20 novembre 2012

REDDITEST - STRUMENTO INUTILE?


ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software dal sito dell' Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti. 

Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.


Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie:
- abitazione,
- mezzi di trasporto,
- assicurazioni e contributi,
- istruzione,
- tempo libero e cura della persona,
- altre spese significative,
- investimenti immobiliari e mobiliari.

E' possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

Ma per chi è un ladro di mele è "più utile" la presenza

- di un software grazie al quale si è "più consapevoli"  dello status di truffaldino

oppure
- la presenza di una bella telecamera di sorveglianza o di un vigilantes? 



RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600

art. 38 - Accertamento sintetico
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato
risulta inferiore
a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.