3 settembre 2012

IVA PER CASSA: NOVITA'


Il regime dell’IVA per cassa, da meccanismo di differimento dell’imposta previsto per le operazioni effettuate da parte dei contribuenti con volume d’affari sino a 200.000 euro, diventa un regime che potrà essere adottato dai soggetti con volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro.
L’art. 7 del D.L. n. 185/2008 ha esteso l’applicabilità del differimento del versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, già previsto per le operazioni effettuate nei confronti di Stato, Regioni, Provincie, Comuni e altri enti pubblici (ex art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972), a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esercitanti un’impresa, arte o professione.

In sede di conversione in legge del D.L. Crescita (D.L. n. 83/2012), è stata introdotta una modifica che ha ampliato il c.d. regime dell’IVA per cassa, che consente alle imprese di minori dimensioni di differire l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. L’emendamento ha quindi esteso i potenziali soggetti che possono beneficiare di questo particolare regime ed ha sostanzialmente modificato il regime stesso per quanto concerne gli effetti sul cessionario/committente.
NOVITA'
1) L’eventuale applicazione del regime IVA per cassa riguarderà i soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (e pertanto viene meno il precedente limite dei 200.000 euro annui).
2) Vengono modificate le regole di detrazione del tributo afferente l’operazione. Infatti, in base al (pre)vigente regime dell’IVA per cassa, vi era corrispondenza tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore e quello in cui il cessionario/committente poteva operare la detrazione.
La nuova previsione determinerà invece che dal lato del cessionario/committente, fatta eccezione per l’ipotesi in cui quest’ultimo si avvalga del regime dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell’operazione, sebbene il corrispettivo possa non risultare ancora pagato.
3) A differenza del regime in precedenza previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, si rileva che i soggetti che in via opzionale adotteranno il regime in commento dovranno liquidare l’imposta secondo il criterio di cassa sia con riferimento alle operazioni attive (effettuate esclusivamente nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell’esercizio di impresa) che in relazione alle operazioni passive a seguito del pagamento dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori.
4) L’imposta rimane esigibile decorso il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tuttavia tale limite temporale non opera qualora, prima del decorso dello stesso, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Soltanto in presenza di questa circostanza, la contabilizzazione dell’IVA a debito rimane “sospesa” fino alla data dell’incasso del relativo corrispettivo.
5) Il regime dell’IVA per cassa non potrà essere applicato dai soggetti che operano attraverso regime speciali (e.g. regime del margine) né per operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l’imposta tramite il c.d. reverse charge.

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