5 novembre 2012

DESTINAZIONE DEL TFR


L’art. 1, co. 749, L. 296/2006 ha riformato la destinazione del Tfr, prevedendo l’avvio della destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori  dipendenti del settore privato. 

Questi ultimi possono, pertanto, scegliere se devolvere il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ad 

  •  un fondo pensione complementare, oppure 
  •  mantenerlo presso il datore di lavoro. 


Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, il Tfr deve essere trasferito dal datore di lavoro nell’ apposito fondo di tesoreria presso l’Inps.
La quota maturata sino al 31 dicembre 2006 rimane, in ogni caso, presso l’azienda, che deve rivalutarla annualmente (art. 2120, c.c.).

Qualora, nei sei mesi di tempo concessi dalla normativa per l’opzione, i lavoratori non esprimano alcuna volontà, il Tfr deve essere destinato al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi.

Ai sensi dell’art. 105, co. 3, Tuir, per l’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari: per le imprese con meno di 50 lavoratori la percentuale di deducibilità è elevata al 6%.