31 gennaio 2012

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012


Circolare Inail 10.1.2012, n. 1

L’Inail, con un’apposita circolare, informa che a decorrere dal 2012, l’autoliquidazione Inail va effettuata solo in via telematica.



In particolare, devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi,
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in 4 rate,
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane e
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell’ ambito dell’autoliquidazione.

Si ricorda che la dichiarazione retributiva va trasmessa entro il 16.3.2012, mentre quanto dovuto a titolo di autoliquidazione va versato:
a) in unica soluzione entro il 16.2.2012 o
b) può essere rateizzato in 4 rate trimestrali scadenti il
- 16.2.2012,
- il 16.5.2012,
- il 16.8.2012 e il
- 16.11.2012
(con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima).

15 gennaio 2012

NOVITA' IN TEMA DI IVA DAL 01 OTTOBRE 2012


"Manovra Monti” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214)



Aumento dell’aliquota Iva ordinaria
1) A decorrere dal 1° ottobre 2012, l’art. 18 del D.L. n. 201/2011 convertito aumenta l’aliquota Iva ordinaria del 21%:
- al 23%, per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013;
- al 23,5%, dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la nuova aliquota Iva ordinaria si applicherà se, entro il 30 settembre 2012, non entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare:
- almeno 13.119 milioni di euro per il 2013;
- almeno 16.400 milioni di euro annui dal 2014.

Aumento dell’aliquota Iva ridotta del 10%.
2) A decorrere dal 1° ottobre 2012, l’aliquota Iva ridotta del 10% è innalzata:
- al 12%, per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013;
- al 12,5%, dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la nuova aliquota Iva ridotta si applicherà se, entro il 30 settembre 2012, non entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare:
- almeno 13.119 milioni di euro per il 2013;
- almeno 16.400 milioni di euro annui dal 2014


9 gennaio 2012

IVA PRESTAZIONI SANITARIE



Le prestazioni rese dalle farmacie che consistono nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, sono esenti dall’Iva ex art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Si precisa infatti che, sia secondo la prassi ministeriale consolidata sia conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, ed ai soggetti che prestano la loro attività i quali devono essere abilitati all’ esercizio della professione, prescindendo dalla relativa forma giuridica.
Pertanto, le prestazioni professionali oggettivamente riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e materialmente rese
- da infermieri,
- fisioterapisti e
- operatori socio-sanitari
sottoposti a vigilanza ex art. 99, R.D. 1265/1934 (T.U. Leggi sanitarie) o individuatidal D.M. 17.5.2002, possiedono i requisiti per rientrare nell ’applicazione del citato art. 10, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Il medesimo regime di esenzione si applica anche nel caso in cui la farmacia, come nel caso di specie, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari a beneficio del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa,che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.


2 gennaio 2012

ESEMPIO DI CALCOLO DELL' IMU


IMMOBILE A/2
ICI
IMU
Rendita catastale
800
800
Rivalutazione
5%
5%
Rendita rivalutata
840
840
Moltiplicatore
100
160
Base imponibile
-
134.400
Aliquota d’imposta
-
0,40%
Imposta lorda
-
538
Detrazione
-
200
IMPOSTA NETTA
-
338

Ai fini del calcolo dell’Imu dovuta sull’ abitazione principale è prevista una maggiorazione della detrazione spettante, limitatamente al 2012 e al 2013, nella misura di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile, fino ad un ammontare totale non superiore a € 400