26 ottobre 2012

SEMPLIFICAZIONI PER L’APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI


D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012

Con il decreto in esame vengono recepite le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/123/CE che prevedono una notevole semplificazione relativamente all’apertura di negozi a decorrere dal 14 settembre 2012.

In particolare, le attività commerciali del
-settore alimentare,
-intermediazione,
- spedizioni,
- estetica,
- facchinaggio,
- lavanderia,
- magazzini generali e
- mulini

potranno essere avviate senza attendere permessi e nullaosta, tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia).
Per le attività soggette a programmazione, però, vale in ogni caso l’istituto del silenzio assenso.
Viene, inoltre, prevista l’abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali
- i commissionari,
- i mandatari,
- gli stimatori e i
- pesatori pubblici, nonché
- i mediatori per le unità da diporto.

Tra le novità di maggiore interesse si evidenzia che per l’esercizio dell’attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: per l’esercizio di tale attività, ora, è richiesto solamente il requisito di onorabilità

23 ottobre 2012

VERSAMENTO DEI SOCI

Secondo l’art. 46, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme versate alle società commerciali e agli enti commerciali residenti dai loro soci o partecipanti, si considerano date

a mutuo

se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.

In particolare, i versamenti dei soci nelle società possono essere a titolo di
- finanziamento, oppure
- a fondo perduto, o
- essere funzionali all’aumento del capitale.

Le varie ipotesi generano differenti conseguenze ai fini tributari.

Nella specie, secondo il D.P.R. 917/1986 l’effettuazione da parte dei soci di versamenti non esplicitamente qualificati viene intesa per presunzione legale quale finanziamento, che – fatta salva la possibilità di differenti accordi – si intende produttivo di interessi.

18 ottobre 2012

NUOVO TETTO DI 3MILA EURO PER LE SPESE DETRAIBILI



Previsto un plafond di 3mila euro per le detrazioni fiscali a partire dalla prossima dichiarazione.

Il nuovo tetto da 3mila euro alla spesa detraibile assottiglia lo sconto rispetto a quello offerto dalle vecchie regole, ma soprattutto impedisce di portare in detrazione le altre spese coinvolte dal tetto ad esempio:




- mutuo per l'abitazione principale,

- assicurazione sulla vita,

- spese d'istruzione dei figli,

- affitto dello studente fuori sede,

- lo sport dei bambini,

- gli assegni per la beneficenza.


Nella prossima dichiarazione, secondo la norma scritta nel Ddl di stabilità, solo il mutuo offrirà uno sconto d'imposta (570 euro invece di 760) e basterà da solo a escludere qualsiasi detrazione per le altre voci.

15 ottobre 2012

RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

La Legge di riforma del mercato del lavoro contiene alcune misure di natura fiscale, finalizzate alla copertura delle spese.

In particolare è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (e quindi dal 2013 per i soggetti “solari”) la deducibilità di tutte le spese sostenute relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti scenderà:

• dal 40% al 27,5% per auto a disposizione dell’azienda;

• e dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con addebito del fringe benefit).


La nuova disposizione non incide sul trattamento fiscale:

- delle autovetture utilizzate dagli agenti (la percentuale di deducibilità resta limitata all’80%);

- dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili in base al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.


Autovetture aziendali        
 limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture del professionista  
limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture in uso promiscuo a dipendenti 
nessun limite di costo acquisto: 70%

Autovetture dell’agente e rappresentante 
limite massimo costo acquisto € 25.822,84: 80%

9 ottobre 2012

AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


Il cd «decreto crescita» ha introdotto una serie di importanti modifiche in merito alle agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, ha previsto l’aumento della detrazione Irpef per


- gli interventi sul patrimonio edilizio al 50% e
- l’aumento del limite massimo di spesa ad € 96.000,

Si ricorda che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”, di conseguenza la maggiorazione della detrazione al 50% (con il limite di spesa di 96.000 euro) opera in relazione al solo periodo 26.6.2012 – 30.06.2013, per poi tornare al 36% (con il limite di 48.000 euro) successivamente a tale data.


Sono state confermate le disposizioni contenute nell’art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e pertanto la detrazione in questione è riconosciuta:

●● per le sole unità immobiliari residenzialie relative pertinenze;

●● in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.

 
L’aumento della detrazione al 50% non spetta

" nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile" .

In tale ipotesi, la detrazione spettante al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari rimane come in precedenza pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si determina in misura pari al 25% del prezzo di compravendita dell’unità immobiliare risultante nel rogito notarile o nell’atto di assegnazionee, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000.

1 ottobre 2012