presso il Registro delle imprese. 
La norma, di fatto, estende l’obbligo della Pec – già previsto per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e per le Amministrazioni pubbliche.

5 novembre 2012

DESTINAZIONE DEL TFR


L’art. 1, co. 749, L. 296/2006 ha riformato la destinazione del Tfr, prevedendo l’avvio della destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori  dipendenti del settore privato. 

Questi ultimi possono, pertanto, scegliere se devolvere il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ad 

  •  un fondo pensione complementare, oppure 
  •  mantenerlo presso il datore di lavoro. 


Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, il Tfr deve essere trasferito dal datore di lavoro nell’ apposito fondo di tesoreria presso l’Inps.
La quota maturata sino al 31 dicembre 2006 rimane, in ogni caso, presso l’azienda, che deve rivalutarla annualmente (art. 2120, c.c.).

Qualora, nei sei mesi di tempo concessi dalla normativa per l’opzione, i lavoratori non esprimano alcuna volontà, il Tfr deve essere destinato al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi.

Ai sensi dell’art. 105, co. 3, Tuir, per l’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari: per le imprese con meno di 50 lavoratori la percentuale di deducibilità è elevata al 6%.