9 marzo 2012

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA


R.M. 13.2.2012, n. 15/E

Le liquidazioni trimestrali Iva continuano a seguire le norme che fanno riferimento al volume d’affari e non ai ricavi previsti per le imposte dirette.


Dal 1° gennaio del 2012, pertanto, possono optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari
- non superiore ad 400.000 se effettuano prestazioni di servizi, ovvero
- non superiore ad 700.000 se effettuano cessioni di beni.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato ad 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

L’Agenzia ha confermato che il conguaglio finale, che comprende anche le operazioni dell’ultimo trimestre, deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo ovvero entro il maggior termine previsto per chi presenta la dichiarazione unificata.
Il versamento, in quest’ultimo caso, va maggiorato degli ulteriori interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo oltre alla normale maggiorazione dell’1%.
Naturalmente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre vanno eseguiti le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri.

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